Sentenza del 06/04/2016 n. 6638 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria con cinque motivi, denunciando l'omessa pronuncia su: difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, erronea stima del valore dei terreni, illegittimità delle aliquote ICI per incompetenza della Giunta comunale, decadenza del Comune dal potere di accertamento e illegittimità delle sanzioni. Nel merito, la controversia riguardava anche l'assoggettabilità a ICI di terreni qualificati edificabili dallo strumento urbanistico generale, pur in assenza di approvazione regionale o di strumenti attuativi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di autosufficienza. Il contribuente non ha riportato integralmente nel ricorso per cassazione i motivi che assumeva essere stati omessi dalla Commissione regionale e non ha dimostrato adeguatamente che tali questioni fossero state tempestivamente proposte in primo grado e riproposte in appello. La Corte ha quindi ritenuto insufficiente la generica affermazione secondo cui sarebbero stati riproposti tutti i motivi di nullità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 2.000 euro, oltre accessori e rimborso forfetario.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2
Ai fini ICI, sono assoggettabili all'imposta le aree qualificabili come fabbricabili in base allo strumento urbanistico generale, anche se manca l'approvazione regionale o l'adozione di strumenti attuativi.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56
Le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado devono essere specificamente riproposte in appello; una riproposizione generica non è sufficiente.
Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione
Chi denuncia l'omessa pronuncia deve riportare nel ricorso, in modo completo, i motivi e gli atti processuali rilevanti, così da consentire alla Corte di verificare senza consultare i fascicoli se le questioni fossero state effettivamente proposte e se il giudice abbia omesso di esaminarle.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente affermare genericamente che determinate questioni sono state sollevate nei precedenti gradi: occorre riportarne il contenuto essenziale o integrale e indicare dove siano state dedotte.
- Nel processo tributario, il thema decidendum si cristallizza attraverso le contestazioni formulate contro l'atto impositivo e quelle specificamente riproposte in appello; le questioni nuove o non adeguatamente riproposte possono essere dichiarate inammissibili.
- La denuncia di omessa pronuncia richiede di dimostrare sia che la questione sia stata ritualmente proposta, sia che il giudice abbia omesso di decidere su di essa.
- Per l'ICI, un'area può essere considerata edificabile sulla base della qualificazione prevista dallo strumento urbanistico generale, anche se l'edificazione concreta è ancora subordinata ad approvazioni o strumenti attuativi; tali circostanze possono incidere sulla valutazione economica dell'area, ma non necessariamente escludono l'imponibilità.
- La mancata osservanza degli oneri formali e di specificità del ricorso può determinare l'inammissibilità senza che la Corte esamini nel merito le contestazioni fiscali.
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