Tribunale, Sentenza T-542/20
Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 10 November 2021. — Stada Arzneimittel AG v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU word mark RUXIMBLIS – Earlier EU word mark RUXIMERA – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Similarity of the signs – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-542/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di Stada Arzneimittel contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO che aveva confermato l'opposizione di Pfizer alla registrazione del marchio "RUXIMBLIS". La causa riguarda prodotti farmaceutici e servizi medici, con applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001. La Corte ritiene che i segni condividano il nucleo "RUXIM", con somiglianze visive e fonetiche di grado medio, e che ciò, unitamente all'identità o somiglianza dei prodotti, integri un rischio di confusione.
Opposizione tra i marchi EU "RUXIMBLIS" e "RUXIMERA": la Corte conferma il rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
La questione giuridica
Se il segno "RUXIMBLIS" potesse essere registrato come marchio dell'Unione europea nonostante l'opposizione fondata sul marchio anteriore "RUXIMERA", e in particolare se la valutazione della somiglianza visiva e fonetica e del rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 fosse corretta.
Principio di diritto
Nel valutare un'opposizione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, la somiglianza dei segni deve essere apprezzata globalmente, sulla base dell'impressione d'insieme e della percezione del consumatore medio; quando i marchi condividono un nucleo iniziale comune e i prodotti sono identici o simili, può sussistere un rischio di confusione anche se il pubblico presta un livello di attenzione elevato. Nel caso di specie, il Tribunale ha confermato che "RUXIMBLIS" e "RUXIMERA" sono simili in misura media sul piano visivo e fonetico e che la decisione dell'EUIPO che aveva ravvisato il rischio di confusione era corretta.
Norme richiamate
- Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 8, paragrafo 1, lettera b)
- Regolamento (UE) 2017/1001, articoli 66-71
- Convenzione di Nizza del 15 giugno 1957
Opposizione al marchio UE "RUXIMBLIS" per rischio di confusione con "RUXIMERA"
La pronuncia riguarda un ricorso proposto da Stada Arzneimittel AG avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO, resa in un procedimento di opposizione promosso da Pfizer Inc. contro la domanda di registrazione del marchio denominativo dell'Unione europea "RUXIMBLIS". Il contenzioso verte sull'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 in un settore altamente sensibile, quello dei prodotti farmaceutici e dei servizi sanitari.
Fatti e procedimento amministrativo
Stada aveva chiesto la registrazione del segno "RUXIMBLIS" per prodotti delle classi 5 e 10 e per servizi della classe 44. Pfizer si era opposta facendo valere i marchi anteriori "RUXIMERA", "RUXIENCE" e "RUXMEOR", tutti registrati per prodotti farmaceutici e sanitari della classe 5. La divisione di opposizione aveva accolto l'opposizione solo in parte, ma la commissione di ricorso aveva poi respinto integralmente l'appello di Stada, riconoscendo un rischio di confusione complessivo.
Quadro normativo e criterio giuridico applicato
La Corte richiama l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, secondo cui il marchio richiesto non è registrabile se, per identità o somiglianza con un marchio anteriore e per identità o somiglianza dei prodotti o servizi, sussiste un rischio di confusione nel pubblico del territorio in cui il marchio anteriore è protetto. Viene ribadito che tale rischio comprende anche il rischio di associazione e che la valutazione deve essere globale, tenendo conto dell'interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti o servizi.
Valutazione del pubblico rilevante e dei prodotti
Il Tribunale conferma che il territorio rilevante è l'Unione europea e che il pubblico di riferimento è composto sia dal grande pubblico sia da operatori professionali dei settori medico, farmaceutico e veterinario, con un livello di attenzione superiore alla media, se non elevato. Quanto ai prodotti e servizi, resta fermo che essi sono in parte identici, in parte simili in misura elevata e in parte simili in misura ridotta; tali accertamenti non erano stati seriamente contestati dalla ricorrente.
Somiglianza visiva e fonetica dei segni
Sul piano visivo, il Tribunale osserva che i due marchi hanno lunghezza quasi identica e condividono le prime cinque lettere "RUXIM" nello stesso ordine e nella stessa posizione. Poiché il consumatore tende a prestare maggiore attenzione alla parte iniziale delle parole, tale elemento comune produce una somiglianza visiva di grado medio, non neutralizzata dalle diverse desinenze "ERA" e "BLIS". Sul piano fonetico, i segni condividono il segmento iniziale "RUXIM", pronunciato identicamente; le differenze di sillabazione e di accento incidono solo in misura limitata sull'impressione d'insieme. La comparazione concettuale è neutra, perché nessuno dei due segni ha significato per il pubblico rilevante.
Valutazione globale del rischio di confusione
Nella valutazione complessiva, il Tribunale richiama il principio di interdipendenza: anche una somiglianza non elevatissima dei segni può essere sufficiente quando i prodotti sono identici o simili. Nel caso concreto, la combinazione tra somiglianza visiva e fonetica di grado medio, identità o somiglianza dei prodotti, normalità della capacità distintiva intrinseca del marchio anteriore e livello di attenzione elevato del pubblico non esclude il rischio di confusione. Il Tribunale precisa inoltre che, anche per un pubblico attento, il confronto avviene di regola sulla base di un ricordo imperfetto e non mediante un esame analitico minuto dei marchi.
Decisione e dispositivo
Il Tribunale respinge il motivo unico dedotto da Stada, fondato sulla violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, e conferma la decisione impugnata dell'EUIPO. Di conseguenza, il ricorso è integralmente respinto e Stada Arzneimittel AG è condannata alle spese.
Principio affermato
Ai fini dell'opposizione a una domanda di marchio UE, la presenza di un nucleo iniziale comune nei segni, unita all'identità o somiglianza dei prodotti e a una capacità distintiva non debole del marchio anteriore, può bastare a configurare un rischio di confusione anche se il pubblico è particolarmente attento e anche se le desinenze dei segni differiscono.
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