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Sentenza

Sentenza n. 748/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Per l’ottemperanza alla sentenza n. 875/2024, pubblicata in data 30.7.2024, emessa ad esito del giudizio recante R.G. n. 391/2023, dalla Corte d’Appello di Catanzaro, Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500431

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Lavoro, n. 875/2024, relativa alla ricostruzione della carriera, al pagamento delle differenze retributive e alla regolarizzazione contributiva

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli eredi della dipendente hanno proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Lavoro, n. 875/2024, che aveva riconosciuto il diritto della dante causa alla ricostruzione della carriera e al corretto inquadramento stipendiale in base all'intero servizio pre-ruolo, condannando il Ministero al pagamento di euro 9.976,80 netti, oltre interessi, alla regolarizzazione della posizione contributiva e al pagamento delle spese di lite. Il TAR ha rilevato d'ufficio che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 39 c.p.a. e dell'art. 479 c.p.c., l'esecuzione forzata, compresa quella mediante giudizio di ottemperanza, deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo alla parte personalmente, presso l'amministrazione centrale o la struttura competente all'esecuzione. Nel caso concreto, la sentenza era stata notificata all'indirizzo PEC dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero, anziché all'indirizzo PEC deputato della sede reale e competente, individuato in urp@postacert.istruzione.it.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso di ottemperanza, ritenendo non conforme alla legge la notificazione del titolo esecutivo. La notifica preventiva della sentenza da eseguire costituisce un presupposto necessario dell'azione esecutiva e deve essere effettuata presso l'amministrazione centrale o la struttura competente a eseguire i pagamenti. Poiché la notificazione era stata eseguita presso un indirizzo PEC diverso da quello risultante dagli elenchi ufficiali e individuato come indirizzo della sede competente, mancava il presupposto processuale per l'accoglimento dell'ottemperanza. Il Ministero non si è costituito; per tale ragione il TAR ha disposto nulla sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    La domanda di ottemperanza è soggetta ai presupposti e alle condizioni dell'azione esecutiva nel processo amministrativo.

  • art. 39 c.p.a.

    Il rinvio alle norme del codice di procedura civile comporta l'applicazione, anche nel giudizio di ottemperanza, della disciplina sulla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 479 c.p.c.

    l’esecuzione forzata – anche mediante lo strumento dell’ottemperanza - deve essere preceduta dalla notifica del titolo da eseguirsi “alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti”

    La notificazione del titolo esecutivo alla parte personalmente è necessaria prima di promuovere l'esecuzione, anche tramite ottemperanza; nei confronti di una pubblica amministrazione deve essere effettuata presso l'amministrazione centrale o la struttura competente all'esecuzione.

  • art. 3-bis l. 53/1994

    Le notificazioni telematiche devono essere indirizzate agli indirizzi PEC ufficiali pertinenti, individuati negli elenchi pubblici e riferibili alla sede o struttura competente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la notificazione preventiva del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione costituisce un presupposto necessario dell'azione esecutiva, in applicazione del combinato disposto degli artt. 39 c.p.a. e 479 c.p.c.
  • La notificazione del titolo da eseguire nei confronti di una pubblica amministrazione deve essere effettuata presso l'amministrazione centrale o la struttura competente a dare esecuzione alla condanna, utilizzando l'indirizzo PEC ufficiale pertinente risultante dagli elenchi pubblici.
  • La notificazione del titolo a un indirizzo PEC istituzionale diverso da quello della sede o struttura competente all'esecuzione non soddisfa il requisito della notificazione personale previsto dall'art. 479 c.p.c. e impedisce l'accoglimento del ricorso per ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

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