Ordinanza del 24/09/2026 n. 25755 - Corte di Cassazione
Sanzioni - Intrasmissibilità eredi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto parzialmente il ricorso principale, stabilendo che le sanzioni tributarie a carico del contribuente deceduto non si trasmettono alle eredi, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 472/1997. Ha confermato invece l’assoggettabilità a IMU dell’area nel suo complesso e ha rigettato il ricorso incidentale del Comune sulla valutazione dell’area. Spese compensate; disposto il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte del Comune, se dovuto.
Intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni tributarie e decisione sul valore imponibile di un’area ai fini IMU.
Intrasmissibilità delle sanzioni tributarie agli eredi e controversia IMU
La pronuncia riguarda gli avvisi di accertamento IMU relativi agli anni 2012 e 2013 per un’area edificabile di proprietà di D.D., nonché la richiesta delle eredi di non rispondere delle sanzioni tributarie dopo il decesso del contribuente. La Corte accoglie parzialmente il ricorso principale limitatamente alle sanzioni, conferma l’assoggettabilità a IMU dell’area e rigetta il ricorso incidentale del Comune.
Accertamenti e decisione di merito
Gli avvisi contestati attribuivano all’area, estesa per 156.359 mq, un valore imponibile di 75 euro al mq. Per il 2013 il Comune di Torrile aveva rettificato il valore a 37,50 euro al mq. La Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna aveva esteso tale valore ridotto anche al 2012, ritenendo non giustificabile che la stessa area avesse perso in un solo anno metà del proprio potenziale edificatorio. Aveva inoltre confermato l’estensione del terreno sottoposta a tassazione e la riduzione del valore, considerando anche le ridotte potenzialità edificatorie e gli oneri connessi alle opere previste.
Area edificabile e base imponibile IMU
Il ricorso principale contestava che fosse tassata l’intera area, poiché il Piano Operativo Comunale (POC) prevedeva la cessione gratuita del 40% e vincoli urbanistici che, secondo il contribuente, escludevano parte della superficie dall’edificabilità. Era stato inoltre rilevato che per le annualità 2014 e 2015 il Comune aveva tassato una superficie inferiore, pari a 62.630,050 mq.
La Corte ha respinto la censura, ribadendo che, per le aree ricomprese nel piano regolatore generale, i vincoli specifici non escludono di per sé l’edificabilità, ma incidono sul valore venale in funzione delle concrete potenzialità edificatorie. L’edificabilità viene meno soltanto in presenza di vincoli assoluti, anche se derivanti da strumenti regionali di pianificazione paesaggistica e ambientale prevalenti sulla pianificazione comunale (Cass. 18 settembre 2019, n. 23206).
Nel caso concreto, l’area doveva essere considerata nel suo complesso, senza separare preventivamente le porzioni destinate, al termine del processo edificatorio, a edificazione, infrastrutture, urbanizzazione primaria o secondaria e casse di laminazione. La Corte ha richiamato anche Cass. n. 20256 del 23 luglio 2008. La valutazione comunale aveva già considerato, nella misura del 25%, i costi e gli oneri per la realizzazione delle casse di laminazione e del verde pubblico; tale misura era stata confermata dal consulente tecnico d’ufficio. La minore superficie tassata nel 2014 e nel 2015 non vincolava la valutazione delle annualità precedenti, basata su dati diversi.
Sanzioni e successione
Le eredi A.A., B.B. e C.C., costituitesi nel giudizio di cassazione, hanno chiesto la disapplicazione delle sanzioni nei loro confronti. La Corte ha accolto la richiesta in applicazione dell’art. 8 del D.Lgs. n. 472/1997, secondo cui l’obbligazione di pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi. La regola è qualificata come principio generale, corollario della responsabilità personale prevista dall’art. 2 dello stesso decreto: il credito erariale derivante da una violazione tributaria riferibile a una persona fisica si estingue con la morte dell’autore.
A sostegno sono richiamate Cass., Sez. T., 5 settembre 2022, n. 26015; Cass., Sez. 5, 22 maggio 2003, n. 8097; Cass., Sez. 5, 27 settembre 2005, n. 18862; Cass., Sez. 5, 3 ottobre 2006, n. 21326.
Ricorso incidentale del Comune
Il Comune ha contestato la riduzione del valore dell’area per il 2012, sostenendo che nel luglio di quell’anno, trascorsi cinque anni dall’approvazione senza presentazione del Piano urbanistico attuativo (PUA), era decaduta la scheda del POC e, con essa, la possibilità di realizzare immediatamente l’intervento di urbanizzazione. La conseguente diminuzione di valore sarebbe stata rilevante alla data del 1° gennaio 2013, utilizzata per determinare la base imponibile IMU 2013, mentre nel 2012 il valore sarebbe stato superiore.
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale perché diretto a ottenere una nuova valutazione dei fatti e del ragionamento del giudice di merito, trasformando impropriamente il giudizio di legittimità in un ulteriore grado di merito (Cass. 4 luglio 2017, n. 8758). Ha inoltre rilevato che il motivo era impropriamente formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., norma relativa alla violazione o falsa applicazione di legge e non all’omesso esame del fatto decisivo prospettato.
Esito e spese
La Corte ha accolto parzialmente il ricorso principale, cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito accogliendo il ricorso originario limitatamente alla disapplicazione delle sanzioni nei confronti delle eredi. Ha rigettato il ricorso incidentale e compensato le spese dell’intero giudizio per la reciproca soccombenza e il parziale accoglimento.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, ha dato atto dei presupposti processuali per il pagamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi del comma 1-bis, se dovuto. La decisione è stata assunta il 18 settembre 2026 e depositata il 24 settembre 2026.
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