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Ordinanza

Ordinanza del 29/09/2026 n. 25917 - Corte di Cassazione

IVA - Appalti - Aliquota agevolata

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate contro la decisione che aveva qualificato come appalto le prestazioni rese da A.A. Spa per la realizzazione delle strutture metalliche della nuova sede direzionale di Banca Intesa Sanpaolo, riconoscendo l’applicabilità dell’IVA al 10%. La produzione dei materiali da parte dell’esecutrice non basta a qualificare l’operazione come vendita: rilevano la causa concreta del contratto e la prevalenza funzionale dell’attività lavorativa. Sono stati dichiarati inammissibili entrambi i motivi dell’Agenzia. L’Agenzia è stata condannata a pagare le spese del giudizio di legittimità.

IVA agevolata al 10% per opere eseguite in appalto: distinzione tra appalto e vendita e rigetto del ricorso dell’Agenzia delle entrate.

IVA agevolata per le strutture metalliche realizzate in appalto

La pronuncia riguarda la qualificazione, ai fini IVA, delle prestazioni rese da A.A. Spa per la realizzazione delle strutture metalliche della nuova sede direzionale di Banca Intesa Sanpaolo in T. La Corte conferma che l’aliquota ridotta del 10% è applicabile quando, valutati il concreto assetto contrattuale e le prestazioni pattuite, prevale la realizzazione di un’opera mediante attività organizzata rispetto al trasferimento di un bene.

Vicenda e decisioni di merito

Il contratto era stato stipulato il 17 maggio 2010 tra Torre s.c.a r.l. e un’associazione temporanea di imprese della quale faceva parte A.A. Spa. La società aveva fatturato le prestazioni con IVA al 10%, considerandole servizi dipendenti da un contratto di appalto. L’Agenzia delle entrate, con avvisi relativi agli anni d’imposta 2012 e 2013, aveva invece riqualificato le prestazioni come cessioni di beni, chiedendo l’applicazione dell’aliquota ordinaria.

Per il 2012, la Commissione tributaria provinciale di Trieste aveva inizialmente confermato la pretesa fiscale, escludendo soltanto le sanzioni, sul presupposto che l’attività rientrasse nella produzione ordinaria della società, comportasse una prevalente fornitura di materiali e fosse svolta in misura significativa presso le officine. Per il 2013, la stessa Commissione aveva accolto il ricorso della contribuente, ravvisando un appalto nella realizzazione delle cosiddette megacolonne, considerate opere strutturali uniche e tecnicamente complesse.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli-Venezia Giulia, con sentenza n. 73/03/23 depositata il 31 marzo 2023, ha riunito i giudizi e accolto il ricorso della società per il 2012, riconoscendo l’appalto e l’aliquota ridotta. Per il 2013 ha confermato l’esito favorevole nel merito, pur accogliendo la censura dell’Ufficio sul contraddittorio endoprocedimentale.

Criterio per distinguere vendita e appalto

La Corte ribadisce che, nei contratti a contenuto misto, la qualificazione non dipende automaticamente dalla provenienza dei materiali né dal nomen iuris scelto dalle parti. Occorre valutare la causa concreta del negozio e stabilire se, nell’economia complessiva del rapporto, prevalga funzionalmente il lavoro rispetto al trasferimento del bene.

La materia può rappresentare l’oggetto finale del programma negoziale, orientando la qualificazione verso la vendita, oppure costituire il mezzo necessario per realizzare un’opera specifica, nel qual caso può ricorrere l’appalto. La circostanza che l’impresa esecutrice produca i materiali impiegati, da sola, non impone quindi la qualificazione come vendita. Vanno esaminati il regolamento contrattuale, le prestazioni concretamente pattuite e l’eventuale assunzione dell’opera con organizzazione dei mezzi e gestione a proprio rischio.

Elementi valorizzati per le prestazioni di A.A. Spa

La Corte di merito aveva ritenuto prevalente la componente lavorativa e organizzativa, considerando le caratteristiche delle prestazioni e la loro funzione nella realizzazione unitaria dell’opera. Le attività comprendevano progettazione tecnica, organizzazione ed esecuzione delle fasi produttive, studio dei sistemi di sollevamento e installazione, montaggio e ancoraggi, iniezione di cemento ad alta densità, nonché verifiche e collaudi statici e funzionali.

La qualificazione come appalto era stata inoltre collegata a diverse clausole contrattuali: organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio da parte di A.A.; corrispettivo a forfait; contabilizzazione dei lavori per stati di avanzamento, con trattenuta di garanzia del 10%; previsione della responsabilità decennale ai sensi dell’art. 1669 c.c. La Corte ha considerato anche la particolare complessità delle megacolonne, alte 160 metri e articolate in 37 piani fuori terra e 6 interrati.

Primo motivo dell’Agenzia: qualificazione del rapporto

L’Agenzia aveva denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 1367 c.c. e del n. 127-quaterdecies della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972. Sosteneva che la produzione dei materiali da parte di A.A. e il carattere accessorio delle attività di posa e montaggio imponessero di qualificare il rapporto come cessione di beni, soggetta all’aliquota ordinaria. Contestava inoltre il rilievo attribuito alla complessità dell’opera, al parere pro veritate e alla qualificazione contrattuale prescelta dalle parti.

Il motivo è stato dichiarato inammissibile. Secondo la Cassazione, il giudice d’appello aveva applicato il corretto criterio giuridico, valutando complessivamente l’operazione e motivando la prevalenza del fare sul dare. La censura dell’Agenzia mirava invece a ottenere una nuova ponderazione del contratto e delle risultanze istruttorie, attività non consentita in sede di legittimità. La deduzione relativa all’art. 1367 c.c. era inoltre priva della specifica indicazione del canone ermeneutico violato e della clausola che, applicando il criterio conservativo, avrebbe condotto a un esito diverso. La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta esistente, comprensibile e non apparente.

Secondo motivo: interpello e definizione della lite di Cometal Spa

Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’Agenzia lamentava l’omesso esame della posizione di Cometal Spa, altra componente dell’ATI. Cometal aveva presentato un interpello ordinario sul trattamento IVA delle prestazioni e l’Amministrazione aveva risposto riconoscendo, sulla base della fattispecie prospettata, la natura di cessione di beni e l’applicazione dell’aliquota ordinaria. La società aveva inoltre definito agevolmente la propria lite.

Anche questo motivo è stato dichiarato inammissibile. La sentenza d’appello dava già conto della deduzione relativa all’interpello, sicché non ricorreva un omesso esame in senso tecnico. La risposta all’interpello è un atto interpretativo riferito alla fattispecie rappresentata dall’istante e non accerta con efficacia vincolante, nei confronti del giudice o di soggetti diversi, la natura delle prestazioni rese da un altro componente dell’ATI. Analogamente, la definizione agevolata della controversia di Cometal non costituisce riconoscimento della fondatezza della pretesa fiscale, né produce effetti confessori o riflessi nei confronti di A.A.

La vicenda di Cometal non era inoltre decisiva: la controversia riguardava le prestazioni specificamente rese da A.A., la cui qualificazione non poteva essere automaticamente desunta da quella prospettata o accettata da un altro componente dell’associazione. Il motivo contestava in realtà il peso attribuito dal giudice di merito a elementi documentali e non individuava un fatto storico decisivo omesso.

Esito e spese

La Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate, dichiarando inammissibili entrambi i motivi e confermando la qualificazione delle prestazioni di A.A. come appalto, con applicazione dell’IVA al 10% anziché al 21%.

L’Agenzia è stata condannata a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 30.000 euro per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, a 200 euro per esborsi e agli accessori di legge. La decisione è stata assunta il 10 settembre 2026 e depositata il 29 settembre 2026.

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