Tribunale, Ordinanza T-1/22
Order of the General Court (Fourth Chamber) of 5 October 2022. — Airoldi Metalli SpA v European Commission. — Action for annulment – Dumping – Imports of aluminium flat-rolled products originating in China – Imposition of a definitive anti-dumping duty – Importer – Regulatory act entailing implementing measures – Act not of individual concern – Inadmissibility. — Case T-1/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge come irricevibile il ricorso di Airoldi Metalli contro il regolamento che impone dazi antidumping definitivi sulle importazioni di prodotti in alluminio laminati piani dalla Cina. Pur riconoscendo che si tratta di un atto regolamentare direttamente incidente sull’importatore, il Tribunale rileva che esso comporta misure di esecuzione tramite le autorità doganali nazionali. Inoltre, Airoldi Metalli non prova di essere individualmente interessata, poiché la sua attiva partecipazione al procedimento e l’impatto economico allegato non bastano a soddisfare i rigorosi criteri elaborati dalla giurisprudenza Extramet.
Ricorso di un importatore contro un regolamento antidumping definitivo: il Tribunale dichiara l’azione irricevibile perché l’atto, pur essendo regolamentare e direttamente incidente, comporta misure di esecuzione e non riguarda individualmente l’importatore.
La questione giuridica
Se il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1784, che impone dazi antidumping definitivi sulle importazioni di prodotti in alluminio laminati piani originari della Repubblica popolare cinese, possa essere impugnato da un importatore ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE; in particolare, se l’atto non comporti misure di esecuzione e, in caso contrario, se l’importatore sia individualmente interessato.
Principio di diritto
Un regolamento che impone dazi antidumping definitivi è un atto regolamentare direttamente incidente sugli importatori, ma resta impugnabile da questi ultimi solo se non comporta misure di esecuzione oppure se li riguarda individualmente. Nel caso di specie, il Tribunale afferma che la liquidazione, la comunicazione e, se del caso, la notifica del debito doganale da parte delle autorità doganali nazionali costituiscono misure di esecuzione anche nel contesto del codice doganale vigente, sicché l’azione è ammissibile solo in presenza di un interesse individuale; tale interesse non è dimostrato dalla sola partecipazione attiva al procedimento antidumping, né dalla rilevanza economica dell’operazione o dalla dipendenza dall’importazione, in mancanza di elementi peculiari idonei a distinguere l’importatore da tutti gli altri operatori.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 144 del regolamento di procedura del Tribunale
- Regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 14 del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 17 del regolamento (UE) 2016/1036
- Regolamento (UE) n. 952/2013
- Articoli 6, 44, 101, 102 e 104 del regolamento (UE) n. 952/2013
- Regolamento (CEE) n. 2913/92
- Articoli 217, 221, 243, 244 e 245 del regolamento (CEE) n. 2913/92
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1784
- Decisione di esecuzione (UE) 2021/1788
- Decisione di esecuzione (UE) 2022/1178
Dazi antidumping su prodotti in alluminio laminati piani originari della Cina
La pronuncia è un’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea, resa nel contesto di un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da un importatore italiano contro un regolamento che impone dazi antidumping definitivi. La controversia riguarda la legittimazione dell’importatore ad impugnare direttamente il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1784.
Fatti e procedimento principale
A seguito di una denuncia presentata da un’associazione di produttori europei, la Commissione avvia un procedimento antidumping sulle importazioni di prodotti in alluminio laminati piani originari della Cina ai sensi del regolamento (UE) 2016/1036. Nel corso dell’inchiesta, la Commissione ricorre a un campione di importatori indipendenti e Airoldi Metalli SpA viene inclusa nel campione. L’impresa presenta osservazioni, viene sentita dalla Commissione e chiede anche la sospensione o cessazione dell’indagine per la situazione del mercato dell’alluminio. Il 8 ottobre 2021 la Commissione adotta il regolamento impugnato, che istituisce dazi definitivi differenziati per i vari produttori/esportatori e un’aliquota per tutte le altre imprese.
Quadro normativo rilevante
Il Tribunale richiama, in particolare:
- l’articolo 263, quarto comma, TFUE, che disciplina la ricevibilità dei ricorsi proposti da persone fisiche e giuridiche;
- il regolamento (UE) 2016/1036, in particolare gli articoli 5, 14 e 17;
- il regolamento (UE) n. 952/2013 (codice doganale dell’Unione), in particolare gli articoli 6, 44, 101, 102 e 104;
- le disposizioni del previgente regolamento (CEE) n. 2913/92 richiamate a fini comparativi dalla giurisprudenza.
Eccezione di irricevibilità e criteri dell’articolo 263 TFUE
La Commissione eccepisce l’irricevibilità sostenendo che il regolamento contestato comporta misure di esecuzione e non è individualmente concernente per l’importatore. Il Tribunale ricorda che, per gli atti non legislativi di portata generale, un ricorso è ammissibile solo se l’atto è direttamente concernente e non comporta misure di esecuzione, oppure se è individualmente concernente.
Esistenza di misure di esecuzione
Il Tribunale respinge l’argomento secondo cui, alla luce del codice doganale vigente e della digitalizzazione delle procedure, il regolamento antidumping non comporterebbe più misure di esecuzione. Ribadisce che, per gli importatori, l’atto antidumping produce effetti solo dopo la dichiarazione doganale e la conseguente attività delle autorità doganali nazionali, che determinano l’importo del dazio, lo contabilizzano e notificano il debito doganale; anche quando non vi è un controllo sostanziale, resta comunque un intervento delle autorità nazionali, ad esempio tramite l’accettazione elettronica della dichiarazione e l’assegnazione del codice di svincolo.
Il Tribunale precisa inoltre che l’assenza di controlli nel caso concreto non è decisiva e che la sospensione temporanea della riscossione dei dazi non elimina la necessità delle misure di esecuzione, che si presenteranno al momento della riattivazione del prelievo. La possibilità di contestare davanti ai giudici nazionali gli atti doganali, con eventuale rinvio pregiudiziale ex articolo 267 TFUE, conferma l’esistenza di misure di esecuzione.
Mancanza di interesse individuale dell’importatore
Poiché il regolamento comporta misure di esecuzione, l’azione può essere ricevibile solo se Airoldi Metalli dimostra di essere individualmente interessata. Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui i regolamenti antidumping possono, in casi particolari, riguardare individualmente taluni operatori, ma per gli importatori occorre provare, in sostanza, che i loro dati commerciali siano stati utilizzati per accertare il dumping o calcolare il dazio, oppure che esistano altre circostanze peculiari che li distinguano da tutti gli altri operatori.
Partecipazione al procedimento antidumping e criteri Extramet
Il Tribunale osserva che la mera partecipazione, anche molto attiva, al procedimento antidumping non basta a conferire legittimazione ad agire. Nemmeno il fatto che il nome dell’impresa sia citato nel regolamento o che il suo contributo abbia inciso sul risultato del procedimento è sufficiente, se non si dimostra l’uso dei suoi dati individuali per il calcolo del dumping o del dazio.
Quanto alla dipendenza economica allegata, il Tribunale richiama la giurisprudenza Extramet: un importatore può risultare individualmente interessato solo in presenza di un insieme di elementi peculiari, come la posizione di principale importatore, la forte dipendenza dall’importazione, e un impatto economico particolarmente grave. Nel caso concreto, Airoldi Metalli si limita a indicare che il 53% della sua attività dipenderebbe dalle esportazioni cinesi considerate nel regolamento, senza fornire ulteriori elementi idonei a distinguerla da altri importatori. Inoltre, la stessa documentazione mostra che l’impresa si approvvigiona anche da produttori europei, russi, turchi e sudafricani, e la Commissione rileva, senza essere smentita, che essa importa solo lo 0,5% del prodotto interessato.
Irrilevanza dell’istanza di sospensione dei dazi e della decisione successiva
Il Tribunale precisa che il ruolo svolto dall’impresa nella successiva decisione di sospensione dei dazi non è rilevante ai fini dell’impugnazione del regolamento originario, trattandosi di un atto distinto. Allo stesso modo, la successiva decisione di non prorogare la sospensione e la reintroduzione dei dazi non incidono sulla valutazione della ricevibilità del ricorso proposto contro il regolamento del 2021.
Decisione e spese
Il Tribunale dichiara il ricorso irricevibile. Di conseguenza, condanna Airoldi Metalli alle spese della Commissione e alle proprie spese; dispone inoltre che European Aluminium sopporti le spese relative alla sua domanda di intervento, senza che sia necessario pronunciarsi su quest’ultima domanda.
Principio affermato
Per un importatore, un regolamento antidumping definitivo è impugnabile solo se manca ogni misura di esecuzione oppure se l’importatore è individualmente interessato in base a elementi peculiari e specifici. La partecipazione attiva all’inchiesta e l’impatto economico del dazio non bastano, da soli, a superare il difetto di interesse individuale.
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