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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21286/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Acanfora ha chiesto la revoca della sentenza di condanna con riqualificazione da delitto a contravvenzione e dichiarazione di estinzione del reato ai sensi dell'art. 181, comma 1-bis, d.lgs. 42/2004. Il ricorso denunciava motivazione contraddittoria e illogica: la Corte di appello aveva rigettato l'istanza ritenendo l'opera un 'nuovo' manufatto di circa 41 mq qualificabile come delitto, mentre, secondo la ricorrente e la prassi costituzionale (sent. n. 56/2016), le opere di tali dimensioni non rientrano nelle soglie che configurano il delitto paesaggistico e dovrebbero essere considerate contravvenzione.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato alla Corte di appello di Napoli perché applichi i principi di diritto richiamati: verificare se l'opera sia effettivamente 'nuova' e se superi le soglie volumetriche previste dall'art. 181, comma 1-bis (aumento volumetria >30% della costruzione originaria oppure ampliamento >750 m3 oppure nuova costruzione >1000 m3). Se l'opera è nuova successiva a demolizione, va confrontata con la volumetria originaria secondo la giurisprudenza. La Corte ha altresì ricordato che, se il fatto va riqualificato in contravvenzione a seguito di declaratoria di illegittimità costituzionale, il giudice dell'esecuzione può dichiarare l'estinzione per prescrizione anche se il giudicato si è formato precedentemente.

Norme richiamate

  • d.lgs. 42/2004

    La norma incrimina i reati paesaggistici solo se le opere superano soglie volumetriche: aumento volumetria superiore al 30% della costruzione originaria oppure ampliamento superiore a 750 metri cubi oppure nuova costruzione con volumetria superiore a 1000 metri cubi; opere al di sotto di tali soglie sono ricondotte alla contravvenzione

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 56/2016

    Ha limitato la portata dell'art. 181, comma 1-bis, determinando che solo il superamento delle soglie volumetriche consente la configurazione del delitto paesaggistico

  • Cass. Sez.3, n.16476 del 03/03/2020 (Giordano)

    In caso di abbattimento e successiva nuova edificazione in area vincolata, la fattispecie integra reato se la nuova volumetria supera il 30% rispetto a quella originaria; se tale limite percentuale non è superato, si valutano i limiti volumetrici alternativi (ampliamento >750 m3 o nuova costruzione >1000 m3)

  • Cass. Sez.3, n.12916 del 27/02/2019 (Costantini)

    Il giudice dell'esecuzione può dichiarare l'estinzione per prescrizione del reato riqualificato come contravvenzione a seguito di declaratoria di illegittimità costituzionale della norma, anche se il giudicato si è formato precedentemente

Massime di principio

  • Per decidere se un abuso paesaggistico integri delitto o contravvenzione è decisivo il confronto con le soglie volumetriche previste dall'art. 181, comma 1-bis: >30% di aumento rispetto al volume originario oppure ampliamento >750 m3 oppure nuova costruzione >1000 m3.
  • Se l'opera è 'nuova' dopo demolizione, va sempre effettuato il confronto percentuale con la volumetria originaria: superamento del 30% comporta reato, altrimenti si valutano le soglie alternative.
  • Opere di modeste dimensioni (es. superfici limitate come 41 mq) difficilmente superano le soglie volumetriche e, dunque, sono suscettibili di riqualificazione in contravvenzione.
  • Il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di riqualificare e dichiarare l'estinzione per prescrizione se la norma è stata parzialmente dichiarata incostituzionale; l'intervento in executivis non è precluso dal giudicato formatosi.
  • In casi analoghi è necessario acquisire e valutare documentazione tecnica completa (sentenza di primo grado, calcoli volumetrici, piante, pratiche edilizie, fotografie) perché decisioni fondate su generiche nozioni di 'nuova opera' senza dati volumetrici sono viziabili.
  • La Corte di merito, in sede di rinvio, deve motivare espressamente i rilievi tecnici e i calcoli volumetrici adottati per qualificare il fatto come delitto o contravvenzione.

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