Cassazione Civile, Ordinanza n. 29548/2021 del 22/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRES e IRAP relativo all'anno d'imposta 2007 emesso nei confronti di una società a responsabilità limitata poi cancellata dal registro delle imprese. Nel giudizio di merito erano coinvolte una ex socia e l'ex liquidatrice della società, chiamate a rispondere dei debiti tributari dopo l'estinzione dell'ente. La CTR aveva escluso la responsabilità dell'ex liquidatrice, ritenendola estranea ai fatti contabili fondativi dell'accertamento perché le irregolarità erano anteriori alla sua nomina, mentre aveva confermato la legittimità dell'accertamento nei confronti della socia, anche per effetto del raddoppio dei termini e della ripresa a tassazione di componenti positivi e negativi di reddito. L'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo, da un lato, la nullità della sentenza per motivazione apparente ex artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992; dall'altro, la violazione dell'art. 36 d.P.R. 602/1973 e dell'art. 2495 c.c. per avere la CTR escluso la responsabilità dell'ex liquidatrice. La controricorrente, che proponeva anche ricorso incidentale, censurava invece il raddoppio dei termini di accertamento, la sua applicazione alla socia, la valutazione della fittizietà dei costi per ricerche di mercato e la motivazione della sentenza sulle variazioni in diminuzione del reddito imponibile.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo errata la decisione della CTR che aveva escluso la responsabilità dell'ex liquidatrice nella gestione della fase liquidatoria e nei rapporti con il fisco. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo del ricorso principale, relativo alla pretesa motivazione apparente, perché formulato in modo incompleto e generico. Sul ricorso incidentale della contribuente ha rigettato tutti i motivi: ha ritenuto infondati quelli sul raddoppio dei termini di accertamento e sull'applicazione dello stesso alla socia, ha dichiarato inammissibile il motivo sul travisamento della prova in tema di costi fittizi, e ha dichiarato inammissibili anche i motivi sulla motivazione apparente, osservando che la CTR aveva in realtà motivato sulle ragioni del rigetto delle difese di merito. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Abruzzo anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. 602/1973
Richiamato come base della responsabilità del liquidatore per i debiti tributari nella fase di liquidazione, in coordinamento con l'art. 2495 c.c.
art. 2495 c.c.
La responsabilità verso i creditori sociali del liquidatore ha natura aquiliana; il creditore deve allegare il mancato soddisfacimento del credito e la lesione della par condicio creditorum, mentre il liquidatore deve provare di avere correttamente ricognito e pagato i debiti sociali nel rispetto delle cause di prelazione.
art. 132 c.p.c.
Invocato dal ricorrente principale per denunciare una motivazione apparente, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e incompletezza.
art. 36 d.lgs. 546/1992
Richiamato in relazione al vizio di motivazione della sentenza tributaria, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 43 d.P.R. 600/1973
I termini di accertamento risultano raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che impongano la denuncia penale, anche se la denuncia è tardiva o archiviata.
art. 57 d.P.R. 633/1972
Citate per analogia nel richiamo ai principi sul raddoppio dei termini di accertamento, secondo l'orientamento consolidato della Corte.
art. 37, comma 24, d.l. 223/2006
È la disposizione che consente il raddoppio dei termini di accertamento al ricorrere della configurabilità astratta di un reato tributario.
art. 1, commi 130-132, L. 208/2015
Le modifiche non incidono sugli avvisi già notificati per periodi d'imposta precedenti al 31 dicembre 2016, per effetto della disciplina transitoria.
art. 2 d.lgs. 128/2015
Richiamato quale norma transitoria che fa salvi gli effetti degli avvisi di accertamento già notificati.
art. 2741, comma 2, c.c.
Evocato per sottolineare che il liquidatore deve pagare i debiti sociali nel rispetto delle cause legittime di prelazione e della par condicio creditorum.
art. 360 c.p.c.
È la norma processuale richiamata per i motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza; la Corte ne applica i limiti al sindacato di legittimità.
art. 37 Cost.
Richiamato nel ricorso incidentale per sostenere la personalità della responsabilità penale, ma la censura è stata respinta perché non pertinente al trasferimento del debito fiscale dopo l'estinzione societaria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente nel ricorso incidentale.
Massime di principio
- In tema di liquidazione societaria, la responsabilità del liquidatore verso i creditori insoddisfatti è configurabile quando la fase di pagamento dei debiti sociali non sia stata gestita nel rispetto della par condicio creditorum e delle cause legittime di prelazione; il creditore deve allegare l'esistenza del credito e il pregiudizio subito, mentre grava sul liquidatore l'onere di provare una corretta ricognizione e satisfazione dei debiti.
- L'ex liquidatore non può andare esente da responsabilità limitandosi a richiamare l'anteriorità delle irregolarità contabili rispetto alla sua nomina, se il nucleo dell'accertamento attiene a obblighi che gli competono nella gestione della liquidazione e nella predisposizione della dichiarazione fiscale.
- Nel processo di cassazione il motivo deve individuare con precisione l'errore imputato alla sentenza impugnata: sono inammissibili le censure generiche, meramente assertive o formulate per relationem con il solo richiamo ai motivi di appello.
- Il raddoppio dei termini di accertamento opera quando siano configurabili in astratto seri indizi di reato tali da imporre la denuncia penale; non è necessario che la denuncia sia tempestiva né che il relativo procedimento si sia concluso con esercizio dell'azione penale.
- Dopo l'estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese, i debiti tributari non si estinguono ma si trasferiscono ai soci secondo le regole successorie elaborate dalla giurisprudenza, con responsabilità nei limiti della quota riscossa o illimitata a seconda del regime di responsabilità sociale originario.
- La deduzione di travisamento della prova in cassazione è ammissibile solo se si individua un preciso dato probatorio acquisito e non valutato, idoneo a smentire in modo decisivo la ricostruzione operata dal giudice di merito; non è sufficiente sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio.
- La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, solo quando non consenta di percepire il fondamento logico della decisione; non è censurabile in cassazione il mero difetto di sufficienza della motivazione se la sentenza espone comunque le ragioni del decisum.
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