Cassazione Civile, Ordinanza n. 26702/2024 del 14/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un professionista aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata per gli anni d'imposta 2014, 2015, 2016 e 2017, sostenendo di avere svolto la propria attività di consulenza all'interno dell'organizzazione di una società di revisione di cui era socio, senza disporre di una propria autonoma organizzazione e senza personale dipendente o beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile. Formatosi il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, il ricorso era stato respinto in primo grado e in appello. In cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2 d.lgs. 446/1997, perché la CTR avrebbe attribuito rilievo all'organizzazione del committente (la società di revisione) e non a quella del professionista; 2) vizio di motivazione/violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, per contraddittorietà della sentenza che da un lato riconosceva l'inserimento nella struttura della società e dall'altro riteneva necessario dimostrare l'assenza di vantaggi organizzativi; 3) ancora violazione dell'art. 2 d.lgs. 446/1997, sostenendo che la deducibilità del compenso nella base IRAP della società non incidesse sulla non assoggettabilità del professionista privo di autonoma organizzazione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha affermato che, ai fini dell'IRAP, non basta che il professionista si avvalga di una struttura organizzata, ma occorre che tale struttura sia autonoma e faccia capo al contribuente, anche sotto il profilo organizzativo. Poiché nel caso concreto il professionista operava stabilmente nell'ambito di una società di revisione distinta e responsabile dell'organizzazione, senza propria autonoma struttura, il presupposto impositivo mancava. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario per il rimborso IRAP. Le spese di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate; compensate quelle dei gradi di merito.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
presupposto impositivo dell'IRAP; autonoma organizzazione
l'autonoma organizzazione ricorre solo se il contribuente è responsabile e titolare dell'organizzazione, oppure impiega beni strumentali eccedenti il minimo o lavoro altrui non occasionale; non è sufficiente l'inserimento in una struttura organizzata altrui.
art. 5, comma 1, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
deduzione dei costi per lavoro autonomo
la deducibilità, da parte della società, dei compensi corrisposti a professionisti non implica che questi ultimi siano assoggettati ad IRAP.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la censura di contraddittorietà della sentenza è stata assorbita dall'accoglimento del primo motivo.
art. 375, secondo comma, cod. proc. civ.
richiamato per la fissazione della discussione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 360, comma 1, num. 3, cod. proc. civ.
norma processuale evocata per i motivi di violazione di legge.
art. 360, comma 1, num. 4, cod. proc. civ.
norma processuale evocata per il motivo di nullità/vizio della motivazione apparente o contraddittoria.
Massime di principio
- Ai fini dell'IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione richiede che il professionista sia non solo inserito in una struttura organizzata, ma anche titolare e responsabile di tale struttura; l'utilizzo di un'organizzazione altrui non integra di per sé il presupposto impositivo.
- Non sono soggetti ad IRAP i compensi percepiti dal lavoratore autonomo per attività svolte all'interno di una struttura organizzata da un soggetto diverso, se il professionista non dispone di autonoma organizzazione propria.
- La circostanza che la società committente deduca il compenso corrisposto al professionista nella propria base imponibile IRAP è irrilevante rispetto alla verifica dell'assoggettabilità del professionista stesso.
- Quando la causa è decisa nel merito e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e pronunciare direttamente sull'originaria domanda di rimborso.
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