Ordinanza del 28/09/2026 n. 25880 - Corte di Cassazione
Accertamento - Estinzione Società - Successione dei soci
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate relativo a un avviso per IVA 2009 notificato a un ex socio e amministratore di una società cancellata. La responsabilità prevista dall’art. 36 del D.P.R. 602/1973 non era applicabile all’IVA per il periodo in esame, poiché l’estensione alle imposte diverse da quelle sui redditi è stata introdotta dal D.Lgs. 175/2014; inoltre, l’avviso non aveva invocato l’autonoma responsabilità dei soci ai sensi dell’art. 2495 c.c. L’Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Responsabilità per debiti tributari di società estinta e distinzione tra responsabilità del liquidatore e dei soci.
Responsabilità per debiti tributari di società estinta
La pronuncia chiarisce la distinzione tra la responsabilità personale del liquidatore prevista dall’art. 36 del D.P.R. 602/1973 e quella dei soci derivante dall’art. 2495 c.c. Decide il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro la sentenza che aveva escluso la responsabilità di un socio e amministratore per un credito IVA riferito a una società estinta.
Fatti e svolgimento del giudizio
A.A. aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all’IVA per il 2009. L’Agenzia delle Entrate gli aveva richiesto, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 602/1973 e nella sua qualità di amministratore e socio della Europe E Commerce Srl, estinta il 23 aprile 2010, il pagamento di 13.796,76 euro.
La pretesa traeva origine dalla deduzione di costi per complessivi 28.843,80 euro, riferiti a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse dalla Novi Legno di C.C. Secondo l’Ufficio, gli utili occulti conseguenti sarebbero stati distribuiti ai soci: A.A., titolare dell’80% del capitale, e B.B., titolare del restante 20%.
La Commissione tributaria provinciale di Isernia aveva accolto il ricorso del contribuente per insufficienza della prova. La Commissione tributaria regionale del Molise aveva respinto l’appello principale dell’Ufficio e accolto l’appello incidentale del contribuente sulle spese del primo grado. Pur riconoscendo la competenza territoriale della Direzione provinciale di Isernia e la presenza di elementi indicativi dell’inesistenza delle operazioni, la CTR aveva escluso i presupposti per far valere la responsabilità del contribuente ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 602/1973.
Normativa applicabile e onere della prova
La Corte ha precisato che alla vicenda, relativa all’IVA del 2009, si applicava l’art. 36 del D.P.R. 602/1973 nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 28, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 175/2014. In tale formulazione, la responsabilità del liquidatore riguardava le imposte sui redditi e ricorreva quando questi non avesse pagato, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo di liquidazione e per quelli anteriori, soddisfacendo creditori di grado inferiore o assegnando beni ai soci senza aver prima soddisfatto i crediti tributari. La responsabilità era limitata all’importo dei crediti d’imposta che avrebbero trovato capienza nella graduazione dei crediti.
La riforma del 2014 ha modificato l’onere probatorio a carico del liquidatore: l’Amministrazione finanziaria deve dimostrare l’esistenza di debiti tributari insoluti e di un attivo prodotto dalla liquidazione; spetta poi al liquidatore provare di aver soddisfatto i crediti tributari prima dell’assegnazione di beni ai soci, oppure di aver pagato crediti di grado superiore. La stessa riforma ha esteso la responsabilità del liquidatore a tutte le imposte dovute dalla società, eliminando dall’art. 19, comma 1, del D.Lgs. 46/1999 il riferimento che limitava l’applicazione dell’art. 36 alle sole imposte sui redditi.
La Corte ha richiamato inoltre l’art. 28, comma 4, del D.Lgs. 175/2014, secondo cui, ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione di tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società ai sensi dell’art. 2495 c.c. produce effetto dopo cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese.
Distinzione tra responsabilità del liquidatore e responsabilità dei soci
L’art. 36 disciplina due ipotesi distinte. La responsabilità di liquidatori e amministratori è una responsabilità personale, ex lege e di natura civilistica, per fatto proprio; non costituisce successione nel debito tributario della società. La Corte richiama, tra gli altri, i principi affermati da Cass., Sezioni Unite, n. 2767/1989 e n. 32790/2023. In particolare, ai fini dell’azione verso il liquidatore non è necessaria la preventiva iscrizione a ruolo; con il ricorso contro l’avviso di accertamento il destinatario può contestare anche la sussistenza del debito tributario della società.
Diversa è la responsabilità dei soci prevista dal terzo comma dell’art. 36: essa riguarda i soci che abbiano ricevuto denaro o beni sociali nei due periodi d’imposta precedenti alla messa in liquidazione o abbiano ricevuto beni dai liquidatori durante la liquidazione. È limitata al valore dei beni assegnati e fa salve le maggiori responsabilità previste dal codice civile.
La responsabilità ex art. 2495 c.c. costituisce un’autonoma ipotesi, distinta da quella dell’art. 36. I soci possono rispondere dei debiti sociali, nei limiti delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione. La Corte richiama sul punto Cass., Sezioni Unite, n. 3625/2025.
Applicazione al caso concreto
Poiché il credito contestato riguardava l’IVA del 2009, non era applicabile la responsabilità ex art. 36 del D.P.R. 602/1973 estesa alle imposte diverse da quelle sui redditi soltanto con il D.Lgs. 175/2014. La Corte ha richiamato in proposito Cass. n. 9170/2024.
La responsabilità del socio ai sensi dell’art. 2495 c.c. non poteva comunque sostenere l’avviso impugnato: la motivazione dell’atto non conteneva alcun riferimento a tale disposizione e la pretesa era stata formulata esclusivamente sulla base dell’art. 36. La responsabilità civilistica ex art. 2495 c.c. non poteva quindi essere introdotta o utilizzata in questa sede per sostituire il diverso titolo di responsabilità indicato nell’avviso. Per tale ragione la Corte non ha esaminato la questione delle presunzioni sulla distribuzione ai soci degli utili extracontabili.
Il primo motivo dell’Agenzia, relativo alla denunciata ultrapetizione sulla determinazione dell’importo, è stato dichiarato inammissibile per difetto d’interesse: l’osservazione della CTR sulla scarsa chiarezza del calcolo non aveva determinato il rigetto dell’appello. I restanti motivi, concernenti gli artt. 36 del D.P.R. 602/1973, 2495 c.c. e 47 del D.P.R. 917/1986, sono stati rigettati perché infondati.
Esito e spese
La Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e l’ha condannata a rifondere al contribuente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.400 euro per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario del 15%, a 200 euro per esborsi e agli accessori di legge. Le spese sono state attribuite al difensore antistatario. Non è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, essendo l’Agenzia un soggetto istituzionalmente esonerato dal versamento.
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