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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13108/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto la richiesta di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere con arresti domiciliari con braccialetto elettronico. La difesa sosteneva la sopravvenuta carenza di elementi indiziari sulla base di interrogatori e nuovi elementi difensivi, la non attendibilità o mendacità delle dichiarazioni di collaboratori (Liuzzo, Vecchio, Cortese), l'assenza di riscontri individualizzanti e l'insussistenza delle attuali esigenze cautelari; denunciava inoltre vizio di motivazione e violazione di norme (art. 273, comma 1-bis; art. 192, 299, 310 c.p.p.) e l'erronea applicazione del criterio probatorio (richiamo al principio oltre ogni ragionevole dubbio).

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto che il giudizio di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione degli elementi di prova e che la censura sulla sussistenza dei gravi indizi è ammissibile in cassazione solo se denuncia specifiche violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione. La Corte ha ritenuto adeguata, coerente e non contraddittoria la motivazione del Tribunale del riesame, che ha esaminato e confutato le argomentazioni difensive con richiami a dichiarazioni di collaboratori, captazioni, ed a pronunce irrevocabili connesse; ha inoltre applicato correttamente il criterio di valutazione proprio della fase cautelare (probabilità qualificata di colpevolezza) e richiamato la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen. (gravi indizi di colpevolezza)

    La Corte conferma che la verifica sulla sussistenza dei gravi indizi è di competenza del giudice di merito; in cassazione è sindacabile solo se emergono specifiche violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 274 cod. proc. pen. (esigenze cautelari)

    Le esigenze cautelari richiedono un giudizio prognostico sul pericolo; la loro assenza può essere censurata in cassazione solo per specifiche violazioni normative o manifesta illogicità.

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamata la presunzione in favore della sussistenza delle esigenze cautelari, contribuendo a legittimare il mantenimento della misura quando le censure difensive sono generiche.

  • art. 192, 299, 310 cod. proc. pen.

    Norme richiamate nella censura sulla motivazione e sull'istruttoria; la Corte richiede che le doglianze in cassazione indichino violazioni precise delle norme o manifesta illogicità argomentativa.

  • art. 533 cod. proc. pen. (richiamo al criterio del 'oltre ogni ragionevole dubbio')

    La Corte ha escluso l'applicabilità del criterio probatorio del giudizio di merito (oltre ogni ragionevole dubbio) alla fase cautelare, ribadendo che per le misure cautelari rileva la qualificata probabilità di colpevolezza.

  • art. 416-bis cod. pen. e art. 71 d.lgs. 159/2011 (contestazioni sostanziali)

    Indicano i reati e le aggravanti contestate all'imputato; la gravità delle imputazioni e gli elementi di prova relativi hanno inciso sulla valutazione della persistenza dei gravi indizi.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari è ammissibile ma può avere successo solo se si denunciano violazioni determinate di legge o una manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione; non ammette una rivalutazione ex novo delle prove.
  • In fase di riesame delle misure cautelari il giudice applica il criterio della qualificata probabilità di colpevolezza (non il principio del 'oltre ogni ragionevole dubbio'), e compie valutazioni prognostiche sulle esigenze cautelari.
  • Le contestazioni sull'attendibilità dei collaboratori di giustizia o sulla valutazione delle captazioni devono essere specifiche e dimostrare errori logico-giuridici nella motivazione; mere affermazioni difensive generiche non sono sufficienti in cassazione.
  • La motivazione del provvedimento cautelare deve essere 'effettiva' e non manifestamente illogica: la Corte di Cassazione verifica la coerenza interna, l'assenza di palese illogicità e la congruenza con altri atti del processo, ma non ricalcola o rivede il merito probatorio.
  • La richiamata presunzione di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p. può rafforzare la giustificazione del mantenimento della misura se le censure difensive non forniscono controprove puntuali e motivate.
  • Per ottenere la revoca o la sostituzione della custodia cautelare è utile presentare argomentazioni concrete, elementi nuovi e riscontri individualizzanti che il giudice di merito non possa ragionevolmente ritenere già esaminati o confutati.

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