Sentenza n. 14615/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali e regionali di certificazione, determinazione e ripiano del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018, inclusi gli atti della Regione Puglia e di alcune aziende sanitarie regionali
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, gli atti statali e regionali relativi al meccanismo di payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018. Ha dedotto l’illegittimità derivata degli atti applicativi per asserita incostituzionalità della normativa primaria, in particolare dell’art. 17, comma 1, lett. c), d.l. 98/2011, dell’art. 1, comma 131, lett. b), l. 228/2012 e dell’art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9-bis, d.l. 78/2015, in riferimento agli artt. 3, 23, 41, 42, 53, 97 e 117, comma 1, Cost., nonché all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU e agli artt. 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La società ha contestato, in particolare, la natura eccessivamente gravosa e retroattiva dell’obbligo di ripiano, la violazione dei principi di capacità contributiva, uguaglianza, riserva di legge, proporzionalità, ragionevolezza, tutela della libertà d’impresa, proprietà, legittimo affidamento, certezza del diritto e buona fede. Ha inoltre dedotto l’illegittimità dell’accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019 e degli atti applicativi per mancato scorporo dei costi del servizio da quelli del dispositivo medico e conseguente erronea quantificazione della spesa. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di essersi avvalsa della facoltà prevista dall’art. 7 d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025, pagando il payback nella misura ridotta del 25% dell’importo risultante dagli atti regionali, e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare nel merito le censure di incostituzionalità e illegittimità degli atti impugnati. Il Collegio ha rilevato che il pagamento in misura ridotta previsto dalla normativa sopravvenuta ha fatto venir meno l’interesse alla coltivazione dell’impugnazione: il bene della vita conseguito dalla ricorrente, consistente nella definizione dell’obbligo mediante pagamento ridotto, è diverso da quello perseguito con il ricorso, ossia l’eliminazione degli atti dal mondo giuridico. Per tale ragione, pur essendo stata prospettata la cessazione della materia del contendere, la qualificazione processuale corretta è stata individuata nell’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione della definizione in rito.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
«la cessazione della materia del contendere»
Il Collegio ha rilevato d’ufficio la questione relativa alla sopravvenuta carenza di interesse, previa sottoposizione alle parti ai sensi della disposizione processuale.
art. 7 d.l. 95/2025, convertito con l. 118/2025
pagamento del payback in misura ridotta
La facoltà di definire l’obbligo mediante pagamento di una quota pari al 25% dell’importo risultante dagli atti di ripiano ha determinato il venir meno dell’interesse alla decisione sull’impugnazione.
art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9-bis, d.l. 78/2015
Disposizioni indicate dalla ricorrente quali fonti del meccanismo di payback dei dispositivi medici e censurate sotto il profilo costituzionale; la sentenza non ne esamina il merito.
art. 17, comma 1, lett. c), d.l. 98/2011
Disposizione indicata dalla ricorrente quale fonte del meccanismo di payback e censurata per asserita violazione di principi costituzionali; la sentenza non ne esamina il merito.
art. 1, comma 131, lett. b), l. 228/2012
Disposizione indicata dalla ricorrente quale ulteriore fonte del meccanismo di payback e censurata per asserita illegittimità costituzionale; la sentenza non ne esamina il merito.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, il ricorrente aderisce a un meccanismo normativo sopravvenuto che gli consente di definire l’obbligazione amministrativa mediante pagamento in misura ridotta, l’interesse alla decisione sull’impugnazione può venir meno se il beneficio conseguito è diverso dall’eliminazione degli atti impugnati.
- La dichiarazione della parte di non avere più interesse a coltivare il ricorso, collegata all’avvenuto conseguimento del beneficio sostanziale perseguito mediante una definizione agevolata, giustifica la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
- La sopravvenuta definizione dell’obbligazione non comporta necessariamente la cessazione della materia del contendere: quando permane una distinzione tra il bene conseguito dalla parte e quello oggetto della domanda giudiziale, la qualificazione processuale corretta è l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta improcedibilità per carenza di interesse impedisce al giudice di esaminare nel merito le censure dedotte contro gli atti amministrativi e le questioni di legittimità costituzionale prospettate in via derivata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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