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Ordinanza

Ordinanza del 28/09/2026 n. 25870 - Corte di Cassazione

Riscossione - Nullità della notifica

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione rigetta il ricorso della contribuente contro l’intimazione di pagamento, affermando che la consegna a un parente non richiede la convivenza e che spetta al destinatario provare l’assenza di un rapporto idoneo o la presenza meramente occasionale del consegnatario. Per le notifiche eseguite dai messi fiscali è necessaria la spedizione della raccomandata informativa, ma non la prova della sua ricezione. La ricorrente è condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Validità della notifica di cartelle di pagamento consegnate a parenti non conviventi e della raccomandata informativa.

Validità della notifica delle cartelle di pagamento

La Corte di cassazione esamina il ricorso contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva riconosciuto legittima un’intimazione di pagamento anche con riferimento a una cartella presupposta. La decisione chiarisce i requisiti della consegna dell’atto a una persona di famiglia ai sensi dell’art. 139, comma 2, c.p.c. e quelli della raccomandata informativa prevista per le notifiche fiscali.

Vicenda processuale e importi

Il 7 gennaio 2016 Equitalia Sud S.p.A. notificava alla contribuente un’intimazione di pagamento relativa a 23 cartelle non pagate, per complessivi 1.231.939,52 euro, riguardanti tributi erariali, tributi locali, sanzioni amministrative e altre voci.

La Commissione tributaria provinciale di Napoli accoglieva parzialmente il ricorso, annullando l’intimazione limitatamente a una cartella di 1.178.939,70 euro e rigettandolo nel resto. In appello, la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva gli appelli principali dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, riconoscendo legittima l’intimazione anche rispetto alla cartella in questione; rigettava inoltre l’appello incidentale della contribuente.

La contribuente proponeva ricorso per cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 139, 140 e 148 c.p.c. Sosteneva che le cartelle fossero state consegnate a persone non conviventi né addette alla ricezione e contestava di aver ricevuto le raccomandate informative. La Corte ha rigettato il ricorso.

Consegna a persona di famiglia e onere della prova

La consegna a una persona di famiglia, ai sensi dell’art. 139, comma 2, c.p.c., non richiede che il consegnatario conviva con il destinatario. È sufficiente un vincolo di parentela o di affinità, che fonda la presunzione, superabile con prova contraria, che l’atto sarà recapitato al destinatario.

Chi afferma di non aver ricevuto l’atto deve provare che la presenza del consegnatario nell’abitazione era del tutto occasionale. Le sole certificazioni anagrafiche del familiare non sono sufficienti a dimostrare tale circostanza. Inoltre, la qualità di persona di famiglia o di addetto alla casa, all’ufficio o all’azienda si presume, sempre salvo prova contraria, dalle dichiarazioni riportate dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica. Il destinatario che contesta la validità deve quindi dimostrare l’inesistenza di un rapporto con il consegnatario idoneo a giustificare una di tali qualifiche.

Nel caso concreto, le cartelle risultavano consegnate a due soggetti, indicati nelle relate come cugino e nipote della contribuente; in alcuni casi la consegna era avvenuta anche in forza di delega. I rapporti di parentela non erano stati contestati. La frequenza della presenza dei consegnatari presso il domicilio della destinataria consentiva inoltre di considerarli persone di famiglia, anche in mancanza di convivenza. La Corte richiama, a sostegno dei principi, Cass. 28 aprile 2021, n. 11228, Cass. 18 giugno 2020, n. 11815, Cass. 2 gennaio 2024, n. 53 e Cass. 30 ottobre 2018, n. 27587.

Raccomandata informativa nelle notifiche fiscali

La Corte distingue la disciplina dell’art. 139, comma 2, c.p.c. da quella dell’art. 60, comma 1, lett. b-bis), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Quest’ultima disposizione richiede l’invio della raccomandata informativa anche quando l’atto fiscale sia consegnato a una persona di famiglia, se la notifica è eseguita da messi comunali o da messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte.

Nel caso esaminato, la Commissione tributaria regionale aveva accertato l’invio delle raccomandate informative. La spedizione è sufficiente al perfezionamento della notificazione: non occorre provare che il destinatario abbia effettivamente ricevuto la raccomandata. La Corte richiama Cass., Sezioni Unite, 31 luglio 2017, n. 18992, pronunciata con riferimento all’analoga ipotesi della raccomandata relativa alla consegna a mani del portiere.

Esito e conseguenze economiche

La Corte rigetta il ricorso e condanna la contribuente a rifondere all’Agenzia delle Entrate e all’Agenzia delle Entrate-Riscossione le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 13.800 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l’impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. La decisione è stata assunta il 15 settembre 2026 e depositata il 28 settembre 2026.

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