Ordinanza n. 3617/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti di revoca del nulla osta al lavoro per cittadini extracomunitari, adottati il 15 settembre 2025 e il 12 marzo 2026
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, i decreti con cui è stato revocato il nulla osta al lavoro per cittadini extracomunitari, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. La revoca è stata motivata dalla carenza del requisito economico-finanziario del datore di lavoro. L'amministrazione ha valutato la situazione della società richiedente mediante tre indici: indice di indebitamento, ROE e Current Ratio, tutti risultati negativi. È emerso un forte indebitamento e un'incertezza sulla capacità dell'impresa di coprire i propri debiti. Il ricorrente ha contestato l'attendibilità dei dati, sostenendo che gli indici sarebbero stati alterati dai costi sostenuti per l'apertura di una seconda unità locale. Ha inoltre contestato la valutazione concernente l'elevato numero di lavoratori richiesti, pari a 81 a fronte di un massimo di 44 lavoratori in quota, senza tuttavia fornire adeguata giustificazione della richiesta né dimostrare la capacità di adempiere agli obblighi economici nei confronti di tutti i lavoratori.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare relativa ai motivi aggiunti, ritenendo, nella valutazione sommaria propria della fase cautelare, insussistenti i presupposti per la sospensione. La valutazione amministrativa sulla carenza della capacità economico-finanziaria del datore di lavoro non è stata adeguatamente messa in dubbio. L'argomento relativo ai costi dell'apertura della seconda unità locale è stato ritenuto non decisivo, poiché l'apertura risaliva al 2022 mentre indici negativi erano stati rilevati anche per il 2021, e la relazione dello studio commercialista prodotta dal ricorrente non analizzava specificamente l'incidenza di tale circostanza. Anche la richiesta di un numero elevato di lavoratori non è stata adeguatamente giustificata. Ha inoltre assunto rilievo il fatto che l'amministrazione avesse riesaminato complessivamente le istanze del ricorrente adottando un approccio selettivo, accogliendo due istanze relative al decreto flussi 2022 e una relativa al decreto flussi 2021, elemento incompatibile con un atteggiamento indiscriminatamente preclusivo. Il provvedimento è stato quindi ritenuto immune dalle censure formulate nella fase cautelare. Le spese della fase sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti e le regole della tutela cautelare nel processo amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la revoca del nulla osta al lavoro può ritenersi assistita da adeguato fumus di legittimità quando sia fondata sulla verifica della capacità economico-finanziaria del datore di lavoro mediante plurimi indici aziendali, tutti negativi, dai quali emergano forte indebitamento e incertezza sulla capacità di adempiere alle obbligazioni economiche.
- La contestazione dell'attendibilità degli indici economico-finanziari non è sufficiente a fondare la tutela cautelare quando l'argomento correttivo prospettato dal ricorrente non sia coerente con la serie temporale dei dati considerati e la documentazione prodotta non analizzi specificamente l'impatto della circostanza dedotta.
- La richiesta di un numero di lavoratori significativamente superiore alla quota massima disponibile rafforza la necessità di una verifica della capacità economico-finanziaria del datore di lavoro; il richiedente deve fornire una giustificazione adeguata della consistenza della richiesta e dimostrare la possibilità di adempiere agli obblighi economici verso tutti i lavoratori.
- Il riesame selettivo delle istanze presentate dal medesimo interessato, con accoglimento di alcune di esse, costituisce elemento idoneo a escludere, nella valutazione cautelare, che l'amministrazione abbia agito secondo un atteggiamento indiscriminatamente preclusivo.
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