Salta al contenuto
Legge

L.R. Emilia-Romagna 1/2012

ANAGRAFE PUBBLICA DEGLI ELETTI E DEI NOMINATI. DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA E L'INFORMAZIONE

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 1/2012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per la Regione Emilia-Romagna, gli obblighi di trasparenza e pubblicazione su eletti, nominati, attività assembleare e informazione istituzionale. Prevede l'applicazione del d.lgs. 33/2013, l’estensione ad alcuni enti regionali, regole di tutela dei dati personali e sanzioni. La disciplina ha rilievo attuale ma in larga parte rinvia a obblighi già vigenti nel sistema della trasparenza amministrativa.

Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati e trasparenza dell'Assemblea e della Giunta regionale

Anagrafe pubblica degli eletti, trasparenza e informazione nella Regione Emilia-Romagna

La legge disciplina gli strumenti di trasparenza dell’Assemblea legislativa e della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna, con l’obiettivo di garantire accesso alle informazioni, partecipazione dei cittadini e controllo sull’attività pubblica. Il testo si inserisce nel quadro della normativa statale sulla trasparenza amministrativa e ne estende l’applicazione a diversi soggetti regionali.

Finalità e principi generali

La Regione afferma che la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche, legislative e amministrative costituisce condizione essenziale per la vita democratica. Per questo si dota di strumenti adeguati di trasparenza per la comunicazione della propria attività istituzionale.

La disciplina è finalizzata a:

  • agevolare il diritto di accesso e di informazione di consiglieri e cittadini;
  • rafforzare trasparenza e buona amministrazione;
  • coordinare l’azione di Assemblea legislativa e Giunta regionale in materia di pubblicità istituzionale.

Ambito di applicazione e coordinamento con la normativa statale

La legge si coordina con il decreto legislativo n. 33 del 2013 e con la disciplina statale in materia di pubblicità e trasparenza. La Giunta regionale, previa intesa con l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa e su proposta dei responsabili della trasparenza, adotta annualmente il Programma triennale della trasparenza e l’integrità, che individua anche l’ambito di applicazione del d.lgs. 33/2013 e della presente legge alle Agenzie e agli organismi regionali.

Anagrafe degli eletti e dei nominati

L’Assemblea legislativa e la Giunta regionale devono pubblicare sul portale “Amministrazione Trasparente” le informazioni e i documenti previsti dall’articolo 14 del d.lgs. 33/2013 e dall’articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, con riferimento a:

  • consiglieri regionali;
  • Presidente della Giunta regionale;
  • assessori regionali.

Con le stesse modalità, contenuti e formati previsti dalla normativa statale, l’Assemblea legislativa pubblica anche i dati e i documenti relativi ai titolari di cariche pubbliche elettive conferite dall’Assemblea stessa.

In caso di inadempimento parziale o totale negli obblighi di pubblicazione e trasmissione dei dati, si applicano le sanzioni previste dal d.lgs. 33/2013 e dalla relativa disciplina applicativa.

Pubblicità dell’attività dell’Assemblea legislativa e della Giunta regionale

La legge impone la pubblicazione, sul sito dell’Assemblea legislativa, degli atti presentati da ciascun consigliere regionale, dal Presidente della Giunta e dagli assessori, con il relativo iter dalla presentazione alla conclusione. Sono in particolare resi pubblici:

  • progetti di legge;
  • emendamenti;
  • risoluzioni;
  • mozioni;
  • ordini del giorno;
  • interpellanze e interrogazioni.

Devono inoltre essere pubblicati:

  • il quadro delle presenze dei consiglieri ai lavori dell’Assemblea, dell’Ufficio di Presidenza e delle Commissioni;
  • i voti espressi dal singolo, in caso di voto elettronico o di voto difforme da quello del Gruppo, oppure dal Gruppo di riferimento sui provvedimenti adottati.

La pubblicità dei lavori assembleari è assicurata anche mediante la diffusione delle sedute e degli argomenti in discussione in Commissione e in Assemblea, attraverso:

  • pubblicazione delle convocazioni;
  • pubblicazione degli ordini del giorno;
  • pubblicazione dei verbali;
  • registrazioni audio con archiviazione fruibile;
  • indicizzazione degli interventi per singolo consigliere, per seduta e per argomento trattato.

Resta ferma la possibilità di disciplinare ulteriori modalità attraverso il Regolamento interno dell’Assemblea.

Modalità di pubblicazione e qualità dell’informazione

I dati e le informazioni relativi all’anagrafe degli eletti e dei nominati sono pubblicati nelle sezioni idonee del portale “Amministrazione Trasparente”, secondo le specifiche organizzative e tecniche previste dal programma triennale della trasparenza.

Per i dati relativi all’attività assembleare, la legge richiede che essi siano raccolti alla fonte, con il massimo livello possibile di dettaglio e non in forma aggregata. La pubblicazione deve essere tempestiva e deve consentire la consultazione al maggior numero possibile di utenti e per la più ampia varietà di scopi.

Tutela dei dati personali

Le pubblicazioni sui portali internet dell’Assemblea legislativa e della Giunta regionale devono rispettare le disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali e il codice in materia di protezione dei dati personali. La trasparenza è quindi bilanciata con la tutela dei dati personali.

Estensione agli enti regionali vigilati e partecipati

Gli enti pubblici vigilati dalla Regione, gli enti di diritto privato in controllo pubblico della Regione e le società di diritto privato a prevalente capitale pubblico partecipate maggioritariamente dalla Regione Emilia-Romagna sono tenuti ad applicare le disposizioni del d.lgs. 33/2013 sul proprio portale “Amministrazione Trasparente”.

L’obbligo è subordinato a due condizioni organizzative:

  • nomina di un responsabile della trasparenza e dell’accesso civico;
  • approvazione di un proprio programma triennale della trasparenza.

La disposizione transitoria originaria è stata abrogata.

Regime sanzionatorio

Alle violazioni della legge regionale si applicano le sanzioni previste dal d.lgs. 33/2013 e dalla relativa disciplina applicativa. La Regione deve inoltre adottare un regolamento per l’applicazione del regime sanzionatorio, al fine di garantire l’attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza richiamati dall’articolo 47 del d.lgs. 33/2013.

Copertura finanziaria

Gli oneri derivanti dall’attuazione della legge sono coperti mediante i fondi già stanziati nelle unità previsionali di base e nei relativi capitoli del bilancio regionale. Se necessario, possono essere apportate modifiche al bilancio o istituite nuove unità previsionali di base e relativi capitoli, secondo la disciplina contabile regionale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.