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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27801/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso contro l'ordinanza di riesame che aveva confermato la misura cautelare in carcere limitatamente ai capi A) e B) (rapina aggravata in concorso e detenzione/porto in luogo pubblico di una pistola). Tre motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 297, comma 3 c.p.p. per presunta retrodatazione indebita dei termini della custodia cautelare (contestazione a catena), sostenendo che la maggior parte degli atti rilevanti erano disponibili già al 02/10/2022; 2) mancata autonoma valutazione degli indizi da parte del Gip circa la retrodatazione e illegittima integrazione motivazionale da parte del tribunale del riesame; 3) vizio di motivazione per la svalutazione della consulenza tecnica di parte relativa a un elemento identificativo (macchia/tatuaggio sulla tibia) che la difesa ritiene escludente.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi non consentiti e privi di specificità ai sensi degli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), c.p.p. Pur richiamando e valutando i profili di merito, ha ritenuto corretta la decisione del tribunale del riesame: per i capi A) e B) la retrodatazione non era applicabile perché, sebbene molti atti fossero già agli atti al 02/10/2022, mancava allora l'elemento qualificante costituito dall'esito dell'esame balistico che collegava l'arma sequestrata alla rapina; la presunta mancanza di autonoma valutazione del Gip non impediva l'integrazione motivazionale del giudice del riesame dato che l'ordinanza originaria conteneva elementi che implicitamente valorizzavano l'esito balistico; il terzo motivo attiene a valutazioni di merito (consulenza di parte e identificazione da tatuaggio) non sindacabili in cassazione nel rito cautelare. Conseguentemente il ricorrente è dichiarato inammissibile, condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 297, comma 3, codice di procedura penale

    non presente nel testo integrale della sentenza trasmesso

    Regola della retrodatazione dei termini della custodia cautelare in caso di ordinanze cautelari successive con connessione: applicabile solo se gli elementi indiziari relativi al nuovo fatto erano effettivamente deducibili dagli atti già in possesso dell'autorità al momento della prima ordinanza e se quegli elementi avevano, già allora, la gravità sufficiente a giustificare la misura. Nel caso concreto il giudice ha ritenuto decisivo l'esito dell'accertamento balistico successivo, perciò la retrodatazione non è stata riconosciuta per i capi A e B.

  • art. 581, comma 1, codice di procedura penale

    non presente nel testo integrale della sentenza trasmesso

    Norma che elenca i motivi ammessi per il ricorso per cassazione nel procedimento cautelare. La Corte ha ritenuto che i motivi proposti fossero, in gran parte, non consentiti o privi della specificità richiesta e perciò inammissibili.

  • art. 591, comma 1, lett. c), codice di procedura penale

    non presente nel testo integrale della sentenza trasmesso

    Prevede l'inammissibilità del ricorso per cassazione quando i motivi mancano della specificità necessaria. La Corte ha applicato tale criterio per dichiarare inammissibile il ricorso di Iadonisi.

Massime di principio

  • La regola della retrodatazione ex art. 297, comma 3 c.p.p. richiede che gli elementi indiziari relativi al nuovo fatto fossero effettivamente e concretamente deducibili dagli atti già in possesso dell'autorità al momento della prima ordinanza e che avessero allora gravità sufficiente; la mera presenza di atti non basta se manca un elemento probatorio qualificante acquisito successivamente (es. esame balistico).
  • In sede di riesame il giudice può integrare e completare la motivazione del Gip quando dall'ordinanza originaria emergano implicitamente le ragioni su cui si fonda la decisione; tuttavia tale integrazione non può sopperire a carenze totali di valutazione autonoma del giudice di primo grado se la questione non è stata in alcun modo affrontata.
  • La Cassazione, nel rito cautelare, è limitata nei controlli di merito: può verificare la congruenza e la logicità della motivazione del giudice di merito, ma non riesamina i fatti come un giudice del merito; argomentazioni strettamente di merito (esame di consulenze tecniche di parte, valutazioni identificative puntuali) sono spesso non sindacabili in cassazione se non sotto il profilo della motivazione logica.
  • I ricorsi per cassazione nel procedimento cautelare devono essere formulati su motivi consentiti e con la specificità richiesta dagli artt. 581 e 591 c.p.p.; l'assenza di specificità espone all'inammissibilità e a sanzioni pecuniarie.
  • Le prove tecniche (perizie balistiche, esami scientifici) possono cambiare il quadro valutativo della gravità indiziaria: se decisive, rendono legittimo il rigetto della retrodatazione quando tali esiti non erano disponibili alla data della prima ordinanza.

Testo integrale

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