Sentenza n. 9888/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma n. 12318/2024, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 12318/2024, relativa all'attribuzione della Carta Elettronica per l'anno scolastico 2019/2020 e agli interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 12318/2024, passata in giudicato e notificata ai fini esecutivi il 28 luglio 2025. La sentenza civile aveva condannato l'amministrazione all'attribuzione della Carta Elettronica prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'anno scolastico 2019/2020, oltre agli interessi legali dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento del Ministero. Il Ministero si è costituito soltanto formalmente e non ha fornito chiarimenti o prova dell'avvenuta esecuzione. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato, la rituale notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza quanto all'obbligo di esecuzione del giudicato, rilevando che il titolo era passato in giudicato, era stato notificato all'amministrazione e che era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ritenuto sussistente la competenza del TAR ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. e, in presenza dell'allegato inadempimento non contestato né documentato dal Ministero, ha ordinato all'amministrazione di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della pronuncia. Ha precisato che, in sede di ottemperanza, non possono essere rimessi in discussione i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Direttore generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli un termine di ulteriori 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato al Ministero, previa richiesta del ricorrente. Non ha applicato allo stato penalità di mora, riservandone l'eventuale richiesta in caso di persistente inottemperanza. Ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero, in ragione dell'inerzia amministrativa rilevata. Ha condannato il Ministero al pagamento di 800 euro, oltre accessori se dovuti, per spese di giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario. L'accoglimento è qualificato come parziale poiché non è stata disposta la penalità di mora richiesta o prospettata.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Costituisce il fondamento normativo della pretesa all'attribuzione della Carta Elettronica per l'anno scolastico 2019/2020, già riconosciuta dal giudicato civile.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato.
art. 113, comma 2, c.p.a.
È individuato dal TAR quale fondamento della propria competenza a conoscere dell'ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
Prevede il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne rileva il decorso quale presupposto per l'azione di ottemperanza.
art. 117 c.p.a.
Il testo non lo richiama espressamente; pertanto non viene indicato tra le norme decisive.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato all'amministrazione ed è decorso il termine dilatorio previsto dalla legge, l'accertato inadempimento dell'amministrazione comporta l'ordine di esecuzione del giudicato entro un termine assegnato dal giudice.
- In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti sostanziali della pretesa già riconosciuta dal giudicato, che devono essere eseguiti nei limiti e secondo il contenuto risultante dal titolo.
- Se l'amministrazione, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento, non fornisce chiarimenti né prova dell'avvenuta esecuzione, la pretesa esecutiva del creditore può essere accolta secondo i principi sull'onere della prova nei rapporti tra debitore e creditore.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'infruttuosa scadenza del termine assegnato all'amministrazione e alla richiesta del ricorrente.
- La penalità di mora non deve essere applicata automaticamente: in assenza dei relativi presupposti allo stato degli atti, il giudice può riservarne la valutazione a un successivo momento, in caso di persistente inottemperanza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 28 mag 2026Sentenza n. 1218/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 28 mag 2026Sentenza n. 1219/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 28 mag 2026Sentenza n. 1220/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 28 mag 2026Sentenza n. 1221/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 28 mag 2026Sentenza n. 1222/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 28 mag 2026Sentenza n. 1223/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →