Cassazione Penale, Sentenza n. 25585/2023 del 14/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che aveva confermato le condanne per reati tributari. Le censure principali erano: 1) per Guerrisi Rocco: mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 13 d.lgs. n. 74/2000 per avvenuto pagamento del debito tributario; si deduceva violazione degli artt. 3 e 24 Cost. per presunta disparità di trattamento e si invocava un'interpretazione "favor rei" della norma, nonostante un piano di rientro rateizzato concordato con l'Agenzia delle Entrate; 2) per Guerrisi Girolamo: mancata ricostruzione dei presupposti del reato di occultamento/distruzione di scritture contabili ex art. 10 d.lgs. n. 74/2000, mancanza del dolo specifico e fatto qualificabile come mera omissione, non essendo in suo possesso i documenti al tempo dell'accertamento (erano detenuti dal precedente commercialista); 3) contestazione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche a favore di Guerrisi Rocco; 4) dedotta violazione del divieto di reformatio in peius in relazione alla mancata concessione di benefici (richiesta di sospensione condizionale e non menzione), sostenendo che la Corte d'appello avrebbe peggiorato la posizione di uno o dell'altro imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivazioni principali: 1) il motivo su art. 13 è manifestamente infondato e generico perché non specificava tempi e struttura del piano di rientro necessari per valutare la causa di non punibilità; inoltre la questione di costituzionalità era già stata esaminata dalla Corte Costituzionale (ord. n. 256/2017 e ord. n. 126/2019) e dichiarata inammissibile; nel caso concreto il pagamento integrale non era avvenuto prima dell'apertura del dibattimento (completamento dei pagamenti dichiarato solo a maggio 2021). 2) il motivo relativo all'art. 10 è inammissibile per contraddittorietà della prospettazione difensiva (sia sostiene l'inesistenza della documentazione sia l'assenza temporanea per responsabilità del commercialista) e perché la responsabilità del legale rappresentante è personale e indelegabile; l'occultamento anche di fatture passive integra il reato e il conseguente impedimento alla ricostruzione può sussistere anche se occorre acquisire documenti da terzi. 3) il motivo sulle attenuanti è generico e la Corte d'appello ha legittimamente ritenuto rilevante la gravità della condotta e la personalità negativa dell'imputato. 4) la censura sulla reformatio in peius è infondata: il divieto riguarda il dispositivo della sentenza e il giudice d'appello non ha modificato il dispositivo in senso peggiorativo; la motivazione più severa non integra la reformatio in peius. Per l'inammissibilità il giudice ha posto a carico dei ricorrenti le spese processuali e ha condannato al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 13
Prevede la causa di non punibilità per il reato tributario in caso di integrale pagamento del debito prima dell'apertura del dibattimento; la giurisprudenza e la Corte Costituzionale hanno ritenuto inammissibili i rilievi di illegittimità costituzionale che chiedevano una maggiore discrezionalità del giudice nel concedere termini più lunghi per il pagamento
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 10
Sanziona l'occultamento o la distruzione di scritture contabili; include anche la distruzione/occultamento di fatture passive e può sussistere il delitto anche se la ricostruzione richiede l'acquisizione di documenti presso terzi
Costituzione, artt. 3 e 24
Richiamati dalla difesa per censurare la disciplina dell'art. 13; la Corte Costituzionale ha però ritenuto le questioni sollevate inammissibili, non individuando una soluzione costituzionalmente obbligata
cod. pen., art. 133
Regola le circostanze attenuanti generiche: il giudice può valorizzare anche un solo elemento rilevante ai fini del riconoscimento o della negazione delle attenuanti
cod. proc. pen., art. 597, comma 3
Il divieto di reformatio in peius riguarda il dispositivo della sentenza e non impedisce al giudice d'appello di formulare una motivazione più severa purché il dispositivo non sia peggiorativo rispetto al primo grado
cod. proc. pen., art. 616
Prevede che in caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende; applicato nel caso con condanna al versamento di € 3.000,00
cod. pen., artt. 163 e 168
Richiamati dalla difesa rispetto alla richiesta di benefici (sospensione condizionale e non menzione); la Corte ha verificato il dispositivo e ha ritenuto che non sia stata violata la disciplina sul divieto di reformatio in peius
Massime di principio
- Per ottenere la causa di non punibilità ex art. 13 d.lgs. n. 74/2000 è necessario che il pagamento integrale del debito avvenga prima dell'apertura del dibattimento; piani rateali non estinguono automaticamente la causa se il pagamento non è completato nei termini richiesti dalla norma.
- Le questioni di legittimità costituzionale su limiti temporali dell'art. 13 sono state più volte ritenute inammissibili dalla Corte Costituzionale; dunque tali argomentazioni sono difficili da far valere in sede di legittimità.
- La responsabilità penale per obblighi tributari del legale rappresentante è personale e non si esclude per il semplice affidamento a un professionista: delegare la tenuta della contabilità non libera dalla responsabilità per occultamento o omissione.
- L'occultamento o distruzione anche di fatture passive integra il reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74/2000 se ciò impedisce o ostacola la ricostruzione del reddito o del volume d'affari; la ricostruzione può richiedere acquisizioni presso terzi senza escludere la fattispecie
- Le impugnazioni in Cassazione richiedono argomentazioni e dati fattuali specifici e comprensibili: motivi vaghi o ipotetici possono rendere il ricorso manifestamente inammissibile.
- Il divieto di reformatio in peius tutela il contenuto afflittivo del dispositivo: il giudice d'appello può criticare la motivazione del primo grado purché non renda più severo il dispositivo rispetto a quanto stabilito in primo grado.
- In caso di ricorso inammissibile il giudice può imporre al ricorrente le spese e il versamento alla Cassa delle ammende; pertanto va valutata la ragionevolezza e specificità del ricorso prima di proporlo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25561/2023 del 14/06/2023
- Sentenza penale · 14 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25562/2023 del 14/06/2023
- Sentenza penale · 14 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25563/2023 del 14/06/2023
- Sentenza penale · 14 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25564/2023 del 14/06/2023
- Sentenza penale · 14 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25565/2023 del 14/06/2023
- Sentenza penale · 14 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25566/2023 del 14/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →