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Sentenza

Sentenza del 29/10/2021 n. 30887 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente impugna tre avvisi di accertamento ICI (anni 2004, 2005, 2006) che hanno incrementato notevolmente il valore venale del terreno a seguito dell'approvazione del PRG (Delib. Regione Lazio 16/5/2003 n.436) e della deliberazione comunale sui criteri di valutazione. La società sostiene: carenza di motivazione degli avvisi, sproporzione e ingiustificato aumento del valore tra annualità contigue, e mancata considerazione dei limiti di edificabilità (lottizzazione subordinata al consenso dei proprietari rappresentanti i 3/4 del valore e necessità di strumenti urbanistici attuativi). Proceduralmente i ricorsi erano stati respinti dalla CTP e dalla CTR, quindi la contribuente ha proposto ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso (vigenti vizi motivazionali e omissione di esame dei limiti di edificabilità) e ha cassato la sentenza della CTR, rinviando la causa alla CTR del Lazio in diversa composizione per una nuova valutazione. Il terzo motivo (sulla presunta nullità assoluta degli avvisi per carenza di motivazione) è stato respinto. Il giudice del rinvio dovrà rivalutare il valore del terreno per gli anni 2004-2006 tenendo conto delle caratteristiche urbanistiche e dei vincoli di edificabilità, potendo avvalersi anche di CTU e considerando, come prova libera, la precedente sentenza della CTP di Viterbo.

Norme richiamate

  • L. n. 296/2006, art. 1, comma 162

    Richiamata dalla ricorrente nell'ambito delle critiche sulla motivazione degli avvisi; la Corte valuta la deduzione ma rigetta il motivo concreto fondato su tale richiamo (nullità assoluta per carenza di motivazione non accolta).

  • L. n. 212/2000, art. 7 (Statuto del contribuente)

    Rilevata in relazione agli obblighi di motivazione degli atti impositivi; la Corte applica i principi di motivazione e trasparenza riconosciuti dallo Statuto nel senso che l'atto deve consentire al contribuente di conoscere 'an' e 'quantum', ma non necessariamente fornire una ricostruzione probatoria esaustiva.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3,4,5

    Norme processuali impugnatorie usate come parametro per censurare vizio di motivazione, omessa trattazione di questioni decisive e omesso esame di documenti rilevanti; la Corte accoglie censure basate su tali norme per i motivi ritenuti fondati.

  • art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4

    Richiamato dalla ricorrente relativamente agli oneri motivazionali della sentenza d'appello; la Corte individua però difetto di motivazione della CTR nella parte relativa al confronto fra i diversi avvisi.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel contesto delle regole di motivazione e della disciplina del procedimento d'appello; la Corte valuta omissioni in base ai criteri di motivazione stabiliti dalle norme processuali.

  • D.Lgs. n. 546/1992, artt. 1 e 36

    Norme sul processo tributario utilizzate come cornice di riferimento per le doglianze procedurali e sull'onere motivazionale degli atti e della decisione; la Corte verifica l'osservanza di tali principi.

  • art. 112 c.p.c.

    Riferimento ai principî di motivazione delle sentenze; invocato per censurare la sentenza di merito ma la Corte accoglie solo le censure che dimostrano omessa o contraddittoria motivazione.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato in relazione ai limiti di ammissibilità dei motivi in Cassazione; la Corte dichiara ammissibili i motivi di cui al quarto motivo nonostante i limiti indicati.

  • art. 116 c.p.c., comma 1

    Invocato per il potere del giudice di apprezzare come prova libera una sentenza passata in giudicato resa tra altre parti; la Corte dispone che la precedente sentenza della CTP di Viterbo venga valutata dal giudice del rinvio come prova libera.

  • Precedente giurisprudenziale: Cass., sez. 5, n. 26431/2017

    La Corte richiama il principio secondo cui l'obbligo motivazionale negli accertamenti ICI è soddisfatto se il contribuente è posto in grado di conoscere gli elementi essenziali della pretesa ('an' e 'quantum'), indicando fatti astrattamente giustificativi dell'imposta.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento tributario soddisfa il requisito motivazionale se permette al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa (an e quantum) e di contestarla efficacemente; non è richiesta una prova compiuta nell'atto ma l'indicazione dei fatti giustificativi.
  • Un incremento del valore attribuito ad un terreno tra annualità contigue richiede una motivazione specifica e comprensibile: l'ente impositore deve spiegare i criteri e le ragioni del maggior valore attribuito, soprattutto se l'aumento è rilevante.
  • Nella valutazione del valore dei terreni edificabili ai fini ICI non si può, di regola, prescindere dai vincoli e limiti urbanistici effettivamente esistenti (es. necessità di strumenti attuativi, condizione di lottizzazione subordinata al consenso dei proprietari), che possono incidere sul valore venale.
  • In sede di impugnazione il giudice di merito deve esaminare separatamente e motivatamente ciascun avviso di accertamento e le relative censure; decisioni sommari o non articolate possono essere cassate per difetto di motivazione.
  • Una sentenza intervenuta tra altre parti (es. a favore del contribuente contro l'Agenzia delle Entrate) non è vincolante erga omnes ma può essere valutata come prova libera dal giudice che decide in rinvio, anche con ausilio di CTU per la determinazione del valore.

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