Cassazione Penale, Sentenza n. 27298/2023 del 22/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per inosservanza o erronea applicazione della legge penale con unico motivo relativo al capo A) (resistenza a pubblico ufficiale, art. 337 c.p.), deducendo che il Tribunale e la Corte di appello avevano negato l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. ritenendola ostativa in base alla modifica normativa del 2019 (d.l. 14/06/2019, n.53, conv. con l. 8/08/2019, n.77). Il ricorrente ha sostenuto che il fatto era stato commesso il 10/06/2015, quindi anteriormente alla modifica; di conseguenza doveva applicarsi la disciplina più favorevole vigente al momento del fatto (principio della lex mitior), con conseguente esclusione della causa ostativa e possibile non punibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al capo A) (resistenza del 10/06/2015). Ha stabilito che l'art. 131-bis c.p. è una causa di non punibilità di natura sostanziale e che la modifica del 2019, escludendo taluni reati (artt. 336, 337, 341-bis c.p.) dall'ambito di applicazione dell'esimente, è una legge più sfavorevole non applicabile retroattivamente. Poiché il fatto è anteriore alla modifica, doveva applicarsi la disciplina precedente. Non essendo possibile pronunciare un'assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. per meri elementi di evidenza, la Corte ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione (reato commesso il 10/06/2015; termine massimo pari a 7 anni e 6 mesi ex artt. 157 e 161 c.p., scaduto il 10/12/2022). Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo A); i restanti capi (B e C) sono passati in giudicato non essendo stati impugnati.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
modificato dall'art. 16, comma 1, lett. b), d.l. 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni con l. 8 agosto 2019, n. 77 ("Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica")
La norma è stata qualificata come causa di non punibilità di natura sostanziale; la modifica del 2019, escludendo alcuni reati commessi contro pubblici ufficiali, ha carattere peggiorativo e non può essere applicata retroattivamente ai fatti anteriori (principio della lex mitior).
art. 337 cod. pen.
Delitto di resistenza a pubblico ufficiale contestato per il fatto del 10/06/2015; la corte ha ritenuto che all'epoca del fatto non esisteva l'ostatività prevista dalla successiva modifica del 2019.
artt. 336 e 341-bis cod. pen.
Citati come reati analogamente esclusi dal campo di applicazione dell'art. 131-bis dopo la modifica del 2019; la norma li qualifica come reati meritevoli di speciale protezione quando commessi contro pubblici ufficiali.
art. 157 e art. 161 cod. pen.
Determinano i termini di prescrizione applicati: nel caso concreto il termine massimo utile è risultato pari a 7 anni e 6 mesi, con estinzione del reato al 10/12/2022.
art. 2, comma 4, cod. pen. (principio della lex mitior)
Richiamato per affermare che, ai sensi del principio di applicazione della legge penale più favorevole, va applicata la disciplina vigente al momento del fatto quando una successiva norma sia più sfavorevole.
art. 25, comma 2 Cost. e art. 7 CEDU
Richiamati come fondamento costituzionale e convenzionale del divieto di applicazione retroattiva di norme penali più sfavorevoli; confermano il diritto alla lex mitior.
Sez. U. n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj)
Giurisprudenza citata per descrivere la funzione e la natura dell'art. 131-bis come strumento di deflazione e di proporzionalità, volto a escludere la sanzione per fatti di offensività minimale.
Corte Cost. sent. n. 30 del 2021 e n. 156 del 2020
Richiamate per sottolineare che la delimitazione dell'ambito di una causa di non punibilità spetta al legislatore e che eventuali modifiche peggiorative non possono operare retroattivamente.
Massime di principio
- L'art. 131-bis c.p. è una causa di non punibilità di natura sostanziale: modifiche peggiorative successive al fatto non si applicano retroattivamente per effetto del principio della lex mitior (art. 2 c.p., art. 25 Cost., art. 7 CEDU).
- Quando il legislatore esclude dall'ambito di una causa di non punibilità specifici reati (es. reati commessi contro pubblici ufficiali), tale scelta ha natura sostanziale e non può colpire fatti anteriori alla modifica.
- Se il fatto è antecedente a una modifica normativa che ha reso la disciplina più severa, il difensore deve far valere la lex mitior in sede di impugnazione per ottenere l'applicazione della disciplina più favorevole.
- In mancanza di elementi "in evidenza" per una immediata pronuncia di assoluzione ex art. 129, comma 2, c.p.p., la Corte deve valutare la prescrizione se è decorso il termine previsto; il giudice di legittimità può dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione e annullare la sentenza impugnata senza rinvio.
- Le impugnazioni devono essere chiaramente limitate ai capi contestati: se il ricorso riguarda solo un capo (es. capo A), la cassazione agirà solo su quel capo e i restanti capi non impugnati rimangono definitivi.
- Per il calcolo della prescrizione occorre applicare le regole ordinarie (artt. 157 e 161 c.p.) tenendo conto della data del fatto e della durata massima della pena applicabile per stabilire se sia intervenuta l'estinzione.
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