Cassazione Civile, Ordinanza n. 25727/2023 del 04/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
Un coltivatore diretto conveniva in giudizio l'acquirente di un fondo rustico per far accertare il proprio diritto di riscatto agrario ai sensi della l. n. 590/1965 e della l. n. 817/1971, sostenendo che il venditore non gli avesse notificato il preliminare di vendita e che ricorressero tutti i presupposti di legge. Chiedeva la dichiarazione di avvenuto riscatto con sostituzione nella posizione contrattuale dell'acquirente e il rilascio dei terreni. Il giudizio di primo grado aveva riconosciuto la sussistenza dei requisiti e ammesso il retratto parziale, disponendo poi anche la costituzione di servitù di passaggio per evitare l'interclusione delle porzioni residue. In appello, però, la corte territoriale ha riformato la decisione: ha ritenuto non provata un'adeguata forza lavoro del retraente, necessaria per coltivare sia il fondo già posseduto sia quello da riscattare, e ha inoltre escluso, in concreto, l'ammissibilità del retratto parziale perché lo scorporo della porzione avrebbe inciso sull'autonomia e sul godimento unitario del compendio residuo. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 8 e 31 l. 590/1965, oltre a nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la corte d'appello avesse erroneamente negato il requisito della forza lavoro e avesse male applicato i principi giurisprudenziali; 2) nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c. e per motivazione apparente, assumendo che il giudice di merito avesse escluso il retratto parziale sulla base di elementi non dedotti dalle parti e non entrati nel contraddittorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la corte d'appello aveva correttamente applicato il consolidato orientamento secondo cui chi esercita il retratto agrario deve provare tutti i requisiti di legge, compresa l'adeguata forza lavoro rapportata all'intera superficie coltivata e da coltivare. La decisione di merito è stata letta come fondata non su una mera qualifica astratta di coltivatore diretto, ma sull'insufficienza della prova della capacità lavorativa rispetto alla consistenza complessiva dell'azienda. Il secondo motivo è stato ritenuto assorbito dalla reiezione del primo e comunque inammissibile, perché privo di specifica indicazione degli atti rilevanti e perché la questione del retratto parziale era stata effettivamente devoluta dalla controparte in appello. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese.
Norme richiamate
art. 8 l. 26 maggio 1965, n. 590
Il retraente deve provare rigorosamente tutti i requisiti soggettivi e oggettivi per l'esercizio della prelazione/riscatto agrario, inclusa l'adeguata forza lavoro necessaria a coltivare l'intera superficie rilevante.
art. 31 l. 26 maggio 1965, n. 590
Richiamato dal ricorrente insieme all'art. 8, senza che la Corte sviluppi un'autonoma interpretazione sul punto.
art. 7 l. 14 agosto 1971, n. 817
Costituisce il fondamento normativo del retratto agrario esercitato dal coltivatore confinante, in collegamento con i presupposti dell'art. 8 l. 590/1965.
art. 360 c.p.c.
comma 1, nn. 3 e 4; n. 4; art. 360 bis 1
I motivi sono stati scrutinati sotto i profili della violazione di legge e della nullità della sentenza, ma il primo è stato dichiarato inammissibile per mancato confronto con la ratio decidendi e il secondo assorbito/inammissibile; la Corte richiama anche il filtro di inammissibilità per giurisprudenza consolidata.
art. 111 Cost.
Invocato come parametro della motivazione della sentenza; la Corte non ravvisa un vizio di motivazione idoneo a fondare l'accoglimento.
art. 132 c.p.c.
Richiamato come parametro della nullità per motivazione apparente; la Corte esclude che la sentenza impugnata sia affetta dal vizio dedotto.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla qualità della motivazione; non viene ravvisata violazione.
art. 112 c.p.c.
La censura di ultrapetizione è stata ritenuta infondata/inammissibile perché la questione del retratto parziale era stata posta dalla controparte in appello e il giudice può valutare i fatti allegati dalle parti.
art. 366 c.p.c.
La doglianza è stata ritenuta inammissibile anche per difetto di specifica indicazione degli atti processuali rilevanti.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma procedurale che ha scandito la trattazione camerale del ricorso.
Massime di principio
- Chi agisce per il retratto agrario ha l'onere di provare rigorosamente tutti i requisiti di legge; la mera allegazione della qualifica di coltivatore diretto non basta se resta indimostrata l'adeguatezza della forza lavoro rispetto alla complessiva estensione dei fondi da coltivare.
- Ai fini del requisito della forza lavoro, il giudice deve verificare la capacità lavorativa del nucleo del retraente in relazione all'intera superficie che egli dovrà coltivare dopo il riscatto, non soltanto rispetto alla porzione oggetto di trasferimento.
- La censura in cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: se il ricorrente assume una lettura della motivazione incompatibile con il suo contenuto concreto, il motivo è inammissibile.
- Il vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c. non è configurabile quando la questione decisa sia stata effettivamente introdotta dalla parte nel giudizio di merito; inoltre il giudice può valutare i fatti allegati e le conseguenze giuridiche che ne derivano senza incorrere in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- Il retratto agrario parziale, pur astrattamente ipotizzabile, non è ammissibile quando lo scorporo della porzione determinerebbe una compromissione sostanziale dell'unità funzionale del compendio residuo, incidendo sul suo godimento esclusivo o sul suo valore economico in misura incompatibile con l'assetto del diritto di proprietà del retratto.
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