Sentenza del 29/10/2021 n. 207 - Corte Costituzionale
Imposte e tasse - Erogazioni in denaro effettuate in favore dipartiti politici - Possibilità per i candidati eletti in Parlamento, a partire dall'anno di imposta 2007, di detrarre dall'imposta lorda sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) un importo pari al 19 per cento per le erogazioni in denaro, per importi determinati, effettuate in conformità a previsioni regolamentari o statutarie del partito beneficiario - Denunciata violazione del principio del divieto di mandato imperativo - Non fondatezza della questione. - Decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 13, art. 11, comma4-bis, come modificato dall'art. 1, comma 141, della legge 23dicembre 2014, n. 190. - Costituzione, art. 67. (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.44 del 3-11-2021).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Era dedotta la illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4‑bis, del D.L. 28 dicembre 2013, n. 149 (come convertito e poi modificato), nella parte in cui consente, a partire dall'anno d'imposta 2007, la detraibilità fiscale (19%) di erogazioni in denaro a favore di partiti anche quando le erogazioni non abbiano carattere di reale liberalità e anche quando siano effettuate da candidati o eletti in conformità a previsioni regolamentari/statutarie del partito. Il rimettente temeva che tale regime fiscale potesse favorire la stipula di «donazioni» obbligatorie o negozi similari che creano rapporti di debito tra parlamentare e partito, incidendo così sull'indipendenza del parlamentare e violando il divieto di mandato imperativo sancito dall'art. 67 Cost. (oltre all'annoso contenzioso sul riconoscimento della natura di erogazioni liberali per i versamenti del ricorrente S. D.).
La decisione
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale. Ha ritenuto che l'art. 11, comma 4‑bis, sia una scelta di politica fiscale discrezionale, volta a parificare, ai fini della detraibilità, determinate erogazioni in favore di partiti (anche se non caratterizzate dal tipico spirito di liberalità), e a incentivare il finanziamento privato in un contesto di abolizione del finanziamento pubblico diretto. La Corte ha osservato che la disposizione normativa non produce di per sé vincoli giuridici sullo status del parlamentare né condizioni l'esercizio del mandato; eventuali obbligazioni contrattuali assunte tra candidato/parlamentare e partito restano questioni di diritto civile e non traggono dalla norma fiscale un effetto che configuri un vincolo incompatibile con l'art. 67 Cost. In conseguenza, il dubbio di costituzionalità è stato respinto e l'intervento statale (resistente) ha avuto ragione rispetto all'eccezione sollevata.
Norme richiamate
Decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, art. 11, comma 4‑bis
"a partire dall'anno di imposta 2007 le erogazioni in denaro effettuate a favore di partiti politici ... devono comunque considerarsi detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1‑bis, del TUIR ... Le medesime erogazioni continuano a considerarsi detraibili ... anche quando i relativi versamenti sono effettuati, anche in forma di donazione, dai candidati e dagli eletti ... in conformità a previsioni regolamentari o statutarie"
La Corte interpreta la norma come scelta fiscale discrezionale che estende la detraibilità anche ad erogazioni non rigorosamente 'liberali' effettuate da candidati/eletti se conformi a regolamenti/statuti, senza però attribuire alla norma effetti vincolanti sullo status o sul comportamento del parlamentare.
Legge 21 febbraio 2014, n. 13 (conversione D.L. n.149/2013)
Ha convertito e in parte modificato il D.L. n.149; contribuisce al quadro normativo che ha introdotto il regime fiscale per le contribuzioni ai partiti.
Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 141
Ha integrato il comma 4‑bis aggiungendo il secondo periodo che esplicitamente estende la detraibilità ai versamenti operati da candidati/eletti in conformità a previsioni regolamentari/statutarie, chiarendo ulteriormente l'intento retroattivo e speciale della norma.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 15, comma 1‑bis
"Detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore di partiti politici" (nella versione ratione temporis richiamata)
Norma fiscale che riconosceva la detrazione per erogazioni liberali; il comma 4‑bis del D.L. viene collegato/derogato rispetto a questa norma per estendere la detraibilità a determinate erogazioni non liberali per il periodo considerato.
Costituzione, art. 67
"Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato"
Parametro costituzionale invocato dal rimettente: la Corte ha valutato se la norma fiscale possa produrre vincoli o condizionamenti tali da ledere il divieto di mandato imperativo e ha concluso che la norma fiscale non ha una portata tale da violare l'art. 67.
Codice civile, artt. 769, 771, 772
Riferimenti utilizzati dal giudice rimettente per discutere la validità delle donazioni (spirito di liberalità, divieto di donazione di beni futuri, donazioni di prestazioni periodiche): questioni di diritto civile che non implicano automaticamente una lesione costituzionale se collegate a regole fiscali.
Massime di principio
- Una agevolazione fiscale (detrazione/deduzione) che incentiva economicamente un comportamento non costituisce di per sé un vincolo politico o un vincolo di mandato: per violare l'art. 67 Cost. è necessario che una norma produca effetti giuridici diretti sullo status del parlamentare o imponga sanzioni/obblighi incidenti sull'esercizio del mandato.
- Contratti o accordi privatistici tra candidati/parlamentari e partiti che prevedono obbligazioni di versamento possono sollevare profili di diritto civile e tributario (esame della natura liberale della donazione, validità del negozio), ma la presenza di un beneficio fiscale che agevoli tali contratti non trasforma automaticamente il beneficio in un vincolo costituzionale.
- Nel sindacato sulla compatibilità con il divieto di mandato imperativo la Corte distingue l'effetto economico/incentivante dalle norme che creano vincoli giuridici: il focus è sulla natura giuridica dell'obbligo (se crea poteri coercitivi o revindicazioni giuridiche che incidono sul mandato), non sul fatto che esistano ragioni economiche a favore della stipula.
- Per chi redige atti e regolamenti di partito o per i candidati: evitare clausole che traducano in obblighi esecutivi o patrimoniali legati alla condotta politica; documentare la natura volontaria delle elargizioni e utilizzare modalità tracciate di versamento per ottenere benefici fiscali e limitare rischi fiscali e civili.
- Per il contenzioso tributario: si può contestare la qualificazione civilistica della donazione (es. mancanza di spirito di liberalità) e l'idoneità delle prove dell'amministrazione; però una norma fiscale che estende la detraibilità a certe erogazioni retroattivamente è generalmente considerata espressione di discrezionalità legislativa e non facilmente censurabile su base costituzionale salvo effetti diretti sullo status costituzionale.
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