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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32043/2026 del 27/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo relativo alla validità della querela. La declaratoria di inammissibilità ha comportato, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella proposizione di un'impugnazione evidentemente inammissibile.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Genova che, riformando parzialmente la decisione di primo grado, gli aveva riconosciuto l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità prevista dall'art. 62, comma 1, n. 4, c.p. e aveva ridotto la pena, confermando tuttavia la condanna per tentato furto. L'unico motivo di ricorso denunciava la violazione della legge penale per la mancata declaratoria di improcedibilità dell'azione penale, sul presupposto dell'assenza di una valida querela. La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo, affermando che il responsabile della sicurezza dell'esercizio commerciale è legittimato a proporre querela anche se privo di poteri rappresentativi del proprietario, in quanto titolare della detenzione qualificata della cosa affidata alla sua custodia.

Norme richiamate

  • art. 62, comma 1, n. 4, c.p.

    danno patrimoniale di speciale tenuità

    La Corte riferisce che la circostanza attenuante è stata riconosciuta dalla Corte d'appello, con conseguente riduzione della pena.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 624 c.p.

    La sentenza conferma la condanna per tentato furto, senza svolgere ulteriori considerazioni sulla struttura del reato.

  • art. 56 c.p.

    La sentenza richiama la condanna per tentato furto, senza enunciare ulteriori principi sul tentativo.

Massime di principio

  • Il responsabile della sicurezza di un esercizio commerciale è legittimato a proporre querela per il reato commesso ai danni del bene custodito anche quando non disponga di poteri di rappresentanza del proprietario, poiché la detenzione qualificata della cosa affidata alla sua custodia costituisce una posizione giuridicamente rilevante rispetto al bene protetto dalla norma incriminatrice.
  • Quando l'unico motivo di ricorso per cassazione è manifestamente infondato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, qualora l'impugnazione sia stata proposta con profili di colpa per la sua evidente infondatezza o inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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