Sentenza del 10/02/2021 n. 3230 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva rigettato l'appello dell'Ufficio e confermato l'accoglimento del ricorso della societa' contro l'avviso di accertamento per l'anno 2004. La controversia riguardava la qualificazione fiscale di Euro 100.000,00 erogati dalla Regione Abruzzo ai sensi della L.R. 16/2002: la societa' li aveva contabilizzati come "contributi in conto impianti" mentre l'Amministrazione finanziaria li aveva considerati "contributi in conto capitale" con conseguente concorso alla formazione del reddito secondo il criterio di cassa. L'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione del D.P.R. 917/1986, art. 88 (ex art. 55) avendo rilevato che la diversa natura del contributo comporta differenti regole fiscali (criterio di cassa vs competenza) incidendo sulla base imponibile e sull'anno di tassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza del requisito previsto dall'art. 366 c.p.c., n. 3 (insufficiente esposizione sommaria dei fatti di causa). Il ricorso non indicava in modo sufficiente la tipologia e la finalita' del contributo, non riproduceva ne' stralci dell'atto impositivo ne' elementi fattuali essenziali per comprendere per quale motivo il contributo fosse stato erogato e quale fosse la sua qualificazione concreta. Per tale ragione la Corte ha ritenuto di non poter valutare la fondatezza del motivo di cassazione relativo all'applicazione dell'art. 88 del TUIR e ha respinto il ricorso come inammissibile. Non sono state adottate statuizioni sulle spese in relazione alla mancata costituzione della resistente.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 88 (ex art. 55)
La norma disciplina il trattamento fiscale dei contributi pubblici (criterio di cassa o di competenza a seconda della natura). L'Amministrazione sosteneva che, se qualificato come contributo in conto capitale, il contributo deve concorrere al reddito secondo il criterio di cassa; la Corte pero' non ha pronunciato sul merito perché mancavano i fatti necessari per applicare la norma.
Codice di Procedura Civile, articolo 366, n. 3
Richiede l'esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali nel ricorso per cassazione. La Corte ha interpretato rigidamente il requisito: l'assenza o insufficienza di questa esposizione determina l'inammissibilita' del ricorso.
Codice di Procedura Civile, articolo 360, comma 1, n. 3
E' il vizio di legge denunciato (violazione e falsa applicazione di norme sostanziali). La Corte ricorda che l'assunzione di tale vizio richiede una corretta e completa esposizione dei fatti utili a valutare la presunta errata applicazione della norma.
Legge Regionale Abruzzo 20 luglio 2002, n. 16, articolo 4
L'agevolazione concessa agli investimenti ed alla gestione ha quattro intensita' distinte: a) Contributo in conto capitale pari al 50%... b) Contributo in conto capitale ... c) Contributo in conto capitale ... d) Contributo, in conto interessi, su linee di credito ... Tali agevolazioni possono essere scelte singolarmente o cumulate secondo quanto previsto dal successivo articolo 5.
La legge regionale elenca diverse tipologie di contributi con finalita' e modalita' diverse. La Corte osserva che il nomen iuris regionale non puo' qualificare autonomamente la natura fiscale del contributo, materia di competenza statale; tuttavia per applicare il regime fiscale statale e' necessario identificare quale delle tipologie concrete sia stata erogata e con quale finalita'.
Massime di principio
- La qualificazione fiscale di un contributo pubblico dipende dalla natura e dalla finalita' effettiva del contributo, non dal nome attribuitogli dalla normativa regionale: il nomen iuris regionale e' irrilevante se contrastante con la disciplina fiscale statale.
- Per determinare se un contributo concorre al reddito per competenza o per cassa (e quindi in quale periodo tassarlo) occorre individuare la tipologia concreta del contributo e la sua destinazione/uso; questa verifica necessita di documentazione e riferimenti all'atto di concessione e alla destinazione delle somme.
- In sede di impugnazione (soprattutto in Cassazione) e' essenziale rispettare il requisito dell'art. 366 c.p.c.: il ricorso deve contenere una sintesi sufficiente dei fatti sostanziali e processuali e, se rilevanti, stralci degli atti impugnati (avviso di accertamento, provvedimento di concessione del contributo) per rendere intellegibili i motivi di diritto dedotti.
- Se si contesta la corretta qualificazione fiscale di un contributo, il ricorrente deve collegare chiaramente i fatti (tipologia di contributo, atto di concessione, utilizzo delle somme) all'effetto fiscale (variazione della base imponibile e dell'anno di tassazione) per dimostrare l'effettivo pregiudizio per il credito erariale o viceversa la sua assenza.
- In controversie su contributi pubblici e aiuti di Stato, oltre alla normativa fiscale nazionale (DPR 917/86), vanno considerate le regole comunitarie sugli aiuti (menzionate nella legge regionale) ma l'incidenza fiscale deriva dall'applicazione delle norme tributarie nazionali una volta accertata la natura sostanziale dell'aiuto.
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