L.R. Emilia-Romagna 1/2012
ANAGRAFE PUBBLICA DEGLI ELETTI E DEI NOMINATI. DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA E L'INFORMAZIONE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Regione Emilia-Romagna, gli obblighi di trasparenza e pubblicazione su eletti, nominati, attività assembleare e informazione istituzionale. Prevede l'applicazione del d.lgs. 33/2013, l’estensione ad alcuni enti regionali, regole di tutela dei dati personali e sanzioni. La disciplina ha rilievo attuale ma in larga parte rinvia a obblighi già vigenti nel sistema della trasparenza amministrativa.
Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati e trasparenza dell'Assemblea e della Giunta regionale
Anagrafe pubblica degli eletti, trasparenza e informazione nella Regione Emilia-Romagna
La legge disciplina gli strumenti di trasparenza dell’Assemblea legislativa e della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna, con l’obiettivo di garantire accesso alle informazioni, partecipazione dei cittadini e controllo sull’attività pubblica. Il testo si inserisce nel quadro della normativa statale sulla trasparenza amministrativa e ne estende l’applicazione a diversi soggetti regionali.
Finalità e principi generali
La Regione afferma che la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche, legislative e amministrative costituisce condizione essenziale per la vita democratica. Per questo si dota di strumenti adeguati di trasparenza per la comunicazione della propria attività istituzionale.
La disciplina è finalizzata a:
- agevolare il diritto di accesso e di informazione di consiglieri e cittadini;
- rafforzare trasparenza e buona amministrazione;
- coordinare l’azione di Assemblea legislativa e Giunta regionale in materia di pubblicità istituzionale.
Ambito di applicazione e coordinamento con la normativa statale
La legge si coordina con il decreto legislativo n. 33 del 2013 e con la disciplina statale in materia di pubblicità e trasparenza. La Giunta regionale, previa intesa con l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa e su proposta dei responsabili della trasparenza, adotta annualmente il Programma triennale della trasparenza e l’integrità, che individua anche l’ambito di applicazione del d.lgs. 33/2013 e della presente legge alle Agenzie e agli organismi regionali.
Anagrafe degli eletti e dei nominati
L’Assemblea legislativa e la Giunta regionale devono pubblicare sul portale “Amministrazione Trasparente” le informazioni e i documenti previsti dall’articolo 14 del d.lgs. 33/2013 e dall’articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, con riferimento a:
- consiglieri regionali;
- Presidente della Giunta regionale;
- assessori regionali.
Con le stesse modalità, contenuti e formati previsti dalla normativa statale, l’Assemblea legislativa pubblica anche i dati e i documenti relativi ai titolari di cariche pubbliche elettive conferite dall’Assemblea stessa.
In caso di inadempimento parziale o totale negli obblighi di pubblicazione e trasmissione dei dati, si applicano le sanzioni previste dal d.lgs. 33/2013 e dalla relativa disciplina applicativa.
Pubblicità dell’attività dell’Assemblea legislativa e della Giunta regionale
La legge impone la pubblicazione, sul sito dell’Assemblea legislativa, degli atti presentati da ciascun consigliere regionale, dal Presidente della Giunta e dagli assessori, con il relativo iter dalla presentazione alla conclusione. Sono in particolare resi pubblici:
- progetti di legge;
- emendamenti;
- risoluzioni;
- mozioni;
- ordini del giorno;
- interpellanze e interrogazioni.
Devono inoltre essere pubblicati:
- il quadro delle presenze dei consiglieri ai lavori dell’Assemblea, dell’Ufficio di Presidenza e delle Commissioni;
- i voti espressi dal singolo, in caso di voto elettronico o di voto difforme da quello del Gruppo, oppure dal Gruppo di riferimento sui provvedimenti adottati.
La pubblicità dei lavori assembleari è assicurata anche mediante la diffusione delle sedute e degli argomenti in discussione in Commissione e in Assemblea, attraverso:
- pubblicazione delle convocazioni;
- pubblicazione degli ordini del giorno;
- pubblicazione dei verbali;
- registrazioni audio con archiviazione fruibile;
- indicizzazione degli interventi per singolo consigliere, per seduta e per argomento trattato.
Resta ferma la possibilità di disciplinare ulteriori modalità attraverso il Regolamento interno dell’Assemblea.
Modalità di pubblicazione e qualità dell’informazione
I dati e le informazioni relativi all’anagrafe degli eletti e dei nominati sono pubblicati nelle sezioni idonee del portale “Amministrazione Trasparente”, secondo le specifiche organizzative e tecniche previste dal programma triennale della trasparenza.
Per i dati relativi all’attività assembleare, la legge richiede che essi siano raccolti alla fonte, con il massimo livello possibile di dettaglio e non in forma aggregata. La pubblicazione deve essere tempestiva e deve consentire la consultazione al maggior numero possibile di utenti e per la più ampia varietà di scopi.
Tutela dei dati personali
Le pubblicazioni sui portali internet dell’Assemblea legislativa e della Giunta regionale devono rispettare le disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali e il codice in materia di protezione dei dati personali. La trasparenza è quindi bilanciata con la tutela dei dati personali.
Estensione agli enti regionali vigilati e partecipati
Gli enti pubblici vigilati dalla Regione, gli enti di diritto privato in controllo pubblico della Regione e le società di diritto privato a prevalente capitale pubblico partecipate maggioritariamente dalla Regione Emilia-Romagna sono tenuti ad applicare le disposizioni del d.lgs. 33/2013 sul proprio portale “Amministrazione Trasparente”.
L’obbligo è subordinato a due condizioni organizzative:
- nomina di un responsabile della trasparenza e dell’accesso civico;
- approvazione di un proprio programma triennale della trasparenza.
La disposizione transitoria originaria è stata abrogata.
Regime sanzionatorio
Alle violazioni della legge regionale si applicano le sanzioni previste dal d.lgs. 33/2013 e dalla relativa disciplina applicativa. La Regione deve inoltre adottare un regolamento per l’applicazione del regime sanzionatorio, al fine di garantire l’attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza richiamati dall’articolo 47 del d.lgs. 33/2013.
Copertura finanziaria
Gli oneri derivanti dall’attuazione della legge sono coperti mediante i fondi già stanziati nelle unità previsionali di base e nei relativi capitoli del bilancio regionale. Se necessario, possono essere apportate modifiche al bilancio o istituite nuove unità previsionali di base e relativi capitoli, secondo la disciplina contabile regionale.
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