Cassazione Penale, Sentenza n. 4825/2023 del 03/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna confermata in sede di rinvio relativamente al reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.p.r. 309/90. Il ricorrente deduceva: (1) vizio procedurale per violazione dell'art. 23-bis / art. 23, comma 8 L. n.176/2020 (il giudizio di appello che doveva essere cartolare si è svolto in presenza senza richiesta delle parti), con pregiudizio difensivo aggravato dalla nomina di difensore d'ufficio ex art. 97, comma 4, c.p.p.; (2) vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità: il giudice di rinvio avrebbe negato la sospensione condizionale della pena (art. 164 c.p.) basandosi sugli stessi elementi che la sentenza rescindente aveva ritenuto irrilevanti (mancanza di occupazione e scarso radicamento), senza fornire adeguata spiegazione, e dunque non rispettando le indicazioni della sentenza di annullamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Sul primo motivo la Corte ha rilevato che il decreto di citazione indicava la trattazione in camera di consiglio (modalità cartolare), le parti erano a conoscenza della modalità e avevano depositato conclusioni scritte; il difensore d'ufficio e il P.G. di udienza si sono riportati alle conclusioni depositate, per cui non è emersa una concreta lesione del diritto di difesa. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la motivazione dell'appello adeguata: oltre agli elementi soggettivi censurati (mancanza di radicamento e di stabile occupazione), il giudice di rinvio ha considerato rilevanti precedenti dattiloscopici e una denuncia per fatti relativi alla medesima disciplina; tali elementi, posti a confronto, giustificavano il giudizio prognostico negativo e il diniego della sospensione condizionale ex art. 164 c.p. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.p.r. 309/90
art. 73, comma 5, d.p.r. 309/90
Norma sostanziale contestata (illecito in materia di sostanze stupefacenti) in base alla quale è stata pronunciata la condanna di merito.
art. 164 cod. pen.
Regola le condizioni per la concessione della sospensione condizionale della pena; la Corte ha valutato il giudizio prognostico negativo alla luce di precedenti e di elementi personali, ritenendo legittimo il diniego se emergono elementi preponderanti di pericolosità o capacità a delinquere.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. L. n.176/2020 (art. 23-bis / norme sulla trattazione cartolare)
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 176/2020
Norme procedurali che disciplinano, in particolare, le modalità di svolgimento di taluni giudizi in forma scritta/cartolare. La Corte ha applicato tali disposizioni ritenendo corretta la trattazione cartolare ove prevista e non rilevando pregiudizio difensivo.
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Previsione sulla nomina del difensore d'ufficio; la Corte ha ritenuto che l'avvicendamento non abbia leso il diritto di difesa, atteso che le conclusioni scritte erano già depositate e sono state richiamate dal difensore sostitutivo.
art. 133, comma 2, cod. pen.
art. 133, comma 2, cod. pen.
Regola i criteri di determinazione della pena e l'importanza dei precedenti; la Corte ha ritenuto rilevanti ai fini del giudizio prognostico anche precedenti non definitivi e segnalazioni di condotte analoghe.
art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, conv. L. 25/02/2022, n. 15
art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25/02/2022, n. 15
Norma richiamata per l'applicabilità delle disposizioni processuali menzionate (in particolare relative alle modalità di esame del ricorso) nel contesto giuridico-temporale del procedimento.
Massime di principio
- Se il decreto di citazione indica la trattazione in forma cartolare e le parti depositano conclusioni scritte, la mera presenza fisica e la nomina di un difensore d'ufficio non determinano automaticamente una lesione del diritto di difesa: occorre dimostrare un concreto pregiudizio.
- Quando una sentenza di annullamento segnala l'irrilevanza di certi elementi ai fini del giudizio prognostico, il giudice di rinvio non può limitarsi a ripetere quegli stessi elementi come motivo esclusivo del diverso esito; tuttavia può comunque giungere a diversa conclusione se indica altri fatti o precedenti che giustificano la decisione.
- Precedenti dattiloscopici o denunce anche non definitive possono assumere rilievo nel giudizio prognostico ex art. 164 c.p. e ai fini dell'applicazione dell'art. 133 c.p., se ritenuti indicativi di una capacità a delinquere o di pericolosità, purché siano adeguatamente motivati.
- Per contestare efficacemente la procedura cartolare o la sostituzione del difensore è necessario specificare in che modo la modalità prescelta o l'avvicendamento abbia concretamente impedito l'esercizio della difesa (ad es. assenza di deposito di deduzioni rilevanti, impossibilità di replica, mancata conoscenza di atti essenziali).
- Nelle impugnazioni per vizio di motivazione, il rimedio è efficace se si dimostra la mancata indicazione di nuovi elementi a fondamento della decisione o la manifesta illogicità del collegamento tra fatti e conclusione: il giudice deve sempre esporre ragioni ulteriori qualora venga censurata la rilevanza di certi elementi.
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