Cassazione Civile, Ordinanza n. 22217/2024 del 06/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l’anno d’imposta 2012 emesso nei confronti di una società, ritenuta utilizzatrice di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti emesse da un fornitore. La CTR aveva confermato il recupero d’imposta ritenendo che la contribuente non avesse dimostrato la propria estraneità soggettiva alla frode IVA, valorizzando alcuni indici: recente operatività del fornitore nel settore, successiva cessazione dell’attività, ricarichi irrisori e mancata svolgimento di verifiche commerciali sull’effettiva presenza del fornitore. Con il ricorso per cassazione la società lamentava violazione degli artt. 19, 21 e 54 del d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente invertito l’onere della prova, addossandole la dimostrazione dell’assenza di consapevolezza della partecipazione ad una frode IVA, mentre tale consapevolezza avrebbe dovuto essere provata dall’Amministrazione finanziaria. L’Agenzia resisteva e proponeva ricorso incidentale condizionato, rimasto però assorbito.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo principale. Ha ribadito che, nelle contestazioni di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare anche per presunzioni la fittizietà del fornitore e la consapevolezza, o conoscibilità con l’ordinaria diligenza, da parte del cessionario/committente, della partecipazione alla frode; incombe poi sul contribuente la prova contraria di aver agito senza consapevolezza e con la massima diligenza esigibile. Nel caso concreto, la CTR non aveva invertito l’onere della prova, ma aveva correttamente valorizzato indizi oggettivi idonei a porre sull’avviso un operatore economico accorto e aveva rilevato la mancanza di prova contraria della società. Il ricorso principale è stato quindi rigettato; il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. La ricorrente è stata condannata alle spese e, trattandosi di ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013 e rigettato, è stato disposto l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; la Corte non ne ravvisa una falsa applicazione perché conferma i principi sull’onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti.
art. 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; la Corte lo menziona nel quadro del motivo di ricorso, senza accogliere la censura.
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; la Corte non ritiene sussistente la violazione denunciata.
art. 2697 c.c.
la Corte ribadisce che l’Amministrazione deve provare, anche indiziariamente, la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario, mentre al contribuente spetta la prova contraria della propria estraneità e dell’uso della massima diligenza.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato quale parametro del motivo di ricorso per cassazione fondato su violazione di legge.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per dare atto dei presupposti processuali del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
norma richiamata quale fonte dell’inserimento del comma 1 quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nelle controversie IVA su fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria deve dimostrare non solo la fittizietà del soggetto emittente, ma anche, almeno in via indiziaria, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, secondo l’ordinaria diligenza, di partecipare ad una frode fiscale.
- Gli indizi utilizzabili per provare la consapevolezza del contribuente devono essere oggettivi e specifici e non possono esaurirsi nella sola fittizietà del fornitore; elementi come la recente costituzione dell’emittente, la breve durata dell’attività, i ricarichi anomali o la mancanza di verifiche del partner commerciale possono essere valorizzati dal giudice di merito.
- Una volta che l’Amministrazione abbia offerto un quadro indiziario idoneo a far presumere la partecipazione del contribuente alla frode, grava su quest’ultimo la prova contraria di avere agito in buona fede, senza consapevolezza dell’evasione e con la massima diligenza esigibile da un operatore accorto.
- La regolarità formale della contabilità, la consegna della merce e l’avvenuto pagamento non sono, da sole, elementi sufficienti a vincere la contestazione se permangono indizi seri della frode e non risulta provata la diligente estraneità del contribuente.
- La valutazione degli elementi probatori e delle presunzioni spetta al giudice di merito e non può essere censurata in cassazione se sorretta da una motivazione coerente e conforme ai principi di diritto sul riparto dell’onere probatorio.
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