Sentenza n. 2500/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo non opposto, dichiarato esecutivo e notificato al Comune
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore privato)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del decreto ingiuntivo del Giudice di pace di Patti, con il quale il Comune era stato condannato al pagamento di euro 4.789,53, oltre interessi moratori, spese legali e relativi accessori. Il decreto ingiuntivo non era stato opposto, era stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. ed era stato notificato in forma esecutiva al Comune. Il TAR aveva disposto il deposito della prova della notifica del ricorso in data anteriore o contestuale al deposito, e la ricorrente aveva ottemperato all’ordine istruttorio depositando documentazione comprovante la notifica effettuata il 3 marzo 2026. Il Comune, pur ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il decreto ingiuntivo non opposto, in quanto idoneo a definire la controversia al pari di una sentenza passata in giudicato e impugnabile solo nei limitati casi previsti dall’art. 656 c.p.c., abbia valore di cosa giudicata e possa costituire titolo per il giudizio di ottemperanza. Ha precisato che, ai fini dell’ottemperanza, è necessario che il decreto sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c.; condizione ritenuta sussistente nel caso concreto. Ha quindi ordinato al Comune di adottare tutti gli atti necessari al pagamento entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Segretario generale del Comune di Patti, o un funzionario da questi delegato, assegnandogli un ulteriore termine di novanta giorni dalla richiesta della parte ricorrente. Il commissario dovrà, se necessario, provvedere anche allo stanziamento in bilancio, all’impegno, alla liquidazione, all’ordinazione e al pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale delle somme; la carenza di fondi di bilancio o di cassa non costituisce legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 647 c.p.c.
La dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo non opposto costituisce condizione necessaria per proporre il giudizio di ottemperanza fondato su tale titolo.
art. 656 c.p.c.
Il decreto ingiuntivo non opposto è assimilabile a una sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile soltanto con revocazione o opposizione di terzo nei casi limitati previsti dalla norma.
art. 633 ss. c.p.c.
Il decreto ingiuntivo non opposto, definitivamente esecutivo, può costituire il titolo sostanziale per l’azione di ottemperanza.
art. 475 c.p.c.
La notificazione del decreto in forma esecutiva al Comune attesta la comunicazione del titolo esecutivo all’amministrazione obbligata.
art. 71 d.P.R. 115/2002
La parcella del commissario ad acta deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico; il termine decorre dalla conclusione dell’incarico e non dal successivo deposito della relazione.
d.lgs. 231/2002
Gli interessi moratori previsti dal decreto ingiuntivo costituiscono parte delle somme dovute dal Comune in esecuzione del titolo giudiziale.
Massime di principio
- Un decreto ingiuntivo non opposto, una volta dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c., acquista valore di cosa giudicata sostanziale e può fondare il giudizio amministrativo di ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione obbligata.
- La dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. costituisce condizione necessaria per l’ammissibilità dell’azione di ottemperanza fondata su un decreto ingiuntivo non opposto.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione obbligata deve adottare tutti gli atti amministrativi e contabili necessari per dare integrale esecuzione al titolo giudiziale, compresi lo stanziamento in bilancio, l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione e il pagamento della spesa.
- L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimo impedimento all’esecuzione di un giudicato di pagamento nei confronti della pubblica amministrazione.
- In caso di persistente inottemperanza dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, assegnandogli il compito di compiere tutti gli adempimenti necessari per il pagamento e imponendogli di riferire al giudice sull’attività svolta.
- Le spese del commissario ad acta restano a carico dell’amministrazione inadempiente e il relativo compenso è determinato e liquidato secondo il d.P.R. 115/2002.
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