Cassazione Civile, Ordinanza n. 09349/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dall'azione revocatoria ordinaria promossa da una banca, creditrice di una società a seguito di decreto ingiuntivo, contro la debitrice principale, due fideiussori e un terzo acquirente. La banca chiedeva di dichiarare inefficaci due atti dispositivi compiuti da una fideiussore: un trasferimento gratuito del 50% dell'usufrutto di alcuni immobili e la vendita della nuda proprietà degli stessi immobili al genero della disponente. Il tribunale dichiarava inefficace solo la vendita della nuda proprietà; la corte d'appello confermava. I ricorrenti per cassazione deducevano, con il primo motivo, violazione delle norme sulla ripartizione dell'onere della prova e sul ragionamento presuntivo, lamentando che la corte territoriale avesse erroneamente desunto la consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo acquirente dal solo rapporto di parentela e dal legame familiare con la società debitrice, senza considerare le prove testimoniali che avrebbero escluso tale conoscenza, e senza rispettare i limiti del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. Con il secondo motivo denunciavano motivazione contraddittoria/apparente e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c., sostenendo che la corte d'appello avesse confuso la prova della scientia damni con una pretesa partecipazione fraudolenta del terzo e avesse richiamato in modo non pertinente un precedente di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi infondati. Ha affermato che il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. era inammissibile per la preclusione derivante dall'art. 348-ter c.p.c., poiché la decisione d'appello era conforme a quella di primo grado sul fatto decisivo; inoltre ha ribadito che il giudice di merito è libero di scegliere e valutare le prove e che, in sede di legittimità, non è possibile rimettere in discussione il peso degli indizi. Ha poi escluso la contraddittorietà della motivazione, chiarendo che, in caso di atto a titolo oneroso successivo al sorgere del credito, è sufficiente che il terzo sia consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, consapevolezza che può essere provata anche per presunzioni, ivi compreso il vincolo parentale quando renda estremamente inverosimile l'ignoranza della situazione debitoria. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre agli ulteriori oneri di legge.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
nell'azione revocatoria ordinaria, per gli atti dispositivi successivi al sorgere del credito, è richiesta la conoscenza del pregiudizio alle ragioni creditorie da parte del debitore e, per gli atti onerosi, anche del terzo acquirente; tale prova può essere data per presunzioni
art. 2697 c.c.
la censura sulla ripartizione dell'onere probatorio è stata respinta perché la corte territoriale ha correttamente ritenuto provata, anche presuntivamente, la consapevolezza del pregiudizio
art. 2727 c.c.
le presunzioni semplici possono fondare la prova della scientia damni e della consapevolezza del terzo
art. 2729 c.c.
gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti; la loro valutazione spetta al giudice di merito
art. 115 c.p.c.
non è sindacabile in cassazione la valutazione del materiale probatorio, salvo i limiti propri del vizio denunciabile
art. 116 c.p.c.
la scelta e la valutazione delle prove ritenute decisive sono riservate al giudice del merito
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
invocato per violazione di legge, ma i motivi sono stati ritenuti infondati
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il vizio omesso esame di fatto decisivo non è deducibile quando opera la doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c.; inoltre non riguardano il vizio le deduzioni difensive o gli elementi istruttori in sé
art. 348-ter c.p.c.
in presenza di doppia conforme il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso se non si dimostra la diversità delle rationes fattuali delle due decisioni
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
esclusa la motivazione apparente o contraddittoria, poiché la motivazione della corte d'appello era logicamente coerente
art. 306 c.p.c.
richiamato nel motivo, ma non rilevante per l'esito della decisione
art. 295 c.p.c.
richiamato nella fase di merito per la richiesta di sospensione, senza incidenza sulla decisione di cassazione
art. 380-bis 1 c.p.c.
ha regolato la trattazione camerale del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria ordinaria proposta contro un atto dispositivo successivo al sorgere del credito, il creditore deve provare la consapevolezza del pregiudizio alle proprie ragioni da parte del debitore e, se l'atto è a titolo oneroso, anche la consapevolezza del terzo acquirente; tale prova può essere fornita anche tramite presunzioni semplici.
- Il rapporto di parentela o di stretto legame familiare tra disponente e acquirente può assumere valore indiziario sulla scientia damni del terzo, quando, insieme ad altri elementi, renda estremamente inverosimile l'ignoranza della situazione debitoria.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di omesso esame di un fatto decisivo in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio o del peso delle prove, perché la selezione e la valutazione degli indizi spettano al giudice di merito.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso in caso di doppia conforme, salvo che il ricorrente dimostri la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
- La motivazione non è apparente o contraddittoria quando il giudice di merito espone una catena inferenziale coerente, fondata su indizi considerati nel loro complesso e non in modo atomistico.
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