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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37891/2024 del 15/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello per mancata sottoscrizione dell'atto trasmesso telematicamente. Il ricorrente ha sostenuto che l'atto era regolarmente sottoscritto digitalmente (file pdf.nativo con estensione ".p7m"), con firma in formato Cades-bes e certificato rilasciato da ente legalmente riconosciuto, invocando la corretta applicazione dell'art. 24, comma 6-sexies, lett. a), d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. con la legge 18 dicembre 2020, n. 176). Il Tribunale aveva ritenuto invece assente la firma digitale (o autografa) e aveva applicato l'inammissibilità prevista dalla norma.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Catania per nuovo esame. La Corte ha rilevato che il messaggio PEC di trasmissione riportava un allegato con estensione "pdf.p7m", prova che il file nativo era munito di firma digitale; inoltre il difensore aveva allegato documentazione attestante la validità del certificato in formato Cades-bes. La Corte ha affermato il principio secondo cui, ai fini dell'accertamento della sussistenza della firma digitale su un atto telematico, l'estensione "pdf.p7m" è di per sé probante dell'avvenuta firma digitale e non richiede ulteriori accertamenti. Solo l'atto telematico effettivamente privo di firma digitale può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 24, comma 6-sexies, lett. a), legge n. 176/2020; non si può applicare la sanzione processuale per un'ipotesi non prevista dalla legge come quella della firma "non riconosciuta".

Norme richiamate

  • Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (art. 24, comma 6-sexies, lett. a))

    La norma prevede l'inammissibilità dell'atto telematico privo di firma digitale; la Corte interpreta la disposizione in modo restrittivo (principio di tassatività), ritenendo che la sanzione trovi applicazione solo quando l'atto sia effettivamente privo di firma digitale e non anche quando la firma non venga immediatamente "riconosciuta" dall'ufficio.

  • Provvedimento della Direzione generale dei sistemi informativi e automatizzati del 9 novembre 2020

    Richiamato dal Tribunale nella valutazione tecnica, ma la Corte sottolinea che la presenza dell'estensione "pdf.p7m" nel messaggio PEC è elemento probante della firma digitale senza necessità di ulteriori accertamenti preliminari.

  • Deliberazione CNIPA 21 maggio 2009, n. 45 (riferita alla validità dei certificati e formati di firma)

    La Corte prende atto che il certificato in formato Cades-bes rilasciato da ente riconosciuto è idoneo a dimostrare la sottoscrizione digitale e la validità della firma apposta sul file pdf.nativo.

  • Giurisprudenza: Corte di Cassazione, Sez. 4, n. 43976 del 26/09/2023

    Richiamata come precedente conforme al principio che il file con estensione "pdf.p7m" è, di per sé, probante dell'avvenuta firma digitale e rende superflui accertamenti ulteriori sull'esistenza della firma.

Massime di principio

  • La presenza dell'estensione "pdf.p7m" in un documento telematico trasmesso via PEC costituisce prova sufficiente dell'apposizione della firma digitale e, di norma, non richiede ulteriori verifiche da parte dell'ufficio destinatario.
  • L'inammissibilità dell'atto per mancata sottoscrizione digitale può essere dichiarata solo quando l'atto risulti realmente privo di firma digitale; non può applicarsi la sanzione prevista dalla legge per situazioni non espressamente contemplate (es. firma "non riconosciuta" senza verifiche aggiuntive).
  • Se il difensore produce documentazione (es. messaggio PEC con allegato pdf.p7m e certificato Cades-bes) che attesta la firma digitale, il giudice deve prenderla in considerazione e non rigettare l'atto per mera mancata rilevazione della firma da parte dell'ufficio.
  • In caso di dubbio tecnico sulla validità della firma, è preferibile disporre accertamenti o consentire integrazioni piuttosto che applicare immediatamente la sanzione processuale dell'inammissibilità.
  • Il principio di tassatività delle ipotesi sanzionatorie impone un'interpretazione restrittiva: le conseguenze processuali gravi (come l'inammissibilità) devono trovare fondamento chiaro nella norma.

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