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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-255/20

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 9 novembre 2021. — Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio delle dogane di Gaeta contro Punto Nautica Srl. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Fiscalità – Armonizzazione delle legislazioni – Accise – Direttiva 92/12/CEE – Articolo 3, paragrafo 2 – Direttiva 2008/118/CE – Articolo 1, paragrafo 2 – Altre imposte indirette sui prodotti sottoposti ad accisa – Imposta regionale sulle vendite di carburante per autotrazione – Finalità specifiche – Assenza. — Causa C-255/20

Giurisprudenza europea62020CO0255

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, con ordinanza motivata, ha ritenuto applicabile la direttiva 2008/118/CE, e non la direttiva 92/12/CEE, poiché la controversia riguardava vendite di carburante del 2012. Ha quindi riformulato la questione pregiudiziale e ha confermato che la giurisprudenza sulla nozione di "finalità specifica" resta valida anche sotto la nuova direttiva. Poiché il giudice del rinvio ha chiarito che l’imposta regionale aveva soltanto una funzione di sostegno al bilancio degli enti territoriali, la Corte ha concluso che essa è incompatibile con il diritto dell’Unione.

Accise: incompatibilità con il diritto UE di un’imposta regionale sulla benzina priva di una finalità specifica, perché destinata solo al bilancio degli enti territoriali

La questione giuridica

Se l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE debba essere interpretato nel senso che consente o vieta una normativa nazionale che istituisce un’imposta regionale sulle vendite di benzina per autotrazione, quando il gettito dell’imposta è destinato solo, in via generale, al bilancio degli enti territoriali e non a una finalità specifica; inoltre, se la precedente giurisprudenza resa sull’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12/CEE (sentenza Transportes Jordi Besora) sia trasponibile al caso.

Principio di diritto

L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE osta a una normativa nazionale che istituisce un’imposta regionale sulle vendite di benzina per autotrazione quando tale imposta non persegue una finalità specifica, ma serve soltanto a contribuire genericamente al bilancio degli enti territoriali. Una semplice destinazione del gettito al finanziamento di spese pubbliche regionali non basta: occorre un nesso diretto tra il prelievo e una finalità specifica, oppure una struttura dell’imposta idonea a orientare i comportamenti dei contribuenti verso tale finalità.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte
  • Direttiva 92/12/CEE, articolo 3, paragrafo 2
  • Direttiva 2008/118/CE, considerando 2
  • Direttiva 2008/118/CE, articolo 1, paragrafo 2
  • Direttiva 2008/118/CE, articolo 47
  • Direttiva 2003/96/CE

Imposta regionale sulle vendite di benzina per autotrazione e finalità specifica ai fini delle accise

La pronuncia è un’ordinanza della Corte di giustizia in sede di rinvio pregiudiziale, resa dalla Settima Sezione il 9 novembre 2021 nella causa C‑255/20. La controversia riguarda la compatibilità con il diritto dell’Unione di un’imposta regionale italiana sulla vendita di carburante per autotrazione, istituita nel Lazio, alla luce della disciplina armonizzata sulle accise.

Fatti e procedimento principale

Nel procedimento principale, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Gaeta ha richiesto a Punto Nautica Srl il pagamento dell’imposta regionale sulle vendite di carburante fatturate nel 2012. La Commissione tributaria provinciale di Latina aveva accolto il ricorso della società, ritenendola esente in applicazione della normativa regionale successivamente modificata; l’Agenzia aveva quindi proposto appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio.

Quadro normativo dell’Unione e nazionale

Il giudice del rinvio aveva inizialmente richiamato l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12/CEE, che consentiva altre imposizioni indirette sui prodotti soggetti ad accisa solo se aventi finalità specifiche. La Corte ha però rilevato che tale direttiva è stata abrogata dall’articolo 47 della direttiva 2008/118/CE con effetto dal 1° aprile 2010; pertanto, per fatti del 2012, era applicabile ratione temporis l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE.

Sul piano interno, l’articolo 17 del decreto legislativo n. 398 del 1990 attribuisce alle regioni ordinarie la facoltà di istituire un’imposta regionale sulla benzina per autotrazione. La Regione Lazio ha introdotto tale imposta con la legge regionale n. 19/2011, poi modificata dalla legge regionale n. 17/2016, che ha previsto un’esenzione per specifici impianti situati entro 500 metri dal mare e autorizzati alla vendita ai natanti da diporto.

Questione sottoposta alla Corte

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se la sentenza Transportes Jordi Besora e l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12/CEE ostassero alla normativa italiana che introduce un’imposta regionale sulla benzina priva di una "finalità specifica".

Riformulazione della questione da parte della Corte

La Corte ha osservato che, poiché i fatti risalivano al 2012, la questione andava letta alla luce dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE. Ha ricordato inoltre che il contenuto di tale disposizione non differisce sostanzialmente da quello dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12/CEE, cosicché la giurisprudenza formatasi su quest’ultima resta applicabile anche alla nuova direttiva, in particolare la sentenza Statoil Fuel & Retail.

Ragionamento della Corte sulla nozione di "finalità specifica"

La Corte ha ribadito i criteri consolidati:

  • una "finalità specifica" deve essere diversa da una mera finalità di bilancio;
  • la sola destinazione del gettito al finanziamento di competenze pubbliche regionali non è sufficiente;
  • è necessario un nesso diretto tra il gettito dell’imposta e la finalità specifica invocata;
  • in assenza di tale destinazione predeterminata, l’imposta può comunque essere compatibile solo se la sua struttura, per base imponibile o aliquota, incide sui comportamenti dei contribuenti in funzione di quella finalità.

La Corte ha inoltre sottolineato che l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE, essendo una deroga al principio di armonizzazione delle accise, deve essere interpretato restrittivamente. La destinazione del gettito al bilancio degli enti territoriali, intesa come mera modalità interna di allocazione delle risorse, non può trasformare in "specifica" una finalità che resta puramente fiscale o generica.

Applicazione al caso concreto

Nel caso di specie, il giudice del rinvio aveva chiarito che l’imposta regionale perseguiva solo una finalità generica di sostegno al bilancio degli enti territoriali. Muovendo da tale premessa, la Corte ha escluso che fosse integrato il requisito della "finalità specifica" richiesto dall’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE.

Decisione e principio affermato

La Corte ha quindi dichiarato che l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE osta a una normativa nazionale che istituisce un’imposta regionale sulle vendite di benzina per autotrazione quando il relativo gettito è destinato soltanto a contribuire genericamente al bilancio degli enti territoriali. In sostanza, un’imposta del genere non può essere qualificata come altra imposta indiretta consentita dal diritto UE sulle accise se manca una finalità specifica autonoma e riconoscibile.

Profili processuali

Trattandosi di ordinanza motivata adottata ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura, la Corte ha ritenuto che la risposta potesse essere desunta con chiarezza dalla giurisprudenza già esistente. Le spese del procedimento principale restano rimesse al giudice nazionale.

Come è indicizzato

Materieaccisefiscalità armonizzataimposte indirette sui prodotti energeticidiritto tributario regionale

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