Ordinanza del 24/09/2026 n. 25757 - Corte di Cassazione
Accertamento - Motivazione apparente - Onere della prova
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte rigetta il ricorso della società contro l’accertamento del Comune di Pozzuoli per € 28.532,00 di maggiore TARI 2015. Esclude sia l’omessa pronuncia sia la motivazione apparente, rilevando che la contribuente non aveva presentato la dichiarazione né comunicato le condizioni per ottenere riduzioni o esclusioni. La società è condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
TARI 2015: rigetto del ricorso contro l’accertamento e chiarimenti sulla motivazione apparente.
TARI 2015 e motivazione della sentenza
La Corte di cassazione esamina il ricorso di una società contro la decisione della Commissione tributaria regionale della Campania, che aveva confermato l’accertamento del Comune di Pozzuoli per maggiore tassa sui rifiuti relativa al 2015. La decisione chiarisce i presupposti dei vizi di omessa pronuncia e di motivazione apparente e conclude con il rigetto del ricorso.
Fatti e vicenda processuale
Il Comune di Pozzuoli aveva richiesto alla società € 28.532,00 a titolo di maggiore tassa sui rifiuti per l’anno d’imposta 2015, con riferimento a un capannone destinato al rimessaggio di imbarcazioni da diporto. La Commissione tributaria provinciale di Napoli aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento; la Commissione tributaria regionale della Campania aveva poi rigettato l’appello.
La decisione regionale aveva richiamato pronunce definitive relative al medesimo rapporto tributario e aveva ritenuto che la società non avesse assolto l’onere di comunicare le condizioni che avrebbero consentito una riduzione della tariffa per lo smaltimento diretto dei rifiuti, o l’eventuale esenzione. In assenza di comunicazione, restava ferma la tassazione applicata negli anni precedenti. La sentenza n. 11634/20/2018, invocata dalla contribuente come precedente favorevole, era stata riferita a una particolare situazione concernente due avvisi per il 2013 e aveva rideterminato il dovuto sulla base dell’accertamento relativo al 2014.
La società ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 27 gennaio 2022, con due motivi. Il Comune si è costituito con controricorso.
Omessa pronuncia e valutazione delle prove
Con il primo motivo la società ha denunciato la violazione dell’art. 112 c.p.c. e l’omessa pronuncia sulle disposizioni relative all’esclusione dalla tassa per i rifiuti, richiamando gli artt. 183 e 184 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006, l’art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993 e il regolamento TARI menzionato nel ricorso. Ha inoltre sostenuto che non sarebbe stata valutata la documentazione relativa allo smaltimento dei rifiuti speciali tramite imprese specializzate e autorizzate.
La Corte ha respinto la censura di omessa pronuncia. Tale vizio ricorre quando sia stato completamente omesso un provvedimento indispensabile alla soluzione della controversia; non ricorre, invece, se la decisione adottata implica il rigetto della pretesa, anche senza una specifica argomentazione su ciascun profilo, perché incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia. Nel caso concreto, la conferma della pretesa impositiva comportava il rigetto implicito delle tesi incompatibili con tale esito.
La sentenza regionale aveva rilevato che per il 2015 non risultava presentata una dichiarazione della società e che, in mancanza di evidenze diverse, non era stato assolto l’onere di comunicare al Comune le condizioni necessarie per ottenere una diversa tassazione o l’esenzione. Le doglianze riferite alla mancata valutazione di elementi e argomenti erano inoltre generiche e non riguardavano una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabile. La contestazione relativa alla documentazione sul trattamento dei rifiuti speciali è stata dichiarata inammissibile nella parte in cui sollecitava un nuovo apprezzamento dei fatti, non consentito in sede di legittimità.
Motivazione apparente e onere di comunicazione
Con il secondo motivo la società ha denunciato la nullità della sentenza per motivazione apparente, ai sensi degli artt. 36 e 53, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992 e dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. Ha sostenuto che la decisione regionale fosse apodittica e non spiegasse su quali elementi fosse fondato il rigetto, nonostante la documentazione sulla produzione e sullo smaltimento a proprie spese dei rifiuti speciali.
La Corte ha ricordato che la motivazione è apparente quando, pur essendo graficamente presente, non consente di percepire il fondamento della decisione né di ricostruire il ragionamento seguito dal giudice. In tali casi la motivazione non raggiunge il minimo costituzionale imposto dall’art. 111, comma 6, Cost. e la sentenza è nulla. Il vizio ricorre anche in caso di motivazione materialmente assente, di contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o di motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile; non coincide, invece, con una semplice insufficienza motivazionale. La Corte richiama, tra gli altri, Cass., Sezioni Unite, n. 8053 del 7 aprile 2014 e n. 22232 del 3 novembre 2016, nonché Cass. n. 7090 del 3 marzo 2022.
Nel caso concreto, la Commissione regionale aveva indicato che la società non aveva adempiuto agli oneri di denuncia e informazione necessari per ottenere l’esclusione delle aree di produzione di rifiuti speciali e aveva spiegato perché il precedente giurisprudenziale invocato non fosse pertinente. La motivazione permetteva quindi di individuare le ragioni della decisione e soddisfaceva il minimo costituzionale.
Esito e spese
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha condannato la società al pagamento, in favore del Comune controricorrente, di € 4.305,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali come per legge, nonché € 200,00 per esborsi. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, se dovuto. La decisione è stata assunta l’11 settembre 2026 e depositata il 24 settembre 2026.
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