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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20764/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando il rigetto dell'istanza di riconoscimento della continuazione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, non essendo ravvisabili ipotesi di esonero ex art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del tribunale, emessa in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra i reati oggetto di diverse sentenze irrevocabili indicate nel provvedimento. Con un unico motivo, denunciando ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. l'erronea applicazione dell'art. 671 c.p.p. e il vizio di motivazione, ha sostenuto che il giudice non avrebbe valorizzato gli indici rivelatori dell'unitarietà del disegno criminoso e avrebbe svalutato i dati fattuali richiamati nel ricorso. La Corte ha però rilevato che si trattava in realtà di una diversa lettura degli elementi già esaminati dal giudice dell'esecuzione, il quale aveva motivato in modo congruo su tutti i profili rilevanti, evidenziando il tempo trascorso tra le condotte, l'assenza di specifici elementi di connessione teleologica, il carattere estemporaneo di alcune condotte (resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, evasione), le valutazioni già svolte nel giudizio di cognizione e la mancanza di correlazione tra condotte di spaccio e condotte relative a armi rubate e contraffatte. Secondo la Corte, erano assenti elementi specifici e dotati di significativo valore probatorio idonei a dimostrare l'asserito unico disegno criminoso; la motivazione impugnata era coerente con i principi di legittimità in tema di continuazione e con il rilievo che il dubbio sulla sussistenza del medesimo disegno non basta a fondarla.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    Disciplina il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; il suo accertamento richiede la prova dell'originario disegno criminoso, non essendo sufficiente una mera lettura alternativa degli elementi di fatto.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    È invocato per il vizio di motivazione; la Corte lo considera non fondato perché il ricorso tendeva a contrapporre una diversa valutazione del materiale già esaminato dal giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di esecuzione, il riconoscimento della continuazione tra reati presuppone la dimostrazione di un originario e unitario disegno criminoso mediante indici specifici e significativi; non basta una generica prospettazione difensiva o il dubbio sulla sua esistenza.
  • Quando l'ordinanza impugnata dà conto in modo puntuale degli indicatori rilevanti, la censura che si limiti a proporre una diversa lettura dei medesimi elementi di fatto non integra un vizio di motivazione sindacabile in cassazione.
  • La presenza di condotte eterogenee, distanziate nel tempo e prive di specifica connessione teleologica può legittimare il diniego della continuazione, soprattutto se il quadro complessivo evidenzia più una spiccata propensione a delinquere che una preventiva programmazione unitaria.
  • L'accertamento dell'identità del disegno criminoso non può fondarsi sul solo dubbio o su una mera possibilità ricostruttiva favorevole al reo, perché il riconoscimento della continuazione incide sulla certezza del giudicato in punto di pena.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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