Cassazione Penale, Sentenza n. 22486/2024 del 04/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha dedotto la nullità della notifica del decreto di differimento dell'udienza del 20 marzo 2020 (disposta per misure emergenziali COVID-19) perché la comunicazione era stata inviata ad un altro avvocato omonimo, con conseguente mancata conoscenza della nuova data d'udienza da parte del difensore di fiducia. Per tale motivo si è contestata la lesione del diritto di difesa e della rappresentanza, con la conseguente invalidità di tutti gli atti successivi, inclusa la sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto fondata la censura, affermando che l'omesso avviso del differimento d'udienza in procedura cartolare integra una nullità di regime intermedio (richiamando la giurisprudenza di merito e di legittimità in materia COVID). Ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado. Tuttavia, constando che nel frattempo era maturata la prescrizione del reato (già dichiarato estinto in sede di appello), la Cassazione ha disposto l'annullamento senza rinvio anche agli effetti penali (per estinzione del reato) e agli effetti civili, ritenendo che le statuizioni civili di primo grado siano viziati dall'assenza di regolare contraddittorio.
Norme richiamate
art. 178 cod. proc. pen.
la norma è stata richiamata nella doglianza relativa alla nullità degli atti conseguenti alla mancata notifica del differimento d'udienza; la Corte ha valutato la regolarità della notifica alla luce delle conseguenze sul diritto di difesa
artt. 180 e 182 cod. proc. pen.
la Corte ha qualificato l'omesso avviso di differimento in procedura cartolare come nullità di ordine generale a regime intermedio, deducibile nei termini disciplinati da tali articoli
Pronuncia delle Sezioni Unite 26 novembre 2020
Sezioni Unite, 26/11/2020
la pronunzia è stata richiamata dalla difesa per sostenere che l'assenza del difensore non avvisato comporta nullità assoluta; la Corte ha distinto il caso di specie osservando che l'onere di collaborazione del difensore può valere solo quando il difensore abbia concorso a causare la mancata notifica
Sez. 4, Sentenza n. 46394 del 04/11/2021 (Rv. 282554)
richiamata per illustrare il principio secondo cui il difensore può avere un onere di collaborazione con la cancelleria se la situazione obiettivamente può generare confusione e se il difensore ha contribuito all'omessa comunicazione; nel caso concreto la Suprema Corte ha ritenuto che non vi sia concorso di colpa del difensore quando l'errore è esclusivo della cancelleria (invio a un omonimo)
Massime di principio
- La mancata comunicazione del differimento d'udienza, specie in regime emergenziale COVID e in procedimento cartolare, può integrare una nullità rilevante ai fini della regolarità del processo e dei diritti di difesa.
- L'onere di "collaborazione" del difensore con la cancelleria non è assoluto: sussiste solo se il difensore ha concorso a cagionare l'omessa notificazione o quando la situazione oggettiva imponeva procedure di verifica a lui imputabili; non può essere automaticamente addebitato al difensore l'errore esclusivo della cancelleria (es. invio a un omonimo).
- Se a seguito dell'annullamento per nullità non residuano più fatti rilevanti penalmente (perché è maturata la prescrizione), la Cassazione può annullare senza rinvio la sentenza quanto agli effetti penali; le statuizioni civili rese in assenza di regolare contraddittorio possono essere revocate.
- In casi analoghi è opportuno che il difensore verifichi tempestivamente le notifiche e, in presenza di notifiche anomale (es. invii a omonimi), eccepisca la nullità già in sede di impugnazione per preservare i diritti di difesa.
- La distinzione tra nullità 'assoluta/insanabile' e nullità di regime intermedio è centrale: la qualificazione condiziona la modalità e i termini di impugnazione e le conseguenze processuali.
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