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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36353/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (convenuto)

La controversia

La controversia nasceva da una lite tra proprietari confinanti su un vano realizzato in sopraelevazione e su una porta di comunicazione tra un locale e un appartamento. Le originarie attrici chiedevano il rilascio del vano, la chiusura della porta e il risarcimento dei danni; i convenuti proponevano domande riconvenzionali, tra cui l’indennizzo ex art. 936 c.c. e la demolizione del manufatto per asserita violazione di una servitù di veduta. Dopo il primo e secondo grado, la causa è stata riassunta in rinvio solo sulla domanda risarcitoria proposta dai convenuti, che lamentavano una condotta dolosa e contraria a correttezza delle controparti, deducendo violazione dell’art. 1175 c.c. e responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. I ricorrenti sostenevano che la Corte d’appello avesse errato nell’escludere la rilevanza del dovere di correttezza anche in presenza di un accordo nullo per difetto di forma scritta e nell’aver negato la prova del dolo, senza valutare fatti e indizi processuali che, a loro dire, dimostravano il disegno illecito delle controparti di non regolarizzare l’opera abusiva per impedire ogni ristoro.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale, ritenendo inammissibili i due motivi perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata: il giudice di rinvio aveva escluso, con motivazione non censurata efficacemente, sia che da un contratto nullo potesse sorgere l’obbligazione risarcitoria invocata ai sensi dell’art. 1175 c.c., sia che vi fosse prova di una condotta dolosa delle controparti ai sensi dell’art. 2043 c.c.; inoltre aveva valorizzato l’abusività del manufatto e il mancato rilascio della sanatoria. È stato invece accolto il primo motivo del ricorso incidentale relativo alle spese di lite: la Corte ha cassato la sentenza sul punto, affermando che il giudice del rinvio, investito anche della liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, deve applicare il principio della soccombenza in relazione all’esito globale della lite e non segmentare la liquidazione per singole fasi in modo incompatibile con tale esito. I restanti motivi incidentali sulle tariffe e sulle spese vive sono stati dichiarati assorbiti. La causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione per la sola regolazione delle spese, anche del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 1175 c.c.

    Il dovere di correttezza non è stato ritenuto fonte di responsabilità risarcitoria nel caso concreto, poiché il presupposto allegato dai ricorrenti era un accordo nullo per difetto di forma scritta e la Corte ha escluso che da esso potessero derivare obbligazioni tutelabili in quel senso.

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità aquiliana è stata esclusa per difetto di prova del dolo e della condotta illecita asseritamente posta in essere dalle controparti.

  • art. 936 c.c.

    La domanda di indennizzo per opere eseguite dal terzo è stata menzionata tra le riconvenzionali, ma nel giudizio di rinvio è stata respinta perché il manufatto era abusivo.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente incidentale a fondamento della censura sulle spese, in relazione al principio di soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente incidentale quale parametro sulla compensazione delle spese, poi ritenuta illegittima nel caso concreto.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato dai ricorrenti per sostenere che il contegno processuale delle controparti dovesse essere valutato come indizio del dolo; la censura è stata ritenuta non idonea a scalfire la ratio della decisione.

  • art. 2729 c.c.

    Invocato in tema di presunzioni semplici per dedurre indizi gravi, precisi e concordanti di condotta dolosa; la Corte ha ritenuto le doglianze inammissibili per mancato confronto con la motivazione decisiva.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater

    Richiamato nel dispositivo per dichiarare i presupposti processuali del versamento dell’ulteriore contributo unificato.

  • l. n. 228/2012, art. 1, comma 17

    Richiamata quale norma di inserimento del comma 1 quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

  • d.m. n. 55/2014

    Invocato nel ricorso incidentale per contestare la liquidazione delle spese professionali, ma i relativi motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Massime di principio

  • Chi impugna una sentenza deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva: è inammissibile la censura che presupponga un fatto costitutivo già escluso dal giudice di merito e non efficacemente attaccato.
  • Il dovere di correttezza ex art. 1175 c.c. non può essere utilizzato, nel caso concreto, per fondare pretese risarcitorie quando il presupposto negoziale dedotto è un accordo nullo per difetto di forma e non emergono obbligazioni azionabili da esso.
  • La responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. richiede la prova della condotta illecita e dell’elemento soggettivo allegato; il semplice richiamo a indizi o al contegno processuale non basta se il giudice ha escluso in fatto la prova del dolo.
  • In tema di spese processuali, il giudice del rinvio deve liquidare le spese secondo il principio della soccombenza valutato sull’esito globale della lite, potendo compensare solo nei limiti consentiti e non ragionando separatamente per ciascuna fase in modo incoerente con la soccombenza finale.
  • Quando la causa è rinviata anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, la liquidazione deve essere coerente con l’esito complessivo del processo, potendo incidere anche sulla parte che abbia vinto in cassazione ma risulti poi complessivamente soccombente nel giudizio definito in rinvio.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneSpese di lite
RamiContrattiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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