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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-91/20

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 9 novembre 2021. — LW contro Bundesrepublik Deutschland. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht. — Rinvio pregiudiziale – Politica comune in materia di asilo e di protezione sussidiaria – Norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale – Direttiva 2011/95/UE – Articoli 3 e 23 – Disposizioni più favorevoli che possono essere mantenute o adottate dagli Stati membri al fine di estendere il diritto di asilo o di protezione sussidiaria ai familiari del beneficiario di protezione internazionale – Riconoscimento dello status di rifugiato di un genitore al figlio minore a titolo derivato – Mantenimento dell’unità del nucleo familiare – Interesse superiore del bambino. — Causa C-91/20

Giurisprudenza europea62020CJ0091

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in Grande Sezione, ha chiarito i limiti entro cui gli Stati membri possono adottare regole più favorevoli in materia di asilo a tutela dell’unità familiare. Ha ritenuto compatibile con la direttiva 2011/95/UE il riconoscimento derivato dello status di rifugiato al figlio minore di un rifugiato, anche se il minore dispone di un’altra cittadinanza da cui potrebbe ricevere protezione. Restano però fermi il rispetto delle cause di esclusione e della clausola di compatibilità con lo status giuridico personale del minore.

Riconoscimento derivato dello status di rifugiato al figlio minore di un rifugiato, pur in presenza di un’altra cittadinanza che esclude il bisogno individuale di protezione, e compatibilità con la direttiva 2011/95/UE.

La questione giuridica

Se gli articoli 3 e 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95/UE ostino a una normativa nazionale che riconosce, a titolo derivato e per mantenere l’unità familiare, lo status di rifugiato al figlio minore non coniugato di un rifugiato, anche quando il minore possiede un’altra cittadinanza da cui può avvalersi di protezione; e se rilevi, a tal fine, la possibilità o ragionevolezza di un reinsediamento della famiglia nel paese di tale altra cittadinanza.

Principio di diritto

La direttiva 2011/95/UE non osta a che uno Stato membro preveda, con norme nazionali più favorevoli, il riconoscimento derivato dello status di rifugiato al figlio minore di un rifugiato ai fini dell’unità familiare, anche se il minore ha un’altra cittadinanza che gli garantirebbe protezione nel relativo paese, purché non ricorra una causa di esclusione dell’articolo 12, paragrafo 2, e purché il minore non abbia, per effetto della sua cittadinanza o di altri elementi del suo status personale, diritto in quello Stato membro a un trattamento migliore di quello derivante dallo status di rifugiato. Non è invece pertinente verificare se il minore e i genitori possano ragionevolmente stabilirsi nel paese di quella altra cittadinanza.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Convenzione di Ginevra del 1951, articolo 1, sezione A, paragrafo 2
  • Direttiva 2011/95/UE
  • Articolo 2, lettere d), j), k), n), direttiva 2011/95/UE
  • Articolo 3 direttiva 2011/95/UE
  • Articolo 4, paragrafo 3, lettera e), direttiva 2011/95/UE
  • Articolo 12 direttiva 2011/95/UE
  • Articolo 23 direttiva 2011/95/UE
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 7, 24 e 18
  • Articolo 78, paragrafo 1, TFUE

Riconoscimento derivato dello status di rifugiato al figlio minore di un rifugiato

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesverwaltungsgericht (Germania) in materia di asilo e protezione internazionale. La Corte era chiamata a stabilire se la direttiva 2011/95/UE consenta a uno Stato membro di riconoscere, a titolo derivato, lo status di rifugiato al figlio minore di una persona già riconosciuta rifugiata, quando il minore possiede anche la cittadinanza di un altro paese terzo che potrebbe offrirgli protezione.

Fatti e procedimento principale

La ricorrente nel procedimento principale, nata in Germania nel 2017, è figlia di padre siriano al quale in Germania è stato riconosciuto lo status di rifugiato e di madre tunisina. La minore possiede la cittadinanza tunisina e non è stato accertato se abbia anche la cittadinanza siriana. L’Ufficio federale tedesco ha respinto la sua domanda di asilo; il giudice di primo grado ha escluso sia un diritto autonomo allo status di rifugiato sia un riconoscimento derivato ai sensi del diritto tedesco, ritenendo che la protezione internazionale non debba estendersi a chi può avvalersi della protezione di un altro Stato.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:

  • se l’articolo 3 della direttiva 2011/95/UE osti a una normativa nazionale che estende automaticamente lo status di rifugiato al figlio minore non coniugato di un rifugiato, anche se il minore ha un’altra cittadinanza da cui può beneficiare di protezione;
  • se l’articolo 23, paragrafo 2, osti a tale estensione in considerazione della clausola di compatibilità con lo status giuridico personale del familiare;
  • se sia rilevante verificare la possibilità o ragionevolezza di un reinsediamento della famiglia nel paese della seconda cittadinanza del minore.

Normativa rilevante

La Corte richiama la Convenzione di Ginevra del 1951 e la direttiva 2011/95/UE, in particolare:

  • articolo 2, lettere d), j), k) e n), sulle definizioni di rifugiato, familiari, minore e paese di origine;
  • articolo 3, sulle disposizioni più favorevoli;
  • articolo 4, paragrafo 3, lettera e), sull’esame della domanda;
  • articolo 12, sulle cause di esclusione;
  • articolo 23, sul mantenimento dell’unità del nucleo familiare. La Corte richiama inoltre la Carta dei diritti fondamentali, in particolare gli articoli 7 e 24, e l’articolo 78, paragrafo 1, TFUE.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che, secondo la direttiva 2011/95/UE, il rifugiato è chi non può o non vuole avvalersi della protezione del paese di cui ha la cittadinanza a causa di un fondato timore di persecuzione. Da ciò discende che una persona con più cittadinanze deve essere considerata priva di protezione solo se non può o non vuole avvalersi della protezione di nessuno degli Stati di cui è cittadina.

Applicando tale principio, la Corte afferma che la minore non ha un diritto autonomo allo status di rifugiato, poiché può ragionevolmente beneficiare della protezione tunisina e non risulta esposta a persecuzioni in Tunisia. Tuttavia, la direttiva non esclude che uno Stato membro preveda, sulla base dell’articolo 3, disposizioni più favorevoli che estendano lo status di rifugiato ai familiari del beneficiario, purché tali norme restino compatibili con la direttiva stessa.

In questo quadro, la Corte precisa che l’estensione automatica dello status al figlio minore, finalizzata al mantenimento dell’unità del nucleo familiare, non è in linea di principio estranea alla logica della protezione internazionale. Tale soluzione si collega infatti alla tradizione della Convenzione di Ginevra, al ruolo dell’unità familiare nella protezione dei rifugiati e all’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva.

La Corte individua però due limiti importanti:

  • non può essere riconosciuto lo status a chi rientra in una causa di esclusione dell’articolo 12, paragrafo 2;
  • la clausola dell’articolo 23, paragrafo 2, impedisce l’estensione quando essa sia incompatibile con lo status giuridico personale del familiare.

Quanto a quest’ultima clausola, la Corte afferma che sarebbe incompatibile estendere lo status di rifugiato se il minore ha la cittadinanza dello Stato membro ospitante o un’altra cittadinanza che, considerando il suo status giuridico personale, gli assicuri un trattamento migliore rispetto a quello derivante dall’estensione dello status di rifugiato. Nel caso concreto, spetta al giudice nazionale verificare se la cittadinanza tunisina della minore le attribuisca un trattamento migliore in Germania; in mancanza di tale circostanza, l’estensione derivata è consentita.

Infine, la Corte esclude che sia rilevante verificare se il minore e i genitori possano ragionevolmente trasferirsi nel paese dell’altra cittadinanza. L’articolo 23 mira infatti a consentire al rifugiato di godere dei diritti connessi alla protezione internazionale mantenendo l’unità familiare nello Stato membro ospitante; imporre il reinsediamento farebbe dipendere tale tutela dalla rinuncia del genitore rifugiato ai diritti riconosciuti in Germania.

Decisione e dispositivo

La Corte conclude che gli articoli 3 e 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95/UE non ostano a una normativa nazionale più favorevole che riconosca, a titolo derivato, lo status di rifugiato al figlio minore di un rifugiato, anche se il minore possiede la cittadinanza di un altro paese terzo in cui non rischierebbe persecuzioni. La compatibilità è subordinata all’assenza di una causa di esclusione dell’articolo 12, paragrafo 2, e al fatto che il minore non abbia diritto, per cittadinanza o altri elementi del suo status personale, a un trattamento migliore nello Stato membro interessato.

Principio affermato

La direttiva 2011/95/UE consente agli Stati membri di adottare norme nazionali più favorevoli che estendano derivativamente lo status di rifugiato al figlio minore del beneficiario, per preservare l’unità del nucleo familiare, anche in presenza di un’altra cittadinanza del minore; tale estensione è però esclusa se opera una causa di esclusione o se lo status personale del minore rende incompatibile il beneficio, mentre non assume rilievo la possibilità di reinsediamento nel paese della seconda cittadinanza.

Come è indicizzato

Materieasilo e protezione internazionaleprotezione dei minoriunità del nucleo familiarestatus di rifugiatodiritto dell’immigrazione

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