Sentenza del 29/10/2021 n. 1295 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento n. TG6M02XXX/2013 per nullità per mancata notifica. Il ricorrente afferma di aver appreso dell'atto solo tramite comunicazione di Equitalia sull'avvio della riscossione e chiede l'annullamento per mancata notifica e la condanna dell'Amministrazione alle spese. L'Ufficio si costituisce producendo documentazione attestante la notifica (avviso di ricevimento). In primo grado la CTP accoglie il ricorso ritenendo non provata la notifica e condanna l'Ufficio alle spese. L'Agenzia impugna sostenendo che la produzione dell'avviso di ricevimento prova la notifica ai sensi delle norme richiamate.
La decisione
In sede di appello la Commissione ritiene che la notifica tramite raccomandata con avviso di ricevimento faccia piena prova dell'avvenuta consegna fino a querela di falso (anche se la firma è illeggibile e l'indicazione dell'indirizzo sulla ricevuta è assente). Il giudice di prime cure ha erroneamente richiesto all'Ufficio anche la copia dell'accertamento. Inoltre l'Amministrazione ha poi provveduto in autotutela (04.06.2021 PEC con ricevuta) a parziale annullamento dell'avviso riconoscendo detrazioni per coniuge a carico e rideterminando i debiti a IRPEF €302,00; add. regionale €4,00; sanzioni €612,40. La Commissione dichiara la parziale cessazione della materia del contendere e, in riforma della sentenza di primo grado, conferma l'avviso così modificato in autotutela. Spese compensate.
Norme richiamate
D.L. 261/1990 art. 3 co. 4
La notifica degli accertamenti avviene mediante raccomandata con avviso di ricevimento e la notifica si considera perfezionata alla data indicata nell'avviso di ricevimento.
Codice Civile art. 2700
L'avviso di ricevimento postale fa piena prova, fino a querela di falso, della consegna dell'atto da parte dell'ufficiale postale; spetta a chi impugna dimostrare la falsità mediante querela di falso.
Codice di Procedura Civile art. 160
Richiamato per escludere che l'omessa indicazione dell'indirizzo sulla ricevuta di ritorno costituisca una nullità dell'atto notificato.
Giurisprudenza (Cass. 16289/2015)
Conferma che l'avviso di ricevimento prova la consegna al destinatario a condizione che l'atto sia consegnato presso il suo indirizzo e che il consegnatario abbia firmato la ricevuta, anche se la firma è illeggibile o apparentemente apocrifa.
Massime di principio
- La produzione dell'avviso di ricevimento (AR) è di norma sufficiente a provare la notifica di atti tributari; tale prova può essere contestata solo con querela di falso.
- La firma del ricevente sull'avviso di ritorno, anche se illeggibile o apparentemente apocrifa, non annulla la validità della notifica.
- L'omessa indicazione dell'indirizzo sulla ricevuta di ritorno non determina di per sé la nullità della notifica.
- Se l'Amministrazione produce l'AR in giudizio, il giudice non può esigere anche la copia dell'accertamento quale condizione per ritenere perfezionata la notifica; l'onere probatorio di dimostrare l'inesistenza della consegna grava sul ricorrente.
- In presenza di rettifica/annullamento parziale in autotutela da parte dell'Amministrazione, il giudice può dichiarare la cessazione parziale della materia del contendere e confermare l'atto nella versione modificata.
- Per il contribuente che intende impugnare una notifica, è utile raccogliere ed esibire prove concrete di mancata ricezione o chiedere l'esame della documentazione postale; in mancanza, il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile o infondato.
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