Ordinanza n. 3573/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della delibera n. 43/26/CONS resa all’esito della riunione di Consiglio del 26 febbraio 2026, notificata a mezzo PEC in data 27 marzo 2026, adottata dall’Autorità a conclusione della contestazione n. 4/25/DSDI – PROC. 73/25, con cui è stata accertata inter alia “la violazione, da parte della società TicketSwap Internetional B.V. […] dell’art. 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in relazione ai diciotto (18) eventi […] elencati” e, per l’effetto, è stata irrogata nei confronti della Società una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 90.000,00; - di ogni altro atto, presupposto o susseguente, comunque connesso, ivi incluso, ove occorra, l’atto di contestazione n. 4/25/DSDI notificato in data 19 maggio 2025; - per quanto occorrer possa, del “Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni” di cui all’All. A della Delibera AGCOM n. 410/14/CONS e s.m.i.; - per quanto occorrer possa, la nota dell’AGCM del 24 febbraio 2026 (prot. Agcom n. 031049), con la quale quest’ultima ha espresso il formale concerto sullo schema di ingiunzione a TicketSwap trasmesso dall’Autorità; - per quanto occorrer possa, il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 12 marzo 2018 collegato all’art. 1, comma 545, della Legge n. 232 del 2016 recante le “specificazioni e regole tecniche attuative in materia di secondary ticketing.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera AGCOM recante accertamento della violazione della disciplina sul secondary ticketing e irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 90.000 euro
Esito
Favorevole al resistente (autorità amministrative)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la delibera AGCOM con cui era stata accertata la violazione dell'art. 1, comma 545, della legge n. 232 del 2016, in relazione a diciotto eventi, ed era stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 90.000 euro. Sono stati inoltre impugnati gli atti presupposti e connessi, l'atto di contestazione, il regolamento AGCOM in materia di sanzioni amministrative e impegni, la nota AGCM di concerto e il decreto ministeriale recante specificazioni e regole tecniche sul secondary ticketing. In sede cautelare la ricorrente ha prospettato il rischio di interruzione forzata dell'attività sul mercato italiano, ricadute finanziarie negative, incapacità di operare anche al di fuori dell'Italia e perdita di quote di mercato.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Il pregiudizio dedotto non è stato ritenuto attuale e concreto, poiché il rischio di interruzione dell'attività era collegato all'eventuale futuro oscuramento del sito, soltanto preannunciato nell'ordinanza-ingiunzione impugnata. Inoltre, la ricorrente non ha fornito neppure una prova indiziaria delle ricadute finanziarie negative, del rischio di incapacità di operare al di fuori dell'Italia o della perdita di quote di mercato. Il difetto del necessario periculum in mora ha consentito al Collegio di prescindere, nella sommaria cognizione cautelare, dall'esame del fumus boni iuris, rinviato alla sede di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate ai sensi dell'art. 57 c.p.a.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata valutata alla luce dei presupposti cautelari, con particolare riguardo all'attualità e concretezza del pregiudizio.
art. 57 c.p.a.
Ha costituito la base per la compensazione delle spese della fase cautelare.
art. 1, comma 545, legge 11 dicembre 2016, n. 232
Disposizione della cui violazione l'AGCOM ha ritenuto responsabile la società ricorrente nell'ordinanza-ingiunzione impugnata; il TAR non ne ha esaminato la fondatezza nella fase cautelare.
Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 12 marzo 2018
Atto recante specificazioni e regole tecniche attuative della disciplina sul secondary ticketing, impugnato dalla ricorrente ma non esaminato nel merito in sede cautelare.
Massime di principio
- La tutela cautelare richiede la prova di un pregiudizio attuale e concreto; non è sufficiente prospettare un danno subordinato all'eventuale adozione di un futuro provvedimento amministrativo.
- Il rischio di conseguenze economiche negative, perdita di quote di mercato o compromissione della capacità operativa deve essere supportato almeno da elementi indiziari; la mera allegazione non dimostrata non integra il periculum in mora.
- Quando il periculum in mora è ritenuto insussistente, il giudice amministrativo può prescindere dall'esame del fumus boni iuris e rinviare la valutazione della legittimità dell'atto alla fase di merito.
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