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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-678/20

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 10 novembre 2021. — Solar Electric Holding e a. contro Commissione europea. — Aiuti di Stato – Mercato dell’energia elettrica prodotta a partire da fonti di energia rinnovabili, che includono l’energia fotovoltaica – Obbligo di acquisto da parte della legge francese dell’energia elettrica a un prezzo superiore al prezzo di mercato – Rigetto di una denuncia – Articolo 12, paragrafo 1, e articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1589 – Ambito di applicazione. — Causa T-678/20

Giurisprudenza europea62020TJ0678

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di imprese del settore fotovoltaico contro la decisione con cui la Commissione aveva dichiarato irricevibile la loro denuncia sugli aiuti di Stato derivanti da decreti tariffari francesi. Secondo il Tribunale, il meccanismo di denuncia previsto dal regolamento 2015/1589 non può essere usato dal beneficiario dell’aiuto per chiedere alla Commissione di convalidarne la compatibilità con il mercato interno. In assenza di notifica da parte dello Stato membro, la Commissione non era quindi tenuta ad aprire l’esame preliminare né a pronunciarsi nel merito.

Aiuti di Stato: un beneficiario di un aiuto non notificato non può usare la denuncia ex articolo 24, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589 per ottenere dalla Commissione una decisione di compatibilità dell’aiuto con il mercato interno.

La questione giuridica

Se l’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1589 consenta a un beneficiario di un aiuto di Stato non notificato, o a società economicamente collegate al beneficiario, di presentare una denuncia per chiedere alla Commissione di dichiarare compatibile con il mercato interno l’aiuto illegale; se, di conseguenza, la Commissione fosse tenuta ad avviare l’esame preliminare ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del medesimo regolamento; e se il rigetto della denuncia possa integrare una violazione degli articoli 107, 108 e 109 TFUE e del principio di certezza del diritto.

Principio di diritto

L’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589 si applica solo alle denunce di parti interessate che intendano segnalare alla Commissione aiuti di Stato illegali ritenuti incompatibili con il mercato interno; non consente al beneficiario dell’aiuto, né a soggetti ad esso economicamente collegati, di provocare una decisione di compatibilità su un aiuto non notificato dallo Stato membro. Di conseguenza, se la denuncia mira a ottenere l’autorizzazione dell’aiuto e non a contestarne la compatibilità, la Commissione può respingerla senza avviare l’esame preliminare ex articolo 12, paragrafo 1, e non viola gli articoli 107-109 TFUE né la certezza del diritto.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 107 TFUE
  • Articolo 108 TFUE
  • Articolo 109 TFUE
  • Regolamento (UE) 2015/1589
  • Regolamento (CE) n. 794/2004

Aiuti di Stato e denuncia del beneficiario di un aiuto non notificato

La sentenza riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da società del gruppo Solar Electric contro la decisione della Commissione del 3 settembre 2020, che aveva respinto una denuncia relativa a regimi francesi di sostegno all’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, in particolare fotovoltaiche. Il punto centrale è se il beneficiario, o soggetti ad esso collegati, possano utilizzare la denuncia prevista dal regolamento (UE) 2015/1589 per ottenere dalla Commissione una decisione di compatibilità di un aiuto non notificato.

Fatti e contesto normativo nazionale

La normativa francese prevedeva un obbligo di acquisto dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili da parte di EDF e di taluni distributori, a un prezzo fissato da decreti tariffari ministeriali e superiore al prezzo di mercato. Fino al 31 dicembre 2015 i costi erano compensati mediante un meccanismo finanziato da un contributo sul consumo di energia elettrica; dal 1° gennaio 2016 il sistema è stato sostituito da un conto a destinazione specifica finanziato da imposte sul consumo di prodotti energetici.

Le ricorrenti avevano stipulato contratti di acquisto con EDF sulla base dei decreti tariffari del 2006, del 2010 e di altri successivi. La Cour de cassation francese, nel 2019, aveva già qualificato le misure fondate sui decreti tariffari 2006 e 1/2010 come aiuti di Stato illegali non notificati ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. La Commissione, inoltre, aveva confermato che i decreti 2006, 1/2010 e 8/2010 non erano stati notificati.

La denuncia presentata alla Commissione

Il 20 giugno 2020 le ricorrenti avevano presentato una denuncia ex articolo 24, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589, affermando che i regimi derivanti dai decreti tariffari erano stati attuati senza previa decisione della Commissione, ma sostenendo al contempo che tali regimi erano compatibili con il mercato interno. Esse chiedevano quindi, sostanzialmente, una pronuncia espressa di compatibilità o una decisione di non sollevare obiezioni.

La Commissione ha respinto la denuncia, affermando che l’oggetto non rientrava nell’ambito di applicazione degli articoli 12, paragrafo 1, e 24, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589, poiché la denuncia era diretta a far pronunciare la Commissione sulla compatibilità degli aiuti come se le ricorrenti agissero in una sorta di quasi notifica per conto della Francia.

Questioni giuridiche sottoposte al Tribunale

Le ricorrenti hanno dedotto tre motivi:

  • violazione dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589, per avere la Commissione escluso la ricevibilità della denuncia;
  • violazione dell’articolo 12, paragrafo 1, del medesimo regolamento, per non avere avviato l’esame preliminare;
  • violazione degli articoli 107, 108 e 109 TFUE e dell’obbligo della Commissione di garantire l’applicazione del Trattato, nonché del principio di certezza del diritto.

Ragionamento del Tribunale sul primo motivo

Il Tribunale ha ricordato che l’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589 attribuisce alle parti interessate il potere di presentare una denuncia per informare la Commissione di presunti aiuti illegali o di presunte utilizzazioni abusive. Tuttavia, nonostante la formulazione ampia, il sistema complessivo del controllo degli aiuti di Stato impedisce di interpretare tale disposizione nel senso invocato dalle ricorrenti.

In particolare, il Tribunale ha sottolineato che:

  • il controllo degli aiuti di Stato è fondato su un sistema di notifica preventiva ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE;
  • l’obbligo di notifica grava solo sullo Stato membro interessato, non sul beneficiario;
  • la valutazione di compatibilità con il mercato interno spetta in via esclusiva alla Commissione;
  • consentire al beneficiario di presentare una denuncia per ottenere la dichiarazione di compatibilità significherebbe sostituirsi allo Stato membro nella notifica, eludendo il sistema di controllo preventivo.

Il Tribunale ha inoltre osservato che il meccanismo di denuncia, secondo la struttura del regolamento e del modulo di denuncia allegato al regolamento (CE) n. 794/2004, è concepito per segnalare aiuti che il denunciante ritiene incompatibili con il mercato interno. Il fatto che i beneficiari siano "interessati" ai sensi dell’articolo 1, lettera h), non basta a legittimarli a usare la denuncia per ottenere la compatibilità dell’aiuto.

Conclusione: l’ambito di applicazione dell’articolo 24, paragrafo 2, non comprende le denunce con cui il denunciante sostiene che l’aiuto sia compatibile e debba essere autorizzato. La denuncia delle ricorrenti non rientrava quindi in tale disposizione.

Ragionamento sul secondo motivo

Poiché l’articolo 12, paragrafo 1, impone alla Commissione di esaminare la denuncia solo se essa è presentata da una parte interessata conformemente all’articolo 24, paragrafo 2, il Tribunale ha ritenuto che, una volta esclusa la riconducibilità della denuncia a tale previsione, la Commissione non fosse tenuta ad avviare la fase di esame preliminare.

Il Tribunale ha quindi respinto anche il secondo motivo, precisando che l’obbligo di esame diligente e imparziale riguarda solo le denunce che denunciano una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e individuano in modo chiaro e circostanziato le misure contestate.

Ragionamento sul terzo motivo

Quanto alla pretesa violazione degli articoli 107, 108 e 109 TFUE e del principio di certezza del diritto, il Tribunale ha ricordato che la Commissione ha competenza esclusiva a valutare la compatibilità degli aiuti, ma non è obbligata a farlo in assenza di notifica dello Stato membro o di una denuncia ricevibile ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2.

Il Tribunale ha aggiunto che il quadro giuridico già prevede rimedi: i giudici nazionali devono trarre tutte le conseguenze della violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, incluso il recupero degli aiuti illegali; inoltre, il divieto di esecuzione degli aiuti non notificati ha effetto diretto. Non vi è dunque alcun "vuoto giuridico" né un diniego di giustizia derivante dall’assenza di decisione della Commissione.

Decisione e spese

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso. Le ricorrenti sono state condannate alle spese ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

Principi affermati

La sentenza chiarisce che:

  • la denuncia ex articolo 24, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589 non è uno strumento a disposizione del beneficiario per ottenere la validazione di un aiuto non notificato;
  • il meccanismo di denuncia serve a segnalare aiuti illegali considerati incompatibili, non a sollecitare una decisione di compatibilità;
  • in mancanza di una denuncia ammissibile o di notifica dello Stato membro, la Commissione non è tenuta ad aprire l’esame preliminare;
  • la tutela contro gli aiuti illegali non notificati resta affidata anche ai giudici nazionali e al meccanismo dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

Come è indicizzato

Materieaiuti di statoenergia elettrica da fonti rinnovabilifotovoltaicoprocedimento di denuncia alla commissionecontrollo preventivo degli aiuti

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