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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29938/2023 del 27/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda l’impugnazione di un avviso di classamento con attribuzione di una nuova rendita catastale, emesso a seguito di procedura DOCFA del 13 aprile 2016, relativa a una centrale geotermica denominata "Bagnolo 3" sita nel Comune di Santa Flora e censita in categoria D/1. La rendita era stata incrementata da euro 15.368,00 a euro 105.000,00. In primo grado il ricorso della contribuente era stato rigettato; in appello la Commissione tributaria regionale della Toscana aveva confermato il rigetto ritenendo rilevanti, ai fini della rendita, anche i pozzi geotermici di estrazione e reiniezione, assimilati alle miniere, oltre a vapordotti, alternatori e trasformatori. Le ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione illogica, contraddittoria e incomprensibile, anche per il contrasto tra motivazione e dispositivo, poiché da un lato si affermava l’irrilevanza catastale dei pozzi geotermici e dall’altro si rigettava l’appello; 2) nullità per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo il giudice d’appello affrontato anche la rilevanza catastale di vapordotti, alternatori e trasformatori, aspetto asseritamente estraneo al thema decidendum; 3) nullità per violazione dell’art. 115 c.p.c., per avere la CTR rigettato i motivi di appello relativi alla stima dei costi e al deprezzamento per vetustà sulla base di una pretesa astrattezza delle allegazioni, senza considerare la perizia di parte richiamata; 4) omessa pronuncia sul motivo di appello relativo all’esorbitanza della rendita catastale rispetto alle conclusioni della perizia di parte.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che la sentenza d’appello presentava un contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo: la motivazione conteneva affermazioni incompatibili con il rigetto dell’appello, in particolare circa l’irrilevanza catastale dei pozzi geotermici, mentre il dispositivo confermava il rigetto integrale. Secondo la Corte non era possibile risolvere il contrasto qualificando il dispositivo come errore materiale, poiché non risultava individuabile con certezza l’effettivo contenuto decisorio. Sono stati quindi dichiarati assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione della sentenza deve essere tale da rendere intelligibile la decisione; il suo difetto o la sua inconciliabilità con il dispositivo può integrare nullità della pronuncia.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere comprensibile la ratio decidendi; la sua assenza o inconciliabilità con il dispositivo comporta nullità.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti del devoluto; il motivo è stato dedotto come violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è stata prospettata per avere il giudice ignorato le risultanze della perizia di parte e valutato come astratte le allegazioni sui costi e sul deprezzamento.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il paradigma invocato per far valere nullità processuali della sentenza impugnata.

  • art. 156, secondo comma, c.p.c.

    La nullità della sentenza deriva dal contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo quando non consente di individuare la statuizione del giudice.

  • art. 1, comma 21, L. 28 dicembre 2015, n. 208

    La procedura DOCFA oggetto di causa è intervenuta dopo l’entrata in vigore di tale disposizione; il testo non ne sviluppa però l’interpretazione nel merito.

  • art. 1, comma 1, lett. a, L. 31 agosto 2022, n. 130

    Richiamato per indicare la nuova denominazione dell’organo di rinvio, cioè la Corte di giustizia tributaria di secondo grado.

Massime di principio

  • Il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo determina nullità della sentenza quando non consente di ricostruire con certezza la statuizione effettivamente resa dal giudice.
  • Non è possibile risolvere tale contrasto attribuendo automaticamente prevalenza al dispositivo o alla motivazione se le due parti della decisione sono reciprocamente incompatibili in modo non componibile.
  • La correzione degli errori materiali non è rimedio utilizzabile quando l’errore attiene all’individuazione stessa del contenuto decisorio della sentenza e non a una mera svista formale.
  • In sede di legittimità, il vizio di motivazione contraddittoria o incomprensibile può assumere rilievo come nullità processuale quando incide sulla intelligibilità della decisione e sulla sua coerenza interna.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiNullitàGiudicato

Testo integrale

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