Tribunale, Sentenza T-73/21
Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 10 November 2021. — PIK-KO AD v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Invalidity proceedings – EU figurative mark P.I.C. Co. – Earlier national figurative mark PIK – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EC) No 207/2009 (now Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001) – Article 53(1)(a) of Regulation No 207/2009 (now Article 60(1)(a) of Regulation 2017/1001) – Declaration of partial invalidity. — Case T-73/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di PIK-KO AD contro la decisione dell’EUIPO che aveva dichiarato la nullità parziale del marchio UE figurativo "P.I.C. Co.". La Corte ritiene corretta la valutazione della commissione di ricorso circa la forte somiglianza fonetica tra i segni, la loro sufficiente somiglianza visiva e l’assenza di una vera differenza concettuale rilevante. Di conseguenza, per la maggior parte dei prodotti e servizi in classi 30 e 35 sussiste un rischio di confusione con il precedente marchio francese "PIK".
Marchio UE figurativo "P.I.C. Co." – dichiarazione di nullità parziale per rischio di confusione con il precedente marchio nazionale francese "PIK"
La questione giuridica
Se la commissione di ricorso dell’EUIPO abbia correttamente dichiarato nullo in parte un marchio UE figurativo per rischio di confusione ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, alla luce della somiglianza tra i segni, dell’identità/similarità dei prodotti e servizi, del territorio rilevante e del livello di attenzione del pubblico.
Principio di diritto
Il Tribunale conferma che sussiste rischio di confusione quando il marchio contestato e il marchio anteriore presentano una somiglianza visiva e soprattutto fonetica sufficiente, i prodotti e servizi sono identici o simili e il pubblico pertinente può ritenere che provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate; la presenza di elementi grafici decorativi, di un secondo elemento non distintivo come "co." e la natura breve dei segni non bastano, da soli, a escludere la confondibilità. In particolare, il segno contestato sarà percepito in gran parte come "PIC" e, quindi, come sostanzialmente coincidente con il marchio anteriore "PIK", con l’effetto che la nullità parziale dichiarata dall’EUIPO è confermata, salvo per "Pasta shells; Hushpuppies [breads]" in classe 30, ritenuti diversi.
Norme richiamate
- Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 53, paragrafo 1, lettera a)
- Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 8, paragrafo 1, lettera b)
- Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 60, paragrafo 1, lettera a)
- Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 8, paragrafo 1, lettera b)
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articoli 66-71 del regolamento (UE) 2017/1001
Marchio UE figurativo "P.I.C. Co." – dichiarazione di nullità parziale per rischio di confusione con il precedente marchio nazionale francese "PIK"
Il Tribunale dell’Unione europea, Sezione sesta, decide su un ricorso diretto avverso una decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di nullità di marchio UE. La controversia riguarda la presenza di un rischio di confusione tra il segno contestato e un marchio francese anteriore, in relazione a prodotti e servizi delle classi 30 e 35.
Fatti e procedimento amministrativo
PIK-KO AD aveva chiesto nel 2016 la registrazione del marchio UE figurativo contestato per prodotti alimentari e servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso in classi 30 e 35. Haribo Ricqles Zan ha proposto domanda di dichiarazione di nullità fondandosi su un marchio figurativo francese anteriore, registrato nel 2014, che copriva "Confectionery" e i servizi di vendita al dettaglio, all’ingrosso e per corrispondenza di confetteria.
La divisione di cancellazione dell’EUIPO aveva accolto integralmente la domanda di nullità. In sede di impugnazione, la commissione di ricorso ha riformato solo in parte, escludendo dalla nullità i prodotti "Pasta shells; Hushpuppies [breads]" in classe 30, ma confermando la nullità per gli altri prodotti e servizi. Ha ritenuto che il territorio rilevante fosse la Francia e che il pubblico pertinente fosse composto dal pubblico generale e dai professionisti, con un livello di attenzione variabile da medio a superiore alla media.
Quadro normativo applicabile
Poiché la domanda di marchio UE è stata depositata il 3 maggio 2016, il Tribunale afferma che la disciplina sostanziale applicabile è quella del regolamento (CE) n. 207/2009. Le disposizioni corrispondenti del regolamento (UE) 2017/1001, richiamate nella decisione impugnata, hanno contenuto identico e devono essere lette come rinvio agli articoli 53, paragrafo 1, lettera a), e 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
Questione giuridica sottoposta al Tribunale
La ricorrente sostiene un unico motivo, lamentando la violazione dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Secondo la ricorrente, la commissione di ricorso avrebbe errato sia nella valutazione della somiglianza tra i segni sia nella valutazione globale del rischio di confusione.
Principi generali richiamati dal Tribunale
Il Tribunale ricorda che il rischio di confusione comprende il rischio di associazione e deve essere valutato globalmente, secondo la percezione del pubblico pertinente e tenendo conto di tutti i fattori rilevanti, in particolare dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti o servizi.
Ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), le condizioni sono cumulative: i marchi devono essere identici o simili e i prodotti o servizi devono essere identici o simili. Inoltre, per negare la registrazione di un marchio UE è sufficiente che il motivo relativo di rifiuto sussista in una parte dell’Unione; nel caso di specie, la protezione del marchio anteriore era tuttavia rilevante in Francia.
Pubblico pertinente e prodotti/servizi
Il Tribunale non rimette in discussione la valutazione della commissione di ricorso secondo cui il pubblico pertinente è costituito da consumatori medi e professionisti, con livello di attenzione da medio a più elevato a seconda dei prodotti e servizi.
Parimenti, viene confermata la conclusione per cui i prodotti e servizi di cui alla domanda di marchio sono identici o simili a quelli coperti dal marchio anteriore, con l’unica eccezione dei "Pasta shells; Hushpuppies [breads]" in classe 30, ritenuti diversi.
Confronto tra i segni: elementi distintivi e dominanti
Il Tribunale osserva che, in presenza di marchi composti da elementi verbali e figurativi, gli elementi verbali sono in linea di massima più distintivi perché il consumatore li userà più facilmente per identificare i prodotti o servizi.
Per il marchio anteriore, la commissione di ricorso ha ritenuto che il segno sarebbe percepito dalla maggioranza del pubblico come "PIK", con la "i" centrale che potrebbe ricordare un punto esclamativo ma difficilmente verrebbe letta diversamente. Il segno ha perciò un normale grado di distintività rispetto ai prodotti e servizi controversi.
Per il marchio contestato, gli elementi grafici e le linee ondulate sono considerati puramente decorativi e privi di distintività; l’elemento "p.i.c." è percepito come un acronimo non noto, mentre "co." è inteso come abbreviazione di "company" e ha carattere non distintivo. L’attenzione del pubblico si concentra dunque soprattutto su "p.i.c.".
Somiglianza visiva
Il Tribunale condivide la conclusione di una bassa somiglianza visiva, ma non l’assenza totale di somiglianza invocata dalla ricorrente. Le due denominazioni condividono infatti le iniziali "P" e "I"; inoltre, gli elementi di somiglianza sono collocati nelle parti iniziali dei segni, che normalmente attirano maggiormente l’attenzione del consumatore.
Tuttavia, la somiglianza resta limitata per le differenze grafiche, per la presenza del secondo elemento "co." nel segno contestato e per gli elementi figurativi decorativi, che non incidono in modo significativo sul confronto.
Somiglianza fonetica
Sul piano fonetico, il Tribunale ritiene corretta la valutazione della commissione di ricorso secondo cui il marchio anteriore e l’elemento "p.i.c." del marchio contestato saranno pronunciati allo stesso modo da una parte significativa del pubblico pertinente. La tesi della ricorrente, secondo cui le lettere dovrebbero essere scandite una per una, viene respinta perché poco plausibile nelle ordinarie dinamiche di acquisto e perché non supportata da elementi idonei a escludere la pronuncia adottata dalla commissione di ricorso.
Quanto a "co.", il Tribunale osserva che l’elemento è distinto da "p.i.c.", non ha carattere distintivo e può persino non essere pronunciato. Ne deriva che i segni sono identici per una parte del pubblico e molto simili per un’altra; la diversa lunghezza non basta a creare un’impressione complessiva diversa.
Somiglianza concettuale
Il Tribunale conferma che non vi è una vera somiglianza concettuale. Il marchio anteriore non ha significato, mentre il segno contestato, pur richiamando in astratto il termine francese corrispondente a "peak", difficilmente evoca tale concetto. L’unico contenuto concettuale individuabile riguarda "company" nel secondo elemento "co.", che è però secondario e non distintivo.
Valutazione globale del rischio di confusione
Applicando il principio di interdipendenza, il Tribunale considera insieme la bassa somiglianza visiva, l’elevata somiglianza fonetica, l’assenza di somiglianza concettuale, l’identità o somiglianza dei prodotti e servizi e il grado normale di distintività dei segni.
Ne conclude che le differenze non sono sufficienti a escludere la possibilità che il pubblico pertinente ritenga i prodotti e servizi provenienti dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. Il fatto che una parte del pubblico sia composta da professionisti e che il loro livello di attenzione sia più elevato non elimina il rischio di confusione.
Dispositivo e conseguenze
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso di PIK-KO AD e conferma la decisione impugnata. La ricorrente è inoltre condannata alle spese, conformemente alla richiesta dell’EUIPO.
Principio desumibile dalla pronuncia
La mera presenza di elementi decorativi, di una sigla accessoria e non distintiva come "co." e di differenze grafiche in segni brevi non esclude il rischio di confusione quando il nucleo distintivo dei marchi è fortemente simile, specie sul piano fonetico, e i prodotti o servizi sono identici o simili. In tal caso, la percezione del pubblico può indurlo a ritenere che i segni provengano dalla stessa origine imprenditoriale o da imprese collegate.
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