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Sentenza

Sentenza del 04/04/2018 n. 2130 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Registro, ipotecarie e catastali - Contratto d'affitto di ramo d'azienda - Immobile non compreso nel complesso aziendale - Di proprietà di soggetti estranei al contratto - Recupero a tassazione - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il recupero a tassazione è stato ritenuto non sussistente. L'immobile non può essere assoggettato a imposizione nell'ambito del contratto d'affitto di ramo d'azienda quando non è compreso nel complesso aziendale trasferito e appartiene a soggetti che non partecipano al contratto.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il recupero a tassazione, ai fini dell'imposta di registro, delle imposte ipotecarie e catastali, in relazione a un contratto d'affitto di ramo d'azienda. L'immobile considerato dall'Amministrazione non era incluso nel complesso aziendale oggetto dell'affitto ed era di proprietà di soggetti estranei al contratto.

Norme richiamate

  • Imposta di registro applicabile ai contratti d'affitto di ramo d'azienda

    La tassazione deve riferirsi al contenuto effettivo del contratto e ai beni realmente compresi nel complesso aziendale oggetto dell'affitto. Non può estendersi a immobili estranei al contratto e appartenenti a soggetti terzi.

  • Imposte ipotecarie e catastali

    Le imposte non risultano dovute in relazione a un immobile che non forma parte del complesso aziendale affittato e che non appartiene alle parti contraenti.

Massime di principio

  • Per determinare la base imponibile di un contratto d'affitto di ramo d'azienda occorre individuare i beni effettivamente inclusi nel contratto, senza attribuire rilievo a beni estranei o solo materialmente collegati all'attività.
  • Un immobile di proprietà di soggetti terzi rispetto alle parti del contratto non può essere tassato come componente del ramo d'azienda affittato, salvo che il contratto disponga validamente il trasferimento di un autonomo diritto di godimento sull'immobile.
  • In caso di recupero a tassazione, l'Amministrazione deve dimostrare che il bene contestato è compreso nell'oggetto contrattuale o che costituisce un elemento effettivo del complesso aziendale trasferito.
  • La mera utilizzazione dell'immobile nell'attività esercitata dal ramo d'azienda non è sufficiente, da sola, a renderlo imponibile nell'ambito del contratto d'affitto di ramo d'azienda.
  • L'interpretazione deve basarsi sulla titolarità del bene, sull'identità delle parti e sul contenuto concreto del contratto, non soltanto sulla sua connessione economica o funzionale con l'azienda.

Testo integrale

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