Sentenza del 19/09/2019 n. 1079 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
TRIBUTI LOCALI - IRAP - Autonoma organizzazione - Requisiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente sosteneva che l’attività professionale fosse svolta principalmente personalmente, senza una struttura organizzativa autonoma, avvalendosi soltanto di una segretaria con mansioni esecutive e di normali beni strumentali. L’Ufficio riteneva invece rilevanti lo studio di circa 80 mq, la dipendente, i costi per strumenti pari a circa il 30% dei ricavi e la possibile esistenza di uno studio associato di fatto. La questione centrale era stabilire se tali elementi eccedessero il minimo indispensabile per l’esercizio individuale della professione e integrassero il presupposto dell’autonoma organizzazione ai fini IRAP.
La decisione
La Commissione tributaria regionale, in sede di rinvio dopo la cassazione della precedente decisione, ha accolto l’appello del contribuente e dichiarato spettante il rimborso IRAP per le annualità richieste. Ha ritenuto che la sola presenza di una segretaria, remunerata con circa 1.000-1.400 euro netti mensili e incaricata di mansioni meramente esecutive, non superasse la soglia minima necessaria per l’attività professionale. Ha inoltre escluso che l’elevato ammontare di ricavi, compensi o spese e la presenza di beni strumentali fossero, di per sé, indicatori di autonoma organizzazione. La presunta esistenza di uno studio associato di fatto non è stata provata adeguatamente, anche perché la documentazione online era successiva o priva di data riferibile agli anni contestati. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
IRAP - presupposto dell’autonoma organizzazione
Il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive.
L’impiego di una sola segretaria con mansioni esecutive e senza apporto qualificato o autonomamente produttivo non integra, da solo, un’organizzazione autonoma assoggettabile a IRAP.
Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 17698 del 2019
Il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive.
La valutazione deve concentrarsi sulle funzioni effettivamente svolte dal collaboratore e sul loro concreto apporto all’attività professionale.
Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 18301 del 2019
Incombe al professionista l’onere di provare l’insussistenza dell’autonoma organizzazione quale presupposto impositivo del tributo.
Il professionista che chiede il rimborso deve fornire la prova concreta dell’assenza di una struttura organizzativa autonoma.
Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 8728 del 2018
L’elevato ammontare dei ricavi, dei compensi e delle spese non è indice di autonoma organizzazione e neppure le spese per beni strumentali sono, di per sé, significative.
Il livello quantitativo dei ricavi o dei costi non è sufficiente da solo: occorre dimostrare che le risorse impiegate abbiano prodotto un’autonoma capacità organizzativa e potenziato l’attività del professionista.
Cass. Ordinanze n. 23557 del 2016 e n. 23552 del 2016
Ricavi elevati e beni strumentali, considerati isolatamente, non dimostrano l’esistenza dell’autonoma organizzazione ai fini IRAP.
Massime di principio
- La presenza di una sola segretaria con mansioni meramente esecutive o di supporto, se non eccedente il minimo indispensabile per l’attività professionale, non comporta automaticamente l’assoggettamento a IRAP.
- Per valutare l’autonoma organizzazione conta l’apporto qualitativo e concreto dei collaboratori, non soltanto l’importo complessivo dei compensi corrisposti.
- L’ammontare elevato dei ricavi, delle spese o dei beni strumentali non costituisce, da solo, prova sufficiente dell’autonoma organizzazione.
- Il professionista che chiede il rimborso deve documentare l’assenza di una struttura autonoma, chiarendo mansioni dei dipendenti, natura dei beni strumentali, modalità operative e assenza di collaboratori qualificati.
- La prova di uno studio associato o di una collaborazione professionale stabile deve riferirsi agli anni d’imposta contestati; documentazione online successiva o non datata ha valore probatorio debole.
- L’IRAP può risultare dovuta quando il lavoro altrui, le strutture o i mezzi impiegati superano il livello minimo e accrescono concretamente la capacità produttiva personale del professionista.
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