Ordinanza n. 7330/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalle Amministrazioni intimate in relazione ai subprocedimenti concernenti la nomina della Commissione esaminatrice e la successiva formazione e pubblicazione degli elenchi dei candidati ammessi alle prove idoneative, da concludersi nei termini fissati dall’art. 5, commi 1, 3 e 4, del decreto interministeriale 17 gennaio 2024, n. 52, e dall’art. 5, commi 1, 4 e 5, del bando MiC-MUR pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale “Concorsi ed Esami” - n. 41 del 27 maggio 2025; e per la conseguenziale condanna delle Amministrazioni resistenti a provvedere all’adozione dei suddetti atti dovuti entro un termine perentorio, il più breve ritenuto congruo da codesto Ecc.mo T.A.R., con nomina di un commissario ad acta per provvedere, in caso di ulteriore inerzia, all’esecuzione sostitutiva degli obblighi imposti dal regolamento e dal bando; nonché per la condanna del Ministero della cultura e del Ministero dell’università e della ricerca, in solido tra loro, al pagamento, in favore di ciascun ricorrente, dell’indennizzo da ritardo previsto dall’articolo 28 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, nella misura di euro 30,00 per ciascun giorno di ritardo decorrente: - dal 23 settembre 2025, per l’omessa adozione del decreto di nomina della Commissione esaminatrice; - e, in via cumulativa, dal 23 novembre 2025, per l’omessa formazione e pubblicazione degli elenchi dei candidati ammessi, indennizzo dovuto sino all’effettivo adempimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di nomina del commissario ad acta, poiché, prima della decisione, i Ministeri avevano adottato e pubblicato il decreto di nomina della Commissione esaminatrice, facendo venir meno l'oggetto dell'intervento sostitutivo richiesto. Non sono state disposte spese, in ragione della natura ordinatoria e non decisoria del provvedimento.
Atto impugnato: persistente inerzia dei Ministeri nell'adozione e pubblicazione del decreto di nomina della Commissione esaminatrice
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento dei Ministeri in relazione ai subprocedimenti relativi alla nomina della Commissione esaminatrice e alla successiva formazione e pubblicazione degli elenchi dei candidati ammessi alle prove idoneative. Hanno chiesto la condanna delle amministrazioni a provvedere entro un termine perentorio, con eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, nonché il pagamento dell'indennizzo da ritardo. Con specifica istanza notificata e depositata l'8 aprile 2026, hanno chiesto l'accertamento della persistente inerzia e la nomina del commissario ad acta per l'adozione del decreto di nomina della Commissione esaminatrice. Successivamente, preso atto della documentazione depositata dall'amministrazione il 15 aprile 2026, dalla quale risultava adottato e pubblicato il decreto di nomina, hanno chiesto la cancellazione della causa dal ruolo.
Norme richiamate
art. 5, commi 1, 3 e 4, decreto interministeriale 17 gennaio 2024, n. 52
La disposizione individua i termini relativi ai subprocedimenti concernenti la nomina della Commissione esaminatrice e gli ulteriori adempimenti della procedura.
art. 5, commi 1, 4 e 5, bando MiC-MUR pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 27 maggio 2025
Il bando disciplina i termini per la nomina della Commissione esaminatrice e per la formazione e pubblicazione degli elenchi dei candidati ammessi.
art. 28 decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69
È richiamato quale base normativa della domanda di indennizzo per il ritardo dell'amministrazione.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio promosso contro l'inerzia amministrativa, l'amministrazione adotta l'atto richiesto al commissario ad acta, viene meno l'oggetto dell'istanza di intervento sostitutivo e il giudice dichiara il non luogo a provvedere su di essa.
- La natura ordinatoria e non decisoria di un provvedimento che prende atto dell'intervenuta adozione dell'atto richiesto giustifica la compensazione processuale mediante nulla disposizione sulle spese.
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