Sentenza del 29/10/2021 n. 4844 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Agevolazione ed Esenzionzi - Risparmio energetico - Interventi edilizi - Soggetto contribuente - Fine lavori - Certificazione energetica - Comunicazione ENEA - Novanta giorni successivi - Omesso invio - Non rileva - Certificazione energetica - Comunicazione ENEA - Termine presentazione dichiarazione - Omesso invio - Non rileva - Irregolarità formale - Sussiste - Mancata previsione sanzionatoria - Rileva - Perdita diritto detrazione - Esclusione - Illegittimità pretesa - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeil giudice ha ritenuto che l'omesso invio della comunicazione ENEA e della certificazione energetica rappresenta una irregolarità formale per la quale non è prevista alcuna sanzione normativa; pertanto tale omissione non può giustificare la richiesta di restituzione della detrazione e la pretesa dell'Amministrazione è stata dichiarata illegittima
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
il ricorso verteva sulla mancata trasmissione all'ENEA della certificazione energetica entro novanta giorni dalla fine dei lavori e/o prima dell'invio della dichiarazione dei redditi; l'Amministrazione aveva ritenuto tale omissione idonea a far perdere il diritto alla detrazione fiscale
Norme richiamate
d.m. 19/02/2007
richiama le disposizioni tecniche e procedurali in materia di attestazione della prestazione energetica; nel caso valutato la mancata comunicazione prevista non è stata collegata a una sanzione tale da comportare la perdita della detrazione
risoluzione 18/04/2019, n. 46/E
prassi dell'Amministrazione che disciplina aspetti applicativi delle agevolazioni per il risparmio energetico; richiamata per chiarire l'ambito di applicazione degli obblighi di comunicazione e il carattere formale di alcune omissioni
Massime di principio
- L'omessa comunicazione all'ENEA entro 90 giorni dalla fine lavori, se non collegata a una sanzione normativa specifica, va qualificata come irregolarità formale e non determina automaticamente la perdita del diritto alla detrazione.
- L'Amministrazione non può richiedere la restituzione delle detrazioni basandosi su una mera irregolarità formale priva di sanzione prevista dalla norma.
- È comunque consigliabile inviare la certificazione energetica e la comunicazione ENEA nei termini previsti per evitare contestazioni e per documentare il rispetto dei requisiti sostanziali della agevolazione.
- Se la normativa o la prassi successiva dovessero introdurre sanzioni o condizionalità esplicite, la valutazione potrebbe cambiare: verificare sempre la disciplina vigente al momento dell'intervento e della dichiarazione.
- In caso di contestazione amministrativa, il contribuente dovrebbe conservare tutta la documentazione tecnica e le prove dell'intervento (asseverazioni, attestati, ricevute, data fine lavori) e, se possibile, regolarizzare tempestivamente l'omissione.
- Qualora l'Amministrazione formuli un recupero indebito non previsto dalla norma, il contribuente può opporsi facendo leva sul carattere formale dell'omissione e sui precedenti che escludono la sanzione e la perdita della detrazione.
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