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Sentenza

Sentenza del 29/10/2021 n. 3298 - Comm. Trib. Prov. Caserta

Massima n. 85/2021 ACCERTAMENTO - Società di comodo - Risposta all'interpello - Obbligo di impugnare - Esclusione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l'avviso di accertamento 2015 che applicava la disciplina sulle "società di comodo" determinando redditi presunti e maggiori imposte (IRES/IRAP) oltre interessi e sanzioni. La ricorrente ha dedotto che la non operatività fosse dovuta ai tempi e ai ritardi nell'esecuzione e collaudo di opere pubbliche previste da un progetto di finanza di progetto, che le spese sostenute costituissero immobilizzazioni in corso non rilevanti ai fini del calcolo dei ricavi presunti e che l'ufficio aveva errato nel considerare come rilevanti tali costi. La società non aveva presentato interpello disapplicativo ex art. 37-bis DPR 600/1973. L'Agenzia ha sostenuto la correttezza dell'accertamento e che la mancata istanza di disapplicazione fosse rilevante.

La decisione

Il tribunale ha accolto il ricorso, annullando l'avviso di accertamento. Ha ritenuto che il provvedimento di risposta del Direttore Regionale all'interpello disapplicativo non sia obbligatoriamente impugnabile e che la mancata impugnazione non comporti decadenza dal diritto del contribuente di contestare successivi atti impositivi. Ha inoltre stabilito che le immobilizzazioni materiali e immateriali in corso e gli acconti relativi non sono rilevanti ai fini del calcolo dei ricavi presunti e che l'Ufficio non ha adeguatamente motivato i criteri adottati per determinare i ricavi presunti. Per tali ragioni l'atto è stato annullato e le spese compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 600/1973, art. 37-bis, comma 8

    La risposta del Direttore Regionale all'istanza di interpello disapplicativo non costituisce un atto la cui mancata impugnazione estingue il diritto del contribuente di contestare successivi atti impositivi; non è atto tassativamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 D.lgs. 546/1992.

  • Legge 724/1994, art. 30

    Norma antielusiva sulle "società di comodo" che prevede la determinazione di un reddito presunto quando la società non supera il test di operatività; applicata dall'Ufficio ma soggetta ai limiti interpretativi sulle immobilizzazioni in corso.

  • D.lgs. 546/1992, art. 19

    Elenca gli atti la cui mancata impugnazione comporta decadenza; il provvedimento di risposta all'interpello non rientra tra quegli atti e quindi non produce decadenza automatica.

  • Circolari Agenzia delle Entrate n. 48/E/1997 e 25/E/2007

    circ. 48/E/1997; 25/E/2007

    Precisano che le immobilizzazioni materiali e immateriali in corso e gli acconti per acquisizione di immobilizzazioni in corso sono da escludere dal calcolo dei ricavi rilevanti ai fini della disciplina sulle società di comodo.

  • Cassazione civile, Sez. V, 28/05/2014, n. 11929

    Cass. Sez. V, 28/05/2014, n. 11929

    Giurisprudenza di legittimità che afferma che il provvedimento di risposta all'interpello disapplicativo non è obbligatoriamente impugnabile e che la mancata impugnazione non preclude la possibilità di contestare successivi atti impositivi.

  • Cassazione civile, Sez. V, 28/06/2013, n. 16345

    Cass. Sez. V, 28/06/2013, n. 16345

    Principio generale sulla non contestazione: fatti non controversi possono essere assunti senza prova specifica; utile nella valutazione delle circostanze fattuali non contestate relative allo status e alle annotazioni camerali.

Massime di principio

  • La risposta del Direttore Regionale a un interpello disapplicativo non è un atto che il contribuente è obbligato ad impugnare per non perdere il diritto di contestare successivi avvisi di accertamento.
  • La mancata presentazione dell'interpello non impedisce al contribuente di proporre ricorso contro un avviso di accertamento che applica la disciplina sulle società di comodo.
  • Le immobilizzazioni materiali e immateriali in corso e gli acconti relativi non devono essere considerati nella determinazione dei ricavi presunti ai fini delle norme sulle società di comodo, salvo chiara e motivata dimostrazione contraria da parte dell'Ufficio.
  • L'Ufficio ha l'onere di motivare compiutamente i criteri e i parametri adottati per la determinazione dei ricavi presunti; carenza motivazionale può portare all'annullamento dell'accertamento.
  • In situazioni tecniche (opere pubbliche, mancati collaudi, ritardi imputabili a terzi) è importante documentare lo stato delle opere e la loro non idoneità a produrre ricavi per ottenere il riconoscimento dello status di immobilizzazione in corso.
  • Le circolari dell'Agenzia non possono essere interpretate come fonte che impone la decadenza dal diritto di difesa del contribuente oltre quanto previsto dalle norme primarie e dalla giurisprudenza.

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