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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25585/2023 del 14/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che aveva confermato le condanne per reati tributari. Le censure principali erano: 1) per Guerrisi Rocco: mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 13 d.lgs. n. 74/2000 per avvenuto pagamento del debito tributario; si deduceva violazione degli artt. 3 e 24 Cost. per presunta disparità di trattamento e si invocava un'interpretazione "favor rei" della norma, nonostante un piano di rientro rateizzato concordato con l'Agenzia delle Entrate; 2) per Guerrisi Girolamo: mancata ricostruzione dei presupposti del reato di occultamento/distruzione di scritture contabili ex art. 10 d.lgs. n. 74/2000, mancanza del dolo specifico e fatto qualificabile come mera omissione, non essendo in suo possesso i documenti al tempo dell'accertamento (erano detenuti dal precedente commercialista); 3) contestazione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche a favore di Guerrisi Rocco; 4) dedotta violazione del divieto di reformatio in peius in relazione alla mancata concessione di benefici (richiesta di sospensione condizionale e non menzione), sostenendo che la Corte d'appello avrebbe peggiorato la posizione di uno o dell'altro imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivazioni principali: 1) il motivo su art. 13 è manifestamente infondato e generico perché non specificava tempi e struttura del piano di rientro necessari per valutare la causa di non punibilità; inoltre la questione di costituzionalità era già stata esaminata dalla Corte Costituzionale (ord. n. 256/2017 e ord. n. 126/2019) e dichiarata inammissibile; nel caso concreto il pagamento integrale non era avvenuto prima dell'apertura del dibattimento (completamento dei pagamenti dichiarato solo a maggio 2021). 2) il motivo relativo all'art. 10 è inammissibile per contraddittorietà della prospettazione difensiva (sia sostiene l'inesistenza della documentazione sia l'assenza temporanea per responsabilità del commercialista) e perché la responsabilità del legale rappresentante è personale e indelegabile; l'occultamento anche di fatture passive integra il reato e il conseguente impedimento alla ricostruzione può sussistere anche se occorre acquisire documenti da terzi. 3) il motivo sulle attenuanti è generico e la Corte d'appello ha legittimamente ritenuto rilevante la gravità della condotta e la personalità negativa dell'imputato. 4) la censura sulla reformatio in peius è infondata: il divieto riguarda il dispositivo della sentenza e il giudice d'appello non ha modificato il dispositivo in senso peggiorativo; la motivazione più severa non integra la reformatio in peius. Per l'inammissibilità il giudice ha posto a carico dei ricorrenti le spese processuali e ha condannato al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 13

    Prevede la causa di non punibilità per il reato tributario in caso di integrale pagamento del debito prima dell'apertura del dibattimento; la giurisprudenza e la Corte Costituzionale hanno ritenuto inammissibili i rilievi di illegittimità costituzionale che chiedevano una maggiore discrezionalità del giudice nel concedere termini più lunghi per il pagamento

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 10

    Sanziona l'occultamento o la distruzione di scritture contabili; include anche la distruzione/occultamento di fatture passive e può sussistere il delitto anche se la ricostruzione richiede l'acquisizione di documenti presso terzi

  • Costituzione, artt. 3 e 24

    Richiamati dalla difesa per censurare la disciplina dell'art. 13; la Corte Costituzionale ha però ritenuto le questioni sollevate inammissibili, non individuando una soluzione costituzionalmente obbligata

  • cod. pen., art. 133

    Regola le circostanze attenuanti generiche: il giudice può valorizzare anche un solo elemento rilevante ai fini del riconoscimento o della negazione delle attenuanti

  • cod. proc. pen., art. 597, comma 3

    Il divieto di reformatio in peius riguarda il dispositivo della sentenza e non impedisce al giudice d'appello di formulare una motivazione più severa purché il dispositivo non sia peggiorativo rispetto al primo grado

  • cod. proc. pen., art. 616

    Prevede che in caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende; applicato nel caso con condanna al versamento di € 3.000,00

  • cod. pen., artt. 163 e 168

    Richiamati dalla difesa rispetto alla richiesta di benefici (sospensione condizionale e non menzione); la Corte ha verificato il dispositivo e ha ritenuto che non sia stata violata la disciplina sul divieto di reformatio in peius

Massime di principio

  • Per ottenere la causa di non punibilità ex art. 13 d.lgs. n. 74/2000 è necessario che il pagamento integrale del debito avvenga prima dell'apertura del dibattimento; piani rateali non estinguono automaticamente la causa se il pagamento non è completato nei termini richiesti dalla norma.
  • Le questioni di legittimità costituzionale su limiti temporali dell'art. 13 sono state più volte ritenute inammissibili dalla Corte Costituzionale; dunque tali argomentazioni sono difficili da far valere in sede di legittimità.
  • La responsabilità penale per obblighi tributari del legale rappresentante è personale e non si esclude per il semplice affidamento a un professionista: delegare la tenuta della contabilità non libera dalla responsabilità per occultamento o omissione.
  • L'occultamento o distruzione anche di fatture passive integra il reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74/2000 se ciò impedisce o ostacola la ricostruzione del reddito o del volume d'affari; la ricostruzione può richiedere acquisizioni presso terzi senza escludere la fattispecie
  • Le impugnazioni in Cassazione richiedono argomentazioni e dati fattuali specifici e comprensibili: motivi vaghi o ipotetici possono rendere il ricorso manifestamente inammissibile.
  • Il divieto di reformatio in peius tutela il contenuto afflittivo del dispositivo: il giudice d'appello può criticare la motivazione del primo grado purché non renda più severo il dispositivo rispetto a quanto stabilito in primo grado.
  • In caso di ricorso inammissibile il giudice può imporre al ricorrente le spese e il versamento alla Cassa delle ammende; pertanto va valutata la ragionevolezza e specificità del ricorso prima di proporlo.

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