Sentenza del 29/10/2021 n. 830 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Processo tributario - atto introduttivo del giudizio - appello - Agenzia delle Entrate - sottoscrizione - illeggibilità - funzionario delegato - ammissibilità - sussiste Processo tributario - atto introduttivo del giudizio - appello - motivi - specificità - condizioni Processo tributario - poteri del giudice - valutazione delle prove - "prudente apprezzamento" - nozione Accertamento - notificazioni - società cessata - rito degli "irreperibili assoluti" - legale rappresentante - previo tentativo di notifica - necessità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate è stato rigettato; la sentenza della CTP di Savona che aveva dichiarato l'irregolarità della notifica e la decadenza dell'Ufficio dal potere di accertamento è stata confermata. Le spese del giudizio sono compensate.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento per maggiori ricavi riferiti a fatture emesse dalla F. SAS verso M.G.S. s.r.l. per servizi di trasporto (importo contestato euro 39.331, con maggior imposta IVA e IRAP). La contribuente ha impugnato l'atto per nullità della notifica e per decadenza del potere di accertamento. L'Agenzia ha eccepito la tardività del ricorso e ha difeso la legittimità della notifica effettuata con le modalità previste dall'art. 60 DPR 600/1973 (rito degli irreperibili assoluti), sostenendo che la società risultava cessata nella sede indicata. In primo grado la CTP ha ritenuto irregolare la notifica e ha dichiarato la decadenza dell'Ufficio; l'Agenzia ha appellate sostenendo tra l'altro la correttezza del ricorso alla procedura di affissione e contestando la valutazione delle prove. La contribuente ha eccepito preliminarmente anche l'illeggibilità della firma sull'atto d'appello dell'Agenzia e la mancanza di specificità dei motivi di appello. Il giudice d'appello ha dichiarato infondate le eccezioni preliminari sulla firma e sulla specificità dell'appello ma, esaminando il merito della notifica, ha ritenuto che il messo notificatore non abbia effettuato le ricerche necessarie presso la residenza del legale rappresentante residente nel medesimo Comune prima di procedere con l'affissione per irreperibilità assoluta, né abbia dato conto di tali ricerche nella relata. Per tale motivo la notifica ex art. 60 è nulla e consegue la decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento (con riferimento ai termini per l'anno d'imposta 2011).
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 60, comma 1, lett. e)
art. 60, comma 1, lett. e) d.P.R. n. 600/1973
La notifica secondo il rito dell'irreperibilità assoluta può essere usata solo quando, dopo ricerche nel Comune di domicilio fiscale, risulti che il destinatario non abbia più abitazione, ufficio o azienda nel Comune: tali ricerche devono essere effettuate e risultare dalla relata; la loro mancata esecuzione determina la nullità della notifica.
Codice di procedura civile, art. 140
Rito alternativo utilizzabile per irreperibilità relativa; prima di ricorrere all'art. 60 DPR 600/73 occorre verificare se si è in caso di irreperibilità relativa e tentare la notifica secondo l'art. 140 c.p.c.
Codice di procedura civile, artt. 137-141
artt. 137, 138, 139, 140 e 141 c.p.c.
Norme sul procedimento di notificazione e sulle modalità di notificazione alle persone giuridiche e ai loro rappresentanti; richiamate per i criteri di ricerca e notificazione al legale rappresentante.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 10 e 11, comma 2
artt. 10 e 11, comma 2 d.lgs. n. 546/1992
Riconosce la qualità di parte processuale agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate e la capacità di stare in giudizio, rappresentati dal direttore o da altro preposto, con presunzione di legittimazione della sottoscrizione degli atti anche in mancanza di specifica delega, salvo prova contraria.
Codice di procedura civile, art. 145
Principio secondo cui gli atti devono essere notificati alla sede della persona giuridica nell'ambito del domicilio fiscale; se impossibile, si devono seguire le norme successive per la notifica al rappresentante.
Massime di principio
- La sottoscrizione di un atto da parte di un funzionario dell'Agenzia delle Entrate va presumuta valida: l'ufficio locale è parte processuale e può essere rappresentato dal direttore o da altro preposto; l'onere di provare l'usurpazione o la non appartenenza al ruolo grava sulla parte che eccepisce.
- Nel processo tributario la specificità dei motivi d'appello si valuta sull'intero atto: non è necessario che ogni censura sia formulata con rigidità formale se dall'atto complessivo emergono le ragioni di impugnazione e la parte argomentativa atta a contestare il percorso logico-giuridico della decisione impugnata.
- Il giudice tributario valuta le prove con 'prudente apprezzamento': la valutazione non deve essere arbitraria ma fondata su regole d'esperienza e su elementi oggettivi e intersoggettivi (anche relazioni ufficiali come quelle del Segretario Comunale sono rilevanti e vanno considerate).
- Prima di procedere alla notifica secondo l'art. 60 DPR 600/73 (affissione in casa comunale per irreperibilità assoluta), il messo notificatore deve effettuare e documentare nella relata le ricerche volte a verificare che nel Comune di domicilio fiscale il destinatario non abbia più abitazione, ufficio o azienda; in particolare, se nel medesimo Comune risiede la persona fisica legale rappresentante della società, bisogna tentare la notifica a quest'ultima e darne conto.
- La mancanza di indicazione delle ricerche nella relata o l'omessa esecuzione delle ricerche indispensabili rende nulla la notifica ex art. 60 e può comportare la decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento quando il termine per la notifica dell'atto impositivo sia quindi decorso.
- In caso di società cessata bisogna distinguere irreperibilità relativa (tentare notifiche ai sensi dell'art. 140 c.p.c.) da irreperibilità assoluta (art. 60 DPR 600/73): la mera constatazione della cessazione non esime dall'obbligo di verificare e documentare l'eventuale reperibilità del legale rappresentante nel medesimo Comune.
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