R.R. Emilia-Romagna 1/2012
REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DI COMPETENZA REGIONALE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 16, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 26 (DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina, in Emilia-Romagna, le procedure per autorizzare costruzione ed esercizio di impianti elettrici regionali oltre 50 MW termici, incluse modifiche, potenziamenti, rifacimenti e dismissioni. Prevede autorizzazione unica, PAS o comunicazione, tempi certi, sportello unico regionale, partecipazione pubblica, controlli, cauzione per rinnovabili e norme transitorie solo per procedimenti non già in corso all’entrata in vigore.
Procedures autorizzative per impianti di produzione di energia elettrica in Emilia-Romagna
Regolamento delle procedure autorizzative per impianti di produzione di energia elettrica
Il regolamento disciplina, per la Regione Emilia-Romagna, le procedure autorizzative relative alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica di competenza regionale. L’obiettivo è garantire trasparenza, semplificazione, coordinamento tra amministrazioni e certezza dei tempi procedimentali.
Ambito di applicazione e regole generali
La disciplina si applica agli impianti con potenza superiore a 50 MW termici, alimentati da fonti convenzionali o rinnovabili, anche in assetto cogenerativo, nonché agli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, oltre alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili. L’attività di produzione di energia elettrica è qualificata come libera, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico e senza discriminazioni soggettive o oggettive.
Titoli abilitativi previsti
Gli interventi possono essere realizzati tramite:
- autorizzazione unica;
- procedura abilitativa semplificata (PAS);
- comunicazione, per i casi previsti dal regolamento.
Sono soggetti ad autorizzazione unica i nuovi impianti oltre 50 MW termici, le modifiche o estensioni assoggettate a screening con esito di VIA, le modifiche sostanziali ai sensi della disciplina ambientale e le modifiche che comportano variazioni della potenza termica installata o del tipo di combustibile. Le procedure semplificate riguardano i progetti di modifica non ricompresi tra quelli soggetti ad autorizzazione unica. Resta comunque ferma la possibilità per il proponente di optare volontariamente per l’autorizzazione unica.
Coordinamento con screening, VIA e AIA
Se il progetto è soggetto a screening, le procedure del regolamento si attivano solo dopo la conclusione della verifica. Se è soggetto a VIA, il provvedimento di VIA, comprensivo dell’AIA, è rilasciato nell’ambito del procedimento unico. Se il progetto è soggetto solo ad AIA, il relativo provvedimento è comunque rilasciato nel procedimento unico.
Definizioni rilevanti
Il regolamento chiarisce nozioni operative come fonti convenzionali e rinnovabili, potenziamento, ammodernamento, procedimento unico, proponente, gestore di rete, capacità di generazione e limiti di capacità, oltre alle nozioni di progetto definitivo ed esecutivo.
Sportello Regionale per l’Energia
È istituito presso la struttura regionale competente lo Sportello Regionale per l’Energia, che cura i rapporti tra utente, Regione, altre amministrazioni e soggetti coinvolti. La domanda di autorizzazione va presentata esclusivamente allo sportello, che svolge istruttoria, verifica documentale, indizione della conferenza di servizi, comunicazioni, accesso agli atti e monitoraggio delle procedure, curando anche un archivio informatico delle autorizzazioni e delle domande presentate.
Domanda di autorizzazione unica e documentazione
La domanda deve essere presentata in via telematica dal proponente, con progetto definitivo e documentazione tecnica richiesta dalle modalità stabilite dalla dirigenza competente. La documentazione minima comprende, tra l’altro:
- progetto definitivo con opere di connessione, infrastrutture indispensabili, piano di dismissione e ripristino;
- relazione tecnica con dati del proponente, descrizione della fonte, dell’intervento, dei tempi, della vita utile, dei costi di dismissione e delle ricadute sociali, occupazionali ed economiche;
- sintesi non tecnica;
- dichiarazione sul costo dell’investimento;
- elenco dei titoli abilitativi necessari;
- eventuale relazione paesaggistica;
- preventivo di connessione del gestore di rete accettato dal proponente;
- esito screening, ove non sia prevista VIA;
- documentazione VIA, valutazione di incidenza e AIA, se necessarie;
- elaborati di variante urbanistica, se del caso;
- ricevuta degli oneri istruttori.
Per impianti a biomassa sono richiesti anche documenti aggiuntivi su disponibilità delle aree, coerenza con i criteri localizzativi regionali, cauzione per dismissione, eventuali comunicazioni alla Soprintendenza e, in casi particolari, relazione del gestore di rete sulle alternative localizzative della stazione di raccolta. Per impianti a fonti convenzionali la relazione tecnica deve dimostrare, tra l’altro, conformità alla pianificazione territoriale, limitato consumo di nuovo suolo, compatibilità delle infrastrutture, coerenza con gli obiettivi energetico-ambientali regionali, uso delle migliori tecniche disponibili, valorizzazione del calore e contributo agli obiettivi di efficienza e riduzione delle emissioni.
Avvio del procedimento, deposito e partecipazione
Il procedimento unico segue l’ordine cronologico di presentazione delle domande. Entro 15 giorni dalla presentazione, il responsabile verifica la completezza formale e comunica l’avvio oppure l’improcedibilità; in mancanza di comunicazione, il procedimento si intende avviato. L’avviso di deposito è pubblicato sul sito regionale e sul BURERT, con indicazione del proponente, dell’oggetto, della localizzazione, degli effetti del progetto e dei termini per consultare gli atti. Il proponente deve inoltre dare notizia del deposito su uno o più quotidiani locali. Chiunque abbia interesse può presentare osservazioni entro 30 giorni dalla pubblicazione. Il proponente può controdedurre. Se vi è procedura espropriativa, si applicano termini più brevi per osservazioni e controdeduzioni.
Conferenza di servizi e tempi del procedimento unico
Entro 15 giorni dall’avvio, lo Sportello convoca la conferenza di servizi. Partecipano il gestore di rete e, senza voto, eventuali concessionari o gestori di pubblici servizi interessati. Le integrazioni documentali possono essere richieste in un’unica soluzione entro 45 giorni dall’avvio; il mancato riscontro nei 30 giorni successivi consente la decisione conclusiva. La richiesta sospende i termini del procedimento. Le amministrazioni possono definire misure di compensazione ambientale; per gli impianti a rinnovabili esse devono rispettare i criteri delle linee guida ministeriali del 10 settembre 2010. Se non vi è VIA, il procedimento deve concludersi entro 90 giorni per le rinnovabili e 180 giorni per le convenzionali. Se vi è VIA, il provvedimento finale dell’autorizzazione unica è adottato entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la chiusura della VIA.
Autorizzazione unica: effetti e durata
L’autorizzazione unica è rilasciata con provvedimento della Giunta regionale, previa intesa con gli enti locali interessati, e sostituisce ogni altro atto di assenso necessario. Essa costituisce titolo per costruire ed esercire l’impianto, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili; può comportare variante urbanistica e, se necessario, vincolo espropriativo e dichiarazione di pubblica utilità. Per impianti a fonti rinnovabili e in cogenerazione può valere anche come variante urbanistica, fermo il rispetto dei piani paesaggistici. Il provvedimento indica prescrizioni, modalità di ripristino dei luoghi, termini per l’avvio e la conclusione dei lavori, ed è pubblicato sul sito regionale e per estratto sul BURERT. L’autorizzazione decade se il titolare non comunica l’inizio dei lavori entro sei mesi dal momento in cui il provvedimento è divenuto inoppugnabile. La durata coincide con la vita utile dichiarata dal proponente, salvo i rinnovi delle autorizzazioni settoriali ricomprese; è possibile chiedere proroga se si eseguono interventi di miglioramento energetico o ambientale.
Criteri di valutazione dei progetti
Per i progetti a fonti rinnovabili sono valorizzati, in particolare, la buona progettazione, l’uso di aree degradate o già compromesse, la minimizzazione del consumo di suolo, l’integrazione nel contesto locale, l’innovazione tecnologica, il coinvolgimento dei cittadini e la valorizzazione del calore nelle biomasse. Per gli impianti termoelettrici o le modifiche/ripotenziazioni a fonti convenzionali, la valutazione considera la conformità alla pianificazione, il limitato consumo di nuovo territorio, la compatibilità delle infrastrutture, la coerenza con gli obiettivi regionali, l’uso delle migliori tecniche disponibili, il massimo utilizzo del calore e il contributo agli obiettivi energetico-ambientali regionali.
Procedura abilitativa semplificata per varianti
Le varianti agli impianti esistenti o ai progetti approvati, diverse da quelle escluse dal regolamento, sono soggette a PAS previa eventuale verifica screening. Il soggetto interessato presenta al Comune e alla Regione una dichiarazione, con relazione tecnica ed elaborati, almeno 30 giorni prima dell’inizio lavori, attestando conformità urbanistica, edilizia e settoriale, nonché il rispetto dei vincoli paesaggistici, sismici, idrogeologici, forestali, ambientali e di tutela dei beni culturali. Se mancano le condizioni, il Comune notifica il divieto; se non interviene entro 30 giorni, l’attività si intende assentita. Quando servono atti di assenso di altre amministrazioni, il Comune li acquisisce d’ufficio o convoca conferenza di servizi. L’intervento va completato entro tre anni dal perfezionamento della PAS; il titolo è provato dalla dichiarazione presentata. A fine lavori va trasmesso il certificato di collaudo finale.
Modifiche all’esercizio con effetti ambientali
Per modifiche impiantistiche diverse dalle variazioni sostanziali già disciplinate, il titolare comunica le modifiche all’autorità AIA e alla Regione, con la documentazione necessaria, previo eventuale screening. Se l’autorità AIA ritiene le modifiche sostanziali, ne dà comunicazione entro 60 giorni; decorso il termine senza comunicazione, il gestore può procedere. Se le modifiche sono sostanziali, il titolare deve presentare una nuova domanda di autorizzazione.
Variazione del titolare e rinnovi
Le variazioni della titolarità e della gestione dell’impianto devono essere comunicate entro 30 giorni. Il titolare dell’autorizzazione unica deve chiedere i rinnovi delle autorizzazioni settoriali ricomprese nell’autorizzazione unica secondo le rispettive regole, con trasmissione alla Regione del relativo provvedimento di rinnovo.
Dismissione degli impianti e cauzione per le rinnovabili
Entro 6 mesi dalla scadenza dell’autorizzazione, il titolare deve comunicare alla Regione la data di definitiva messa fuori servizio e trasmettere il piano di dismissione conforme a quello autorizzato. Se il piano non è conforme, va approvato dalla competente amministrazione entro 60 giorni, con eventuali prescrizioni. Per gli impianti a fonti rinnovabili, prima dell’avvio dei lavori va prestata cauzione pari al costo di dismissione previsto nel progetto approvato, salvo minori importi stabiliti motivatamente in conferenza. La garanzia, prestata con fideiussione bancaria o assicurativa, dura per tutta la vita utile dell’impianto e per il tempo necessario al ripristino del sito, si rivaluta ogni 5 anni e va aggiornata al rinnovo dell’autorizzazione se mutano i costi di dismissione. Deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione ed essere accettata dall’amministrazione prima dell’inizio dei lavori.
Controlli, monitoraggio e sanzioni
Per i progetti soggetti a screening, VIA o AIA, i controlli seguono le rispettive discipline ambientali. Per gli altri casi, la Regione verifica il rispetto delle prescrizioni dell’autorizzazione unica anche tramite l’esame del progetto esecutivo e della relazione attestante la conformità, oltre al rispetto dei termini di inizio, fine lavori e messa in esercizio. Quando ricorrono le condizioni previste dalla disciplina statale, la Regione applica le sanzioni ivi stabilite.
Oneri istruttori
L’onere istruttorio per il rilascio dell’autorizzazione unica, o per la sua modifica sostanziale, è pari allo 0,02% del valore delle opere e resta a carico del proponente. Se vi è pluralità di oneri istruttori previsti dalla legislazione vigente, si applica una riduzione del 10% solo per questo onere. Il diniego o la rinuncia non danno diritto al rimborso di quanto versato.
Regime transitorio
Le nuove procedure non si applicano ai procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore del regolamento, salvo che il proponente chieda di accedere alla nuova disciplina.
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