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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30607/2022 del 18/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti avevano domandato la liquidazione dell'indennizzo per l'irragionevole durata di un processo penale che si era concluso con sentenza di assoluzione passata in giudicato. La Corte d'appello aveva riconosciuto solo un indennizzo non patrimoniale, quantificato in euro 1.500 per ciascuno, calcolando la durata del procedimento dalla comunicazione di chiusura delle indagini, ma aveva negato il danno patrimoniale sul rilievo che la perdita delle commesse riguardava la società di cui i ricorrenti erano soci e amministratori, non i ricorrenti in proprio. In cassazione, i ricorrenti hanno censurato: 1) il dies a quo della durata del procedimento, sostenendo che dovesse farsi riferimento al sequestro documentale eseguito presso il Comune; 2) il rigetto del danno patrimoniale, deducendo la loro legittimazione attiva in ragione delle ricadute negative sulla propria attività; 3) la compensazione delle spese. Il Ministero ha proposto ricorso incidentale contro l'applicazione della sospensione feriale al termine semestrale per proporre domanda di equa riparazione, sostenendo che quel termine avesse natura sostanziale o che comunque la struttura del procedimento ne escludesse la sospensione.

La decisione

La Corte ha respinto sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto infondato il primo motivo principale, affermando che, ai fini dell'equa riparazione per processo penale, il dies a quo decorre dal momento in cui l'interessato riceve comunicazione ufficiale dell'accusa o comunque della pendenza del procedimento da parte dell'autorità competente, non dal mero sequestro documentale se non accompagnato da tale comunicazione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo principale per difetto di specificità e di adeguata allegazione/prova del pregiudizio personale subito dai ricorrenti, rilevando che il danno alla società non si trasferisce automaticamente ai soci. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo principale perché non coglieva la ratio della compensazione, disposta per l'accoglimento solo parziale della domanda. Quanto al ricorso incidentale, ha ritenuto infondati tutti i motivi, ribadendo che il termine semestrale per la domanda ex legge Pinto è soggetto alla sospensione feriale. Le spese sono state compensate e non è stata disposta la declaratoria sul contributo unificato, per l'esenzione prevista per il procedimento ex legge Pinto.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 2-bis, L. 89/2001

    Per il processo penale, il periodo rilevante ai fini dell'equa riparazione non si collega alla mera qualità formale di imputato, ma al momento in cui l'interessato abbia ricevuto una comunicazione ufficiale dell'autorità competente idonea a fargli conoscere la pendenza dell'accusa.

  • art. 1-bis, comma 2, L. 89/2001

    Il danno patrimoniale è indennizzabile solo se allegato e provato come pregiudizio diretto nella sfera del richiedente; il danno subito dalla società non si imputa automaticamente ai soci.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La compensazione delle spese è legittima quando la domanda sia accolta solo parzialmente, senza necessità di fondarla sulle gravi ed eccezionali ragioni invocate dal ricorrente se la ratio della decisione è diversa.

  • art. 4 L. 89/2001

    Il termine semestrale per proporre la domanda di equa riparazione soggiace alla sospensione feriale dei termini.

  • L. 742/1969

    La sospensione feriale si applica anche ai termini per instaurare il giudizio quando l'azione giudiziale è l'unico rimedio per far valere il diritto.

  • art. 6 CEDU

    Impone di considerare, ai fini della valutazione della durata ragionevole, anche il periodo successivo alla comunicazione ufficiale dell'accusa proveniente dall'autorità competente.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e adeguatamente illustrate, con riproduzione e allegazione degli elementi necessari all'esame delle questioni.

  • art. 327 c.p.c.

    La riduzione del termine lungo di impugnazione non incide sulla regola della sospensione feriale dei termini.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Non si procede alla dichiarazione prevista dal comma 1-quater quando il procedimento è esente dal contributo unificato, come quello ex legge Pinto.

Massime di principio

  • Nel procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo penale, il dies a quo non coincide con ogni atto investigativo suscettibile di eco esterna, ma con la comunicazione ufficiale dell'accusa o della pendenza del procedimento proveniente dall'autorità competente.
  • Il danno patrimoniale invocato ai fini della legge Pinto richiede una specifica allegazione e prova del pregiudizio direttamente subito dal richiedente; il pregiudizio patito da una società non si estende automaticamente ai soci o agli amministratori.
  • In cassazione la censura deve misurarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e contenere un'esposizione specifica dei fatti e delle allegazioni rilevanti; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • La compensazione delle spese può essere giustificata dall'accoglimento solo parziale della domanda, senza necessità di ricorrere alle ulteriori condizioni invocate dalla parte soccombente se esse non costituiscono la vera ragione della decisione.
  • Il termine semestrale per proporre la domanda di equa riparazione ex legge Pinto è soggetto alla sospensione feriale dei termini, non essendo la struttura semplificata del procedimento o la possibilità di strumenti alternativi idonee a escluderne l'operatività.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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