Sentenza del 17/12/2015 n. 1381 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Processo tributario - Atti impugnabili- Estratto di Ruolo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza riconosce al contribuente la possibilità di impugnare la cartella di pagamento anche quando la notifica sia stata invalida, purché egli ne abbia avuto conoscenza attraverso l’estratto di ruolo. L’estratto consente infatti di individuare gli elementi essenziali dell’atto impositivo e di far valere giudizialmente il vizio di notifica.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contesta la cartella di pagamento la cui notifica risulta invalida. La cartella è stata conosciuta attraverso l’estratto di ruolo richiesto e rilasciato dal concessionario. La questione riguarda quindi la possibilità di impugnare una cartella non validamente notificata, ma della quale il contribuente abbia acquisito conoscenza tramite un documento contenente gli elementi dell’atto impositivo.
Norme richiamate
Art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il contribuente può impugnare l’atto di cui non gli è stata notificata la copia, unitamente all’atto successivo notificatogli.
La norma viene interpretata nel senso che il contribuente può contestare la cartella di pagamento non validamente notificata quando ne abbia comunque avuto conoscenza tramite l’estratto di ruolo, purché quest’ultimo contenga gli elementi identificativi dell’atto impositivo.
Massime di principio
- La mancata o invalida notifica di un atto tributario non impedisce necessariamente al contribuente di impugnarlo se ne ha avuto conoscenza effettiva attraverso un documento successivo.
- L’estratto di ruolo può consentire l’impugnazione della cartella quando riporta elementi sufficienti a identificarla e a comprendere la pretesa tributaria.
- Il contribuente può far valere nel ricorso anche il vizio originario della notifica della cartella, nonostante la conoscenza dell’atto sia avvenuta indirettamente.
- In situazioni analoghe occorre verificare sia il contenuto dell’estratto di ruolo sia la tempestività dell’impugnazione rispetto alla conoscenza effettiva dell’atto.
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