Sentenza n. 748/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Per l’ottemperanza alla sentenza n. 875/2024, pubblicata in data 30.7.2024, emessa ad esito del giudizio recante R.G. n. 391/2023, dalla Corte d’Appello di Catanzaro, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Lavoro, n. 875/2024, relativa alla ricostruzione della carriera, al pagamento delle differenze retributive e alla regolarizzazione contributiva
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli eredi della dipendente hanno proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Lavoro, n. 875/2024, che aveva riconosciuto il diritto della dante causa alla ricostruzione della carriera e al corretto inquadramento stipendiale in base all'intero servizio pre-ruolo, condannando il Ministero al pagamento di euro 9.976,80 netti, oltre interessi, alla regolarizzazione della posizione contributiva e al pagamento delle spese di lite. Il TAR ha rilevato d'ufficio che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 39 c.p.a. e dell'art. 479 c.p.c., l'esecuzione forzata, compresa quella mediante giudizio di ottemperanza, deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo alla parte personalmente, presso l'amministrazione centrale o la struttura competente all'esecuzione. Nel caso concreto, la sentenza era stata notificata all'indirizzo PEC dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero, anziché all'indirizzo PEC deputato della sede reale e competente, individuato in urp@postacert.istruzione.it.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso di ottemperanza, ritenendo non conforme alla legge la notificazione del titolo esecutivo. La notifica preventiva della sentenza da eseguire costituisce un presupposto necessario dell'azione esecutiva e deve essere effettuata presso l'amministrazione centrale o la struttura competente a eseguire i pagamenti. Poiché la notificazione era stata eseguita presso un indirizzo PEC diverso da quello risultante dagli elenchi ufficiali e individuato come indirizzo della sede competente, mancava il presupposto processuale per l'accoglimento dell'ottemperanza. Il Ministero non si è costituito; per tale ragione il TAR ha disposto nulla sulle spese.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
La domanda di ottemperanza è soggetta ai presupposti e alle condizioni dell'azione esecutiva nel processo amministrativo.
art. 39 c.p.a.
Il rinvio alle norme del codice di procedura civile comporta l'applicazione, anche nel giudizio di ottemperanza, della disciplina sulla notificazione del titolo esecutivo.
art. 479 c.p.c.
l’esecuzione forzata – anche mediante lo strumento dell’ottemperanza - deve essere preceduta dalla notifica del titolo da eseguirsi “alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti”
La notificazione del titolo esecutivo alla parte personalmente è necessaria prima di promuovere l'esecuzione, anche tramite ottemperanza; nei confronti di una pubblica amministrazione deve essere effettuata presso l'amministrazione centrale o la struttura competente all'esecuzione.
art. 3-bis l. 53/1994
Le notificazioni telematiche devono essere indirizzate agli indirizzi PEC ufficiali pertinenti, individuati negli elenchi pubblici e riferibili alla sede o struttura competente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la notificazione preventiva del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione costituisce un presupposto necessario dell'azione esecutiva, in applicazione del combinato disposto degli artt. 39 c.p.a. e 479 c.p.c.
- La notificazione del titolo da eseguire nei confronti di una pubblica amministrazione deve essere effettuata presso l'amministrazione centrale o la struttura competente a dare esecuzione alla condanna, utilizzando l'indirizzo PEC ufficiale pertinente risultante dagli elenchi pubblici.
- La notificazione del titolo a un indirizzo PEC istituzionale diverso da quello della sede o struttura competente all'esecuzione non soddisfa il requisito della notificazione personale previsto dall'art. 479 c.p.c. e impedisce l'accoglimento del ricorso per ottemperanza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 924/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 925/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 926/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 927/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 928/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 164/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →