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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12922/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte d'appello resta quindi ferma, con esclusione sia della particolare tenuità del fatto sia della sostituzione delle pene detentive brevi.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona, deducendo due censure. Con il primo motivo ha lamentato vizi motivazionali in relazione al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e al richiamo all'art. 648, quarto comma, c.p., sostenendo in sostanza che la Corte territoriale non avrebbe correttamente valorizzato la tenuità del valore del bene ricettato e gli ulteriori indici di cui all'art. 133 c.p. Con il secondo motivo ha contestato la mancata sostituzione delle pene detentive brevi, ritenendo che vi fossero i presupposti per applicare una sanzione sostitutiva. La Suprema Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, osservando che, in materia di ricettazione, il valore del bene rileva solo in via sussidiaria ai fini dell'art. 131-bis c.p. e che, comunque, la Corte d'appello aveva motivato anche sulla non esiguità dell'offesa in ragione del danno ulteriore derivante dall'appropriazione di dati sensibili. Ha inoltre ritenuto infondato anche il secondo motivo, rilevando che la valutazione sulla concedibilità delle pene sostitutive è accertamento di fatto non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato e che i giudici di merito avevano dato conto, con riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p., delle ragioni ostative, in particolare della capacità a delinquere desunta dal comportamento successivo al fatto.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Il valore del bene ricettato rileva solo come criterio sussidiario nella valutazione della particolare tenuità del fatto; se il bene non ha valore esiguo, la tenuità è da escludere.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità richiede congiuntamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento; è sufficiente che manchi uno solo dei presupposti per escluderla, senza necessità di esaminare tutti gli indici se il giudice spiega adeguatamente la carenza di uno di essi.

  • art. 133 c.p.

    I criteri di gravità del reato e capacità a delinquere possono essere utilizzati per valutare sia la particolare tenuità del fatto sia la concedibilità delle sanzioni sostitutive; non occorre la disamina analitica di tutti i parametri se la motivazione dà conto degli elementi rilevanti.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150

    Le modifiche introdotte non mutano il principio per cui la valutazione sulla sussistenza dei presupposti per le sanzioni sostitutive della pena detentiva breve è un accertamento di fatto, sindacabile in cassazione solo nei limiti della motivazione.

  • condanna alle spese processuali

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

  • Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità è dovuta la somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In tema di ricettazione, il valore del bene ricettato non è di per sé decisivo per la particolare tenuità del fatto: la sua esiguità opera solo come dato concorrente e sussidiario, dovendo comunque il giudice verificare gli ulteriori indici di cui all'art. 133 c.p.
  • La causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. richiede cumulativamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento; il mancato accertamento di uno solo dei requisiti è sufficiente a escluderne l'applicazione, purché la motivazione dia conto in modo adeguato della ragione ostativa.
  • Ai fini della concessione delle pene detentive brevi sostitutive, la valutazione dei presupposti è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione non illogica.
  • La motivazione sulla mancata applicazione di benefici o misure alternative non deve necessariamente esaminare tutti i parametri astratti richiamati dall'art. 133 c.p., essendo sufficiente che evidenzi gli elementi decisivi che rendono incompatibile il beneficio richiesto.
  • La condotta successiva al fatto può essere valorizzata, nell'ambito dell'art. 133 c.p., come indice della capacità a delinquere ai fini sia della non punibilità per particolare tenuità sia della concessione di sanzioni sostitutive.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazioneCause di non punibilitàPena e commisurazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della prova

Testo integrale

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